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Podcast di informazione per Tributaristi e Fiscalisti, per darti un aggiornamento costante e quotidiano su Fisco e Lavoro.

Episodio 93 – Accessi, ispezioni e verifiche fiscali. GdF e AdE – 2/3

Accessi ispezioni e verifiche fiscali: come funzionano?

Quali sono i corretti comportamenti che deve tenere il contribuente durante l’attività di accesso ispezioni e verifiche da parte dell’Agenzia delle Entrate.

 

Ho pensato di realizzare questi 3 piccoli podcast sull’argomento perché mi sono accorta, nella mia piccola esperienza professionale, che in questi casi i contribuenti sottoposti a controllo rimango per lo più immobili e senza parole di fronte agli accertatori. Ecco, che in questi momenti diventa fondamentale capire quali sono i corretti comportamenti da tenere e quali sono gli accorgimenti da attuare per evitare di incorrere spiacevoli sorprese.

L’accesso, le ispezioni e le verifiche, che vengono effettuate ai contribuenti, costituiscono strumenti a disposizione dell’Amministrazione finanziaria (e della Guardia di finanza) per l’adempimento dei loro compiti accertativi nei confronti proprio dei contribuenti. I poteri ispettivi dell’Amministrazione finanziaria hanno l’obiettivo di prevenire o individuare fenomeni di violazione fiscale, o come diciamo evasione o elusione fiscale.

Questo secondo podcast è dedicato all’attività di ispezione presso il contribuente.
Una volta effettuato l’accesso l’attività ispettiva prosegue con l’ispezione. Questa consiste in una serie di attività per il reperimento del materiale come libri, registri, scritture e documenti.

Prima di intraprendere le operazioni di ispezione, il funzionario deve invitare il titolare o il legale rappresentante dell’impresa o dello studio professionale ad esibire tutta la documentazione la cui tenuta e conservazione sono imposte, anche mediante rinvio ad altra fonte normativa, dalla legge tributaria.

Le operazioni di ricerca nei locali dell’azienda o dello studio verranno avviate subito dopo la richiesta di esibizione formulata dai verificatori. È atto d’autorità, e quindi viene compiuto anche contro la volontà del contribuente e comunque anche se lo stesso sostiene di avere esibito tutti i documenti richiesti. La norma (art. 32 del DPR n. 600/73) prevede che i documenti non esibiti a seguito di richiesta degli uffici durante la verifica fiscale non possono essere utilizzati né in fase amministrativa né in fase contenziosa.

Ispezione delle scritture contabili

Qualora il contribuente si avvalga della tenuta delle scritture contabili con sistemi meccanografici, i registri possono non essere immediatamente disponibili su supporto cartaceo. In questo caso, però,

“la tenuta di qualsiasi registro … è considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei, nei termini di legge, dei dati relativi all’esercizio corrente. Allorquando anche in sede di controlli ed ispezioni gli stessi risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici e vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti ed in loro presenza”

Se è rifiutata l’esibizione dei documenti e delle scritture contabili obbligatorie, essi possono essere considerati solo contro e non a favore del contribuente ai fini dell’accertamento.

È bene sottolineare che per rifiuto all’esibizione deve intendersi anche la dichiarazione di non possesso della documentazione richiesta. Quindi, compresi i casi di indisponibilità dipendenti da cause di forza maggiore.

Assenza delle scritture contabili obbligatorie

A questo si aggiunge che l’assenza delle scritture contabili obbligatorie, o parte di esse, può innescare la determinazione induttiva del reddito prodotto. Questo ai sensi dell’articolo 39, comma 2, lettera c), DPR n. 600/73. In ogni caso deve essere segnalato che:

  • La momentanea irreperibilità delle scritture contabili non implica in sé il rifiuto di esibizione. Atto per il quale è necessario provare l’intenzionalità a non fornire la documentazione richiesta;
  • Un ritardo lieve, di qualche ora o di un giorno, nella esibizione della documentazione non può considerarsi rifiuto.

Se il contribuente dichiara che le scritture contabili o alcune di esse si trovano presso terzi, deve esibire una attestazione dei soggetti depositari (ad esempio, il commercialista) recante la specificazione delle scritture in loro possesso. In mancanza dell’attestazione, o se il soggetto che l’ha rilasciata si oppone all’accesso o non esibisce in tutto o in parte le scritture, l’esibizione si intende rifiutata.

