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Circolare settimana 32 GBsoftware in collaborazione con lo Studio Cialone Angiola

Podcast di informazione per Tributaristi e Fiscalisti, per darti un aggiornamento costante e quotidiano su Fisco e Lavoro.

Circolare settimana 32

Episodio 63 – Trattamento di fine mandato agli amministratori TFM

La possibilità di attribuzione del trattamento di fine mandato all’amministratore di società di capitali rappresenta una possibilità di ottimizzazione fiscale che dovrebbe essere attentamente valutata da ogni azienda. Infatti, lo statuto o l’assemblea dei soci hanno la possibilità di prevedere per gli amministratori l’attribuzione di un trattamento di fine mandato (TFM) , che consente loro la possibilità di fruire di un compenso differito nel tempo, il quale sarà oggetto di tassazione al momento dell’effettiva percezione, ovvero al termine del mandato. Allo stesso tempo la società erogante ha la possibilità di dedurre l’accantonamento stanziato secondo il principio di competenza (a differenza di quanto avviene per l’ordinario compenso amministratore).

Che cos’è il trattamento di fine mandato dell’amministratore (tfm)?

Il trattamento di fine mandato (TFM) è un compenso aggiuntivo a quello ordinario che le aziende possono decidere di corrispondere agli amministratori al termine del loro mandato.

L’attribuzione del trattamento di fine mandato è stabilito dallo statuto sociale o dall’assemblea dei soci, per un ammontare determinato tenendo conto delle dimensioni aziendali, del volume d’affari e della complessità legata alla gestione della società. Questo significa che deve essere data rilevanza all’importo stanziato come trattamento di fine mandato. bisogna individuare dei parametri quanto più oggettivi possibile per poter poi dimostrare le valutazioni effettuate in sede di controllo.

Deducibilità del TFM

L’articolo 105, comma 4, del DPR n. 917/86 (TUIR) consente la deducibilità dell’accantonamento per l’indennità di fine mandato degli amministratori. A differenza di quanto previsto per i compensi in natura fissa erogati agli amministratori, per i quali c’è il criterio di cassa, la deducibilità delle quote di indennità di fine mandato è riconosciuta in base al principio di competenza, ovvero sulla base dell’importo maturato in ciascun esercizio. In pratica, la quota del trattamento di fine mandato degli amministratori può essere assimilata all’accantonamento annuo al TFR per i dipendenti.

Per essere un po’ più precisi, l’art. 105 co. 4 del TUIR prevede la deducibilità per gli accantonamenti relativi alle indennità di fine rapporto di cui all’art. 17 co. 1 lett. c), d) e f). In particolare, la lettera c) riguarda, le indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al co. 1 lett. c-bis) dell’art. 50 del TUIR (tra cui rientrano anche quelle per gli amministratori), per le quali opera la tassazione separata se il diritto all’indennità risulta da atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto.

L’importanza dell’atto avente data certa

La deducibilità fiscale degli accantonamenti al trattamento di fine mandato dell’amministratore è subordinata al fatto che il diritto all’indennità risulti da atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto. Secondo l’Agenzia delle Entrate (Risoluzione n. 211/E/2008 e n. 124/E/2017), la deducibilità degli accantonamenti per indennità di fine mandato degli amministratori è subordinata alla circostanza che il diritto all’indennità risulti da atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto, con la conseguenza che, qualora detta condizione non si verifichi, l’accantonamento è indeducibile. Al verificarsi di questa casistica l’onere sostenuto dalla società è deducibile solo al momento dell’erogazione dell’indennità all’amministratore.

Questo aspetto è fondamentale nell’elaborare una pianificazione fiscale corretta. Infatti, affinché ci possa essere la deducibilità degli accantonamenti in base al principio di competenza ex art. 105 co. 4 del TUIR, ai fini della sussistenza dell’atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto non è sufficiente una generica determinazione di attribuzione del TFM a ciascuno degli amministratori in sede di nomina dei membri del Consiglio di amministrazione, senza specificazione del relativo importo. Si rende necessario, infatti che l’importo venga determinato prima dell’inizio del rapporto con atto avente data certa.

Altro aspetto importante da chiarire riguarda l’alternativa all’atto avente data certa, ovvero la previsione del TFM nello statuto societario. In questo caso una generica previsione statutaria che stabilisca il diritto al TFM non è sufficiente a consentire la deduzione dell’accantonamento. Soltanto nel caso in cui, invece, la relativa clausola contenga anche la misura dell’indennità o, meglio, individui parametri di natura oggettiva che consentano di determinare l’importo in questione, l’accantonamento potrebbe essere considerato deducibile, in quanto verrebbe rispettato il requisito della certezza ed evitato che l’importo del TFM venga rimodulato in funzione dei risultati dell’impresa.

Come determinare l’importo del trattamento di fine mandato dell’amministratore?

Altri aspetto sicuramente problematico nell’ambito del TFM riguarda la procedura di determinazione dell’importo dell’indennità spettante all’amministratore. Il punto di partenza del ragionamento parte dall’art. 105, co. 4 del TUIR, il quale prevede che l’accantonamento al TFR dei dipendenti sia deducibile in quote maturate in conformità alle disposizioni legislative e contrattuali che regolano il rapporto di lavoro dei dipendenti. Per tale ragione, l’accantonamento al TFR dovrebbe seguire le stesse disposizioni. quindi un accantonamento al trattamento di fine mandato operato in misura superiore al compenso annualmente stabilito dall’amministratore, diviso 13,5, sarebbe fiscalmente indeducibile. Questo non significa che non si possa stanziare una somma di indennità superiore a tale importo, ma che tale importo non sarà deducibile nella misura in cui supera il limite.

tassazione

Per quanto riguarda, il trattamento fiscale in capo all’amministratore, le indennità di fine mandato degli amministratori di cui all’art. 17 co. 1 lett. c) del TUIR:

  • Fino all’importo complessivo di un milione di euro, sono soggette a tassazione separata se il diritto all’indennità risulta da atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto;
  • Per il solo importo eccedente il suddetto milione di euro, si applica la tassazione ordinaria (IRPEF), anche se il diritto all’indennità risulta da atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto.

In tutti i casi, la tassazione segue il criterio di cassa, con imposizione al momento della percezione.

Ascolta l’episodio 63 – Trattamento di fine mandato agli amministratori TFM

Episodio 64 – Pensione anticipata entro il 31 dicembre 2021, come richiederla e cos’è

Cos’è la pensione anticipata?

La Pensione Anticipata è il trattamento pensionistico erogato nei confronti dei lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, come gli artigiani, commercianti e coltivatori diretti, ai fondi sostitutivi, esonerativi ed esclusivi della stessa nonché agli iscritti presso la gestione separata dell’INPS. A loro è consentito di accedere prima alla pensione di anzianità, cioè senza rispettare il tetto dei 67 anni.

La pensione di anzianità è una prestazione economica che si poteva ottenere facendo valere, esclusivamente, un certo numero di contributi, indipendentemente dall’età anagrafica raggiunta. Le pensioni di anzianità si sono esaurite definitivamente nel 2018, con la fine del sistema retributivo.

Chi può beneficiare della pensione anticipata?

Requisiti pensione anticipata fino al 2026

Dal 1° gennaio 2012 è entrata in vigore, al posto della pensione di anzianità, la pensione anticipata ordinaria, che consente di andare in pensione anche se non si sono raggiunti i requisiti per la pensione di anzianità, a condizione di aver maturato un’anzianità contributiva che resta a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, a seguito del Decreto Pensioni fino al 2026.

Per I lavoratori senza contributi al 31/12/1995 è possibile un’ulteriore uscita con 64 anni di età e 20 anni di contributi.

La pensione anticipata può essere concessa a beneficio di soli alcuni soggetti, nel rispetto di determinati limiti di età e di anzianità contributiva che sono

  • lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti;
  • lavoratori addetti alla cosiddetta “linea catena”;
  • conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo;
  • lavoratori notturni a turni;
  • lavoratori notturni che prestano attività per periodi di durata pari all’intero anno lavorativo.