La mancata esibizione dell’attestazione, così come la dichiarazione di non possedere libri, registri, scritture e documenti deve essere fatto risultare nel verbale di verifica.

Documentazione smarrita distrutta o rubata

Se parte della documentazione richiesta non viene esibita in quanto dichiarata smarrita, distrutta o rubata, il soggetto sottoposto a verifica dovrà comprovare il ricorrere della circostanza impeditiva esibendo la relativa denuncia di smarrimento, distruzione o furto.

Luoghi dell’ispezione

L’attività ispettiva potrà essere compiuta in tutti i locali nella disponibilità dell’azienda o dello studio. Oppure, se trattasi di accesso domiciliare, in tutti i locali rientranti nella disponibilità del soggetto in base a contratto di locazione o per effetto del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento.

Le ricerche possono essere estese ai mezzi di movimento in uso all’azienda o al lavoratore autonomo sottoposti a verifica. Può accadere che nel corso della ricerca siano rinvenuti libri, registri, scritture e documenti relativi:

  • All’esistenza di altre attività riconducibili al soggetto verificato;
  • All’esistenza di altre attività riconducibili a terzi.

In entrambe le ipotesi, l’estensione della verifica fiscale alla nuova attività o al diverso contribuente cui fanno riferimento gli elementi documentali rinvenuti richiederà, come condizione imprescindibile, un formale ordine di accesso.

Attività di ispezione specifica

I funzionari possono inoltre procedere a:

  • Perquisizioni personali;
  • Apertura coattiva di pieghi sigillati, borse, casseforti, mobili e ripostigli;
  • Esame di documenti e richiesta di notizie relativamente ai quali è eccepito il segreto professionale.

In questi casi è sempre necessaria l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica o dell’Autorità giudiziaria più vicina che adotterà ogni cautela (piantonamento e/o suggellamento). Questo per impedire che vengano alterati, occultati o distrutti libri, registri, scritture e documenti ovvero che vengano sottratti plichi sigillati, borse, ecc. o il loro contenuto.

L’attività svolta dovrà essere documentata attraverso un apposito processo verbale di apertura coattiva.

La perquisizione deve essere considerata attività a carattere eccezionale alla quale ricorrere solo nel caso in cui sussista il fondato sospetto che la persona rechi su di sé documentazione utile ai fini della verifica.

In ogni caso, prima di richiedere l’autorizzazione all’esecuzione della perquisizione personale, il verificatore deve invitare la persona ad esibire spontaneamente i documenti in suo possesso.

Solo ove il soggetto richiesto si rifiuti, ovvero sussista fondato motivo di ritenere che l’esibizione sia avvenuta solo parzialmente, il verificatore potrà contattare l’Autorità giudiziaria per farsi autorizzare alla perquisizione personale.

Apertura di plichi borse e casseforti

Per procedere all’apertura coattiva di pieghi sigillati, borse, casseforti, mobili, ripostigli e simili, vale quanto detto per le perquisizioni. Fatta però eccezione per il fatto che non deve considerarsi attività di carattere eccezionale. Per cui ad essa potrà essere fatto ricorso indipendentemente dall’insorgenza di specifici elementi di sospetto circa il contenuto dei suddetti oggetti e spazi.

Nel caso invece in cui i cassetti e gli armadi siano aperti non è necessaria l’autorizzazione. Questo in quanto la ricerca si rivolge alla acquisizione di documenti, materiale, indizi, prove in ordine alla non corretta tenuta delle scritture contabili e alla mancata osservazione delle norme fiscali che per loro natura potrebbero trovarsi proprio in armadi e cassetti.

Ispezione della posta elettronica

In ordine alla posta elettronica le potestà di controllo non divergono dalla normale corrispondenza: se l’e-mail è già stata aperta i verificatori ne possono prendere cognizione, diversamente occorre l’autorizzazione del magistrato.

L’eventuale assenso del contribuente – che fa venir meno la richiesta di autorizzazione al magistrato – legittima l’operato dei verificatori; l’assenso dovrà essere trascritto sia nel processo verbale di accesso o giornaliero che in quello di constatazione. Tuttavia, è d’obbligo che i verificatori adottino tutte le cautele del caso, atteso che la Cassazione – in alcuni casi – ha ritenuto che il consenso prestato sia frutto di sudditanza psicologica.

Ispezione di server e pc

La tenuta della contabilità da parte delle imprese avviene tramite gestione su pc. Per questo l’art. 52 prevede che l’Amministrazione finanziaria possa riscontrare anche documenti presenti nei pc. I verificatori possono copiare i contenuti dei computer su propri supporti al fine di poterne riscontrare, anche in un secondo momento, il contenuto.

L’esame dei pc e dei server aziendali assume rilievo soprattutto per la c.d. “contabilità parallela“. Si tratta di una seconda contabilità in cui il contribuente annota le operazioni non riportate nella contabilità ufficiale.

Sequestro dei documenti

I documenti e le scritture possono essere sequestrati soltanto se:

  • Non è possibile riprodurli;
  • I soggetti interessati alla verifica si rifiutano di sottoscrivere il verbale;
  • I soggetti interessati alla verifica, con apposite dichiarazioni in verbale, contestano il contenuto nel verbale.

I libri e i registri non possono essere sequestrati. Gli organi procedenti possono eseguirne o farne eseguire copie o estratti, possono apporre nelle parti che interessano la propria firma o sigla insieme con la data e il bollo d’ufficio. Possono, inoltre adottare le cautele atte ad impedire l’alterazione o la sottrazione dei libri e dei registri.

Ascolta l’episodio 93 – Accessi, ispezioni e verifiche fiscali. GdF e AdE – 2/3

Episodio 94 – Accessi, ispezioni e verifiche fiscali. GdF e AdE – 3/3

Accessi ispezioni e verifiche fiscali: come funzionano?

Quali sono i corretti comportamenti che deve tenere il contribuente durante l’attività di accesso ispezioni e verifiche da parte dell’Agenzia delle Entrate.

nella mia piccola esperienza professionale, che in questi casi i contribuenti sottoposti a controllo rimango per lo più immobili e senza parole di fronte agli accertatori.

Ecco, che in questi momenti diventa fondamentale capire quali sono i corretti comportamenti da tenere e quali sono gli accorgimenti da attuare per evitare di incorrere spiacevoli sorprese.

L’accesso, le ispezioni e le verifiche, che vengono effettuate ai contribuenti, costituiscono strumenti a disposizione dell’Amministrazione finanziaria (e della Guardia di finanza) per l’adempimento dei loro compiti accertativi nei confronti proprio dei contribuenti. I poteri ispettivi dell’Amministrazione finanziaria hanno l’obiettivo di prevenire o individuare fenomeni di violazione fiscale, o come diciamo evasione o elusione fiscale.

L’obiettivo è quello di verificare il corretto adempimento delle norme tributarie.

Questo terzo ed ultimo podcast è dedicato alla verifica presso il contribuente.
Le verifiche consistono in riscontri della gestione ispezionata, attuati avendo quali punti di riferimento e confronto il documento e le scritture contabili; come oggetto, la realtà fattuale dell’impresa che in detti documenti e scritture trova rappresentazione formale.

La verifica è quindi finalizzata ad appurare la corrispondenza della situazione reale rispetto a quella emergente dalle risultanze contabili.
Per la Guardia di finanza la verifica è definita

“una indagine di polizia amministrativa finalizzata a: prevenire, ricercare e reprimere le violazioni alle norme tributarie e finanziarie e a qualificare e quantificare la capacità contributiva del soggetto che ad essa viene sottoposto”

Le verifiche possono essere dirette o indirette.

Le prime vengono effettuate mediante l’osservazione diretta da parte dei verificatori. È, ad esempio:

  • L’accertamento dell’esistenza fisica di un bene strumentale annotato nel registro dei cespiti ammortizzabili;
  • L’accertamento della consistenza delle giacenze di magazzino;
  • Il riscontro materiale della consistenza effettiva di cassa;
  • L’accertamento del numero e dell’identità del personale addetto dipendente dall’azienda o dallo studio;
  • Le analisi qualitative che danno luogo a responsi di natura tecnica e, come tali, dotati di sufficienti margini di certezza.