La pensione anticipata ha sicuramente un vantaggio perchè è una misura che conviene rispetto alla pensione di vecchiaia, poiché soddisfa questo bisogno consentendo di smettere di lavorare prima del compimento dei 67 anni di età. Tuttavia, non è tutto oro ciò che luccica, infatti questa soluzione comunque comporta anche alcuni svantaggi… accedendo alla pensione anticipata si accetta di avere un assegno più basso rispetto a quello che sarebbe stato riconosciuto al compimento dei 67 anni. La Riforma Fornero ha previsto alcuni disincentivi per chi richiede la pensione anticipata prima di aver maturato i requisiti necessari per la pensione di vecchiaia, come una riduzione dell’assegno pensionistico del:

  • 1% per ogni anno di anticipo entro un massimo di due anni;
  • 2% per gli anni ulteriori ai primi due.

In caso di frazionamenti di anni, la riduzione è proporzionale al numero di mesi.

Presentazione istanza di accesso alla pensione anticipata

I lavoratori che svolgono attività usuranti possono proporre istanza di accesso alla pensione anticipata al raggiungimento dei requisiti previsti dalla legge , tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre dello stesso anno.

Laddove, il lavoratore soddisfi i requisiti devono presentare domanda entro la scadenza del 1° maggio 2021.

Per le domande presentate oltre la scadenza ed in presenza dei requisiti richiesti, viene semplicemente differita la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo le seguenti indicazioni:

  • un mese, per un ritardo della presentazione inferiore o pari a un mese;
  • due mesi, per un ritardo della presentazione superiore a un mese e inferiore a tre mesi;
  • tre mesi, per un ritardo della presentazione pari o superiore a tre mesi.

In un momento successivo, l’INPS ti comunicherà l’esito della tua domanda che può essere di accoglimento, rigetto o in attesa di accertamento del possesso dei requisiti prescritti dalla legge.

Pensione anticipata 2022

Il 31 dicembre 2021 è prevista la scadenza della quota 100 ma anche dell’Ape sociale e opzione donna

Ascolta l’episodio 64 – Pensione anticipata entro il 31 dicembre 2021, come richiederla e cos’è

Episodio 65 – Fondo patrimoniale per la famiglia

Il Fondo patrimoniale è un insieme di beni determinati, costituito da uno o da entrambi i coniugi o da un terzo, destinato a far fronte ai bisogni della famiglia. Si tratta di un istituto nato a tutelare e segregare i beni destinati alla famiglia.

Con la costituzione del Fondo patrimoniale viene a crearsi un patrimonio autonomo di scopo. Quindi i beni che vengono inseriti potranno essere destinati esclusivamente a far fronte ai bisogni della famiglia.

Lo scopo della costituzione del Fondo patrimoniale è quello di tutelare i beni familiari dalla possibile aggressione dei creditori nei casi di difficoltà economica o di fallimento dell’attività esercitata da uno dei coniugi.

I beni facenti parte del fondo sono sottoposti ad un vincolo di destinazione cioè possono essere utilizzati esclusivamente per il soddisfacimento dei bisogni della famiglia.

Oggi il Fondo patrimoniale è un istituto non diffusamente utilizzato, ma che presenta comunque una valida opportunità quando si vuole tutelare la famiglia da possibili attività esecutive di creditori terzi. E’ un ottimo rifugio per destinare parte del proprio patrimonio ad esclusivo vincolo delle necessità familiari.

Come si costituisce il fondo patrimoniale?

Il Fondo patrimoniale è uno strumento destinato ad accogliere beni, con l’obiettivo di destinarli al soddisfacimento degli interessi della famiglia.quindi, può essere costituito da:

  • Beni immobili; Beni mobili registrati; Titoli di credito.

Conferire beni nel fondo comporta l’apposizione di un vincolo di destinazione anche senza il necessario trasferimento della proprietà. Il vincolo di destinazione evita che su questi beni possa esserci una attività esecutiva da parte del creditore particolare di un componente della famiglia.