Le verifiche indirette sono finalizzate a ricostruire in via presuntiva l’effettiva dimensione dell’attività economica oggetto del controllo. Vengono effettuate in presenza delle condizioni che legittimano il ricorso al metodo induttivo di accertamento.

Quando, pur in presenza di una contabilità correttamente tenuta, esistano motivi per ritenere che, attraverso le verificazioni indirette, si possano configurare presunzioni gravi, precise e concordanti, idonee a superare le risultanze contabili ed a supportare, conseguentemente, un accertamento analitico/presuntivo.

Accertamento analitico presuntivo

Tale ultima previsione trova specifica legittimazione nell’articolo 62-sexies, comma 3, D.L. 331/93, in base al quale la rettifica analitica delle dichiarazioni può essere fondata sull’esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili:

  • Dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta;
  • Dagli studi di settore di cui all’art. 62-bis, D.L. 331/93.

Nella procedura ricostruttiva finalizzata all’applicazione del citato art. 62-sexies, le verifiche si traducono, sostanzialmente, in operazioni di stima della potenzialità produttiva dell’attività economica oggetto di controllo, idonee:

  • da un lato, a smentire l’entità del giro d’affari risultante dalle scritture contabili;
  • dall’altro, a pervenire alla quantificazione del volume d’affari più verosimile in relazione alle effettive caratteristiche dell’attività svolta, come accertate attraverso l’ispezione contabile e le altre rilevazioni.

La ricostruzione in parola può, comunque, essere effettuata anche attraverso gli studi di settore. In tal caso, le verifiche si traducono nell’applicazione dei criteri estimativi fissati dallo studio concernente il settore di appartenenza del contribuente verificato. Senza alcun margine per valutazioni discrezionali dei militari operanti.

Diritti del contribuente in sede di accesso e durante la verifica

Dopo aver esaminato nel dettaglio l’attività ispettiva vediamo adesso quali sono i diritti concessi al contribuente in sede di verifica, ai sensi dello Statuto dei Diritti del Contribuente. Particolarmente importante è che il contribuente, al momento dell’accesso sia informato sui seguenti aspetti dell’accertamento: le ragioni, l’oggetto, l’assistenza, la sede, la durata.

LE RAGIONI

Il contribuente deve essere messo a conoscenza delle ragioni che hanno giustificato il controllo nei suoi confronti. Le ragioni possono essere ad esempio la segnalazione di un altro ufficio, la presenza agli atti di indizi di evasione, segnalazioni di altre persone. Questo aspetto è importante anche in vista della preparazione di memorie difensive o di un futuro accertamento.

L’OGGETTO

Il contribuente deve anche essere messo a conoscenza dell’oggetto del controllo. Il periodo da verificare (ad esempio l’ultimo anno per il quale è stata presentata la dichiarazione), la tipologia d’imposta (solo Iva, o anche imposte dirette), il tipo di controllo (generale o parziale).

L’ASSISTENZA

Il contribuente ha la facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa in contenzioso davanti alle commissioni tributarie. Si tratta di avvocati, commercialisti ed esperti contabili, consulenti del lavoro, periti ed esperti tributari. Ho visto molti contribuenti restare da soli durante il controllo e restare totalmente intimoriti. Se avete paura di incorrere in questo, allora, chiamate subito il vostro commercialista di fiducia.

FUORI SEDE

Di norma la verifica va effettuata presso la sede del contribuente. Tuttavia questi ha la facoltà di richiedere che l’esame dei documenti amministrativi avvenga nell’ufficio dei verificatori o presso il professionista che dà l’assistenza;

IN SEDE

Accesso, ispezione e controllo devono avvenire nei locali destinati all’esercizio dell’attività se vi sono esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo. La verifica infatti può essere svolta attraverso la richiesta dei documenti da controllare.

Il pvc; Osservazioni e rilievi del contribuente e del professionista che lo assiste devono essere riportati nel processo verbale delle operazioni di verifica. È importante eccepire da subito, in previsione del contenzioso, le contestazioni ai rilievi degli uffici. Molto spesso è opportuno non indicare niente nel PVC per non anticipare niente agli uffici. Riservandosi poi di scrivere tutto in memorie o nel ricorso.

La durata della verifica

Al fine di ridurre al minimo il disagio che l’azione ispettiva può recare all’esercizio dell’attività verificata, i verificatori hanno, quale termine perentorio di permanenza presso la sede del contribuente, 30 giorni lavorativi. Termine prorogabile per ulteriori 30 giorni nei casi di particolare complessità dell’indagine, individuati e motivati dal dirigente dell’ufficio. I 30 giorni rappresentano un limite cumulativo, nel senso che i verificatori non possono restare in azienda per un periodo, complessivamente, superiore a quella somma di giorni, ancorché consumati “a rate “. Questa disposizione è molto importante perché il mancato rispetto dei termini della verifica viola una disposizione di legge e la sanzione è quella della nullità dell’attività ispettiva svolta.

È ormai prevalente l’orientamento che afferma la necessità di garantire la massima tutela al contribuente davanti all’azione accertatrice. Come detto, l’accesso presso la sede del contribuente da parte dell’Amministrazione finanziaria necessità della presenza di un’autorizzazione dal capo dell’Ufficio (in caso di accesso sul luogo di lavoro), ovvero del PM (qualora si tratti di accesso in locali promiscui o presso l’abitazione del contribuente). Questo al fine di garantire la tutela di beni fondamentali, come l’inviolabilità del domicilio, il diritto alla riservatezza, la segretezza della corrispondenza, etc.

È importante dire che eventuali irregolarità riscontrate durante le operazioni di verifica devono emergere nei processi verbali giornalieri o nel verbale di constatazione redatti durante la verifica. Si tratta, tuttavia, di atti non autonomamente impugnabili, in quanto il primo atto impugnabile è l’avviso di accertamento. Questo significa, indirettamente che eventuali violazioni commesse durante la verifica, come ad esempio l’omessa richiesta di autorizzazione prima di un’apertura coattiva potrebbero determinare l’illegittimità dell’avviso di accertamento. Per questo motivo è necessario che il contribuente sottoponga al giudice tributario i propri motivi e quindi l’esame dei fatti costituenti le violazioni subite. Per questo motivo è fondamentale verbalizzare al termine della giornata di verifica nella quale sono state commesse le irregolarità dei verificatori, i fatti per come sono accaduti.

Come difendersi dalle verifiche fiscali?

Il modo diretto per difendersi da un accertamento fiscale è la predisposizione di un’istanza in autotutela. Con questo è possibile far valere osservazioni e contestazioni prima di un eventuale ricorso tributario. In pratica, con l’autotutela è possibile chiedere all’Amministrazione finanziaria l’annullamento (parziale o totale) dell’atto perché illegittimo.

Ascolta l’episodio 94 – Accessi, ispezioni e verifiche fiscali. GdF e AdE – 3/3

Episodio 95 – Professionisti senza albo L.4/2013

Professionisti senza albo: regolamentazione e fatturazione con la legge 4/2013.

Nel mondo di oggi tantissimi professionisti, soprattutto nel mondo del web, operano senza appartenere ad un Albo o ordine professionale.

Queste professioni, in gergo “professioni non regolamentate “, non sono mai state oggetto di tutela da parte del nostro ordinamento.

A regolamentare per la prima volta in materia organica la disciplina dei professionisti senza ordine è la Legge n. 4 del 14 gennaio 2013 (entrata in vigore l’11 febbraio 2013).

Rientrano nella disciplina dei professionisti senza Albo tutte le professioni non ordinistiche. Come ad esempio i tributaristi, Amministratori di condominio, fisioterapisti, pedagogisti, esperti in tecnica ortopedica, geofisici, progettisti architettura d’interni, fotografi professionisti, etc

Non è sicuramente un elenco completo, ma tieni presente che si tratta di tutte quelle attività professionali non regolamentate da Ordini professionali.

Sono, quindi, escluse dall’ambito di applicazione della Legge tutte le professioni il cui esercizio presuppone l’iscrizione a un ordine o un collegio professionale. Come ad esempio, avvocati, dottori commercialisti ed esperti contabili, consulenti del lavoro, geometri.

In questo podcast vorrei analizzare le indicazioni obbligatorie che devono essere inserite in fattura per le professioni non regolamentate.