Il Fondo patrimoniale non necessita di un trasferimento della proprietà o del possesso del bene a favore di terzi, ma implica soltanto che sul bene viene apposto ad un vincolo di destinazione. Il vincolo è legato al soddisfacimento dei bisogno della famiglia per tutelarla contro eventuali future difficoltà. Da questo possiamo evidenziare una importante differenza rispetto all’istituto del trust, dove invece si assiste ad un trasferimento della proprietà dei beni conferiti.

La costituzione del fondo può avvenire:

  • Da parte dei coniugi; Da parte di un terzo ( ed in questo caso, la costituzione del fondo patrimoniale si perfeziona con l’accettazione di entrambi i coniugi.)

Per costituire un fondo patrimoniale è necessario un atto pubblico redatto da un notaio, all’interno del quale è contenuto l’elenco di tutti i beni in esso contenuti.

Quanto dura il fondo patrimoniale?

Il Fondo patrimoniale viene meno in seguito ad annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, salvo che non vi siano figli minori. In tal caso la durata del Fondo patrimoniale si protrae fino al compimento della maggiore età dell’ultimo figlio (quindi quello più giovane).

Uno dei limiti di questo istituto è proprio l’essere legato con il matrimonio. In caso di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio anche il Fondo patrimoniale viene meno e con esso gli effetti che esso comporta nella tutela verso terzi.

Il fondo patrimoniale è davvero inattaccabile?

Il fondo patrimoniale, costituito tra coniugi è considerato “inattaccabile,” da eventuali creditori a partire dall’anno successivo la sua costituzione. Il codice civile prevede che tale istituto sia pignorabile entro il suo primo anno di vita.

Fondo patrimoniale: imposte dirette

La disciplina del Fondo patrimoniale, ai fini delle imposte sui redditi, è nell’art. 4 del TUIR,, che prevede l’attribuzione dei redditi relativi ai beni facenti parte del fondo in misura paritaria tra i coniugi.

L’art. 4, co. 1, lett. b) del D.P.R. n. 917/1986, prevede che i redditi dei beni che formano oggetto del fondo sono imputati, per metà del loro ammontare netto a ciascuno dei coniugi,.

su queste considerazioni, possiamo dire che, non assume rilievo l’effettiva titolarità, dei beni che costituiscono il fondo, ma è determinante il potere di amministrarli e gestirli,, il quale spetta ad entrambi i coniugi.

La costituzione di un Fondo patrimoniale non costituisce, pertanto, un’entità autonoma dotata di una propria soggettività passiva.

Il Fondo patrimoniale non è soggetto passivo, ai fini delle imposte sui redditi, quindi non deve essere presentata nessuna dichiarazione fiscale, relativamente al fondo, a differenza del trust.

La dichiarazione dei redditi dei coniugi, è effettuata secondo le regole ordinarie, ciascun provento viene dichiarato secondo le modalità previste per le singole categorie reddituali.

Cessazione del fondo patrimoniale

Nell’ipotesi di cessazione del fondo patrimoniale,, i redditi vengono imputati:

  • Al coniuge superstite; ,
  • Al coniuge cui sia stata esclusivamente attribuita l’amministrazione del fondo,.

Fondo patrimoniale: imposte indirette

L’atto di costituzione del fondo patrimoniale può determinare l’obbligo di corrispondere le imposte sulle successioni e donazioni, l’imposta di registro, ed, in taluni casi, le imposte ipotecaria e catastale,.

Fondo patrimoniale: conclusioni

Oggi l’istituto del Fondo patrimoniale è sicuramente indicato all’utilizzo esclusivo in particolari situazioni,. Infatti, ormai rispetto al suo utilizzo si preferisce, ricorrere ad altri istituti analoghi come il trust.

Il Fondo oltre ad essere un istituto legato al solo soddisfacimento dei bisogno della famiglia, è uno strumento che si lega inscindibilmente ad essa. il Fondo patrimoniale è sicuramente uno strumento di tutela valido, ma soltanto qualora ci si trovi di fronte ad una situazione per la quale questo strumento diventa inattaccabile dai creditori.

Ascolta l’episodio 65 – Fondo patrimoniale per la famiglia

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