Parlerò di ambito di applicazione, associazioni, adempimenti in fattura e chiudo con le sanzioni.

Primo: ambito di applicazione

La Legge n. 4/2013 si propone, di dare un inquadramento all’attività di quei professionisti che svolgono attività spesso molto rilevanti in campo economico. Prestazioni consistenti nella prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitate abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo.

Al fine di garantire la tutela del consumatore e la trasparenza nel mercato dei servizi professionali, la normativa si rivolge a tutte quelle professioni non organizzate in ordini o collegi, definite come:

“Attività economiche anche organizzate, volte alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitabili abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, che però non risultano riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi”.

Le professioni comprese in questa definizione sono moltissime (si tratta di circa 200 attività, esercitate da più di tre milioni di persone). Alcune di queste attività sono tradizionali (amministratori di condominio, tributaristi, consulenti di investimento, traduttori, bibliotecari). Altre, invece, sono di più recente formazione (pubblicitario, grafico, consulente aziendale, educatori, pedagogisti, guide turistiche).

Sono escluse sia le professioni già regolamentate ad un Ordine o Collegio professionale (architetti, ingegneri, avvocati, medici, giornalisti, notai e via dicendo) sia tutte le attività artigianali, disciplinate da specifiche normative.

La norma prevede tuttavia l’esclusione delle professioni sanitarie e delle attività commerciali e di pubblico esercizio. Questo perché si tratta di attività disciplinate da specifiche normative.

Secondo: associazioni

I professionisti possono:

“costituire associazioni a carattere professionale di natura privatistica, fondate su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, con il fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla ”concorrenza”.

La legge n. 4/2013 non impone niente ai professionisti, a partire dall’iscrizione a un’associazione (obbligo che, invece, esiste negli Ordini).

Per le professioni non regolamentate è lasciata ampia libertà di scelta, su questo aspetto.

Non esiste, quindi, l’obbligo di essere iscritti ad una associazione.

Tuttavia, chi sceglie di farlo deve attenersi ad alcune regole. Così come la stessa associazione ha l’obbligo di svolgere una serie di compiti che vanno dalla formazione, alla gestione delle controversie.

Le associazioni assicurano la piena conoscibilità dell’ Atto costitutivo e statuto; Precisa identificazione delle attività professionali cui l’associazione si riferisce; precisa la Composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali; puntualizza la Struttura organizzativa dell’associazione; chiarisce i Requisiti per la partecipazione dei professionisti all’associazione, Titoli di studio, obblighi di aggiornamento professionale, quote da versare; e deve avere Assenza di scopo di lucro.

Terzo: adempimenti in fattura

Nello specifico la Legge n. 4/13 impone una serie di obblighi/adempimenti a carico del professionista, e della sua associazione.

In particolare secondo il dettato dell’articolo 1, comma 3:

“Chiunque svolga una delle professioni di cui al comma 2 contraddistingue la propria attività, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l’espresso riferimento, quanto alla disciplina applicabile, agli estremi della presente legge. L’inadempimento rientra tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori”

Il primo dovere dei professionisti senza ordine, ai sensi della Legge n. 4/2013, è quello di indicare nelle fatture emesse la seguente dizione:

“professionista di cui alla Legge n. 4/13”

Inoltre vorrei dire che la legge prevede che le professioni “non organizzate in ordini o collegi” possano essere esercitate sia in forma individuale che associata, in forma societaria, cooperativa o come lavoro dipendente.

L’obbligo di cui al citato articolo 1, comma 3, permane in ognuno di questi casi. Ovvero qualsiasi sia la forma con la quale la professione è posta in essere.

Quarto: sanzioni

Qualora l’indicazione da riportare in fattura, da parte dei professionisti senza ordine, non venga rispettata, il professionista è sanzionabile. Questo è quanto prevede il Codice del consumo, D.Lgs. n. 206/2005.

Il professionista è, infatti, “responsabile” di una eventuale pratica commerciale scorretta nei confronti del consumatore.

In questo caso è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria che va da €. 5.000 a €. 500.000, secondo la gravità e la durata della violazione.

Episodio 95 – Professionisti senza albo L.4/2013

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