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L’art. 95, comma 5, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Di seguito TUIR), dispone quanto segue: I compensi spettanti agli amministratori delle società ed enti di cui all’articolo 73, comma 1, sono deducibili nell’esercizio in cui sono corrisposti; quelli erogati sotto forma di partecipazione agli utili, anche spettanti ai promotori e soci fondatori, sono deducibili anche se non imputati al conto economico.

L’art 73,comma 1 del TUIR prevede che sono soggetti passivi:

  1. le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, le società europee e le società cooperative europee, residenti nel territorio dello Stato;
     
  2. gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;
     
  3. gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale, nonché gli organismi d’investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato;
     
  4. le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.

Buon ascolto.

Podcast GBsoftware a cura del Dott.ssa Paparusso

Ascolta “Ep.35 I Compensi a favore Amministratori delle Società” su Spreaker.

ATTRIBUZIONE COMPENSO

Il compenso all’amministratore di società dell’art. 2389 codice civile può avvenire mediante un compenso fisso, con la partecipazione agli utili, oppure con l’attribuzione del diritto di sottoscrivere, a prezzo predeterminato, azioni di futura emissione. La rimunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale.
Se lo statuto lo prevede, l’assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche

In mancanza di determinazione del compenso nell’atto costitutivo ovvero ad opera dell’assemblea, altre forme di convenzione rimangono prive di effetti.

Né si può consentire che il compenso dell’amministratore sia frutto di un atto di autodeterminazione, da parte dello stesso, ricorrendo la nullità per violazione di norma imperativa (Art. 2389, comma 1, codice civile).

Infatti, l’art. 2364 c.c. Dispone in maniera netta che il legislatore ha voluto che la deliberazione di approvazione del bilancio e quella di determinazione dei compensi siano approvate disgiuntamente.

In assenza della previsione statutaria, è necessaria una deliberazione specifica del compenso in favore dell’organo amministrativo (Cassazione SS. UU. Sentenza n. 21933, 29 agosto 2008).

Il rispetto del requisito formale, ovvero della delibera assembleare, è assolutamente necessario anche in ipotesi di Srl di tipo familiare.

DEDUCIBILITÀ DEI COMPENSI

L’art. 95, comma 5 del TUIR prevede che i compensi corrisposti agli amministratori delle società di capitali sono deducibili dal reddito della società erogante nel periodo d’imposta in cui sono corrisposti. Il principio di cassa è una deroga al principio di competenza previsto ai fini della determinazione del reddito d’impresa.

Il principio di cassa si applica sia che l’amministratore non sia in possesso della partita Iva quindi laddove il reddito dallo stesso percepito debba essere assimilato al reddito di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 50 del TUIR, ma anche nel caso in cui l’attività di amministratore sia riconducibile nell’attività professionale esercitata, anche se, in quest’ultimo caso, non troverà applicazione il principio di cassa allargato, ma esclusivamente il criterio di cassa pura come indicato nella circolare dell’Agenzia delle entrate n. 105/E del 2001.

Le somme erogate entro il 12 gennaio, a titolo di compenso per gli amministratori e di lavoro dipendente, si considerano ad ogni effetto come percepite nell’anno precedente. Tali somme saranno inserite nella Certificazione Unica relativa alla medesima annualità e dovranno anche trovare indicazione nella dichiarazione del sostituto di imposta relativa allo stesso anno.

I compensi erogati in favore dell’amministratore unico e socio unico di una srl, sono deducibili ai fini IRES secondo quanto previsto dall’articolo 95, comma 5, del TUIR. L’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 113/E del 31 dicembre 2012, si era espressa in senso favorevole alla deduzione.
Nell’interrogazione parlamentare del 5 febbraio 2020 l’amministrazione finanziaria aveva evidenziato che l’articolo  60 del tuir non si rende applicabile ai soggetti collettivi, tra i quali evidentemente è compresa la Srl unipersonale.

SOCIETÀ DI PERSONE

Anche agli amministratori di società di persone possono essere riconosciuti i compensi per il loro operato.

Gli articoli 2293 e 2315 c.c. rinviano all’articolo 2260, comma 1, c.c., prevede che “i diritti e gli obblighi degli amministratori sono regolati dalle norme sul mandato”.

L’orientamento maggioritario della dottrina e della giurisprudenza ritiene che il rimando al contratto di mandato faccia sì che ci si debba riferire all’articolo 1709 c.c., il quale prevede una presunzione di onerosità per tale incarico.

La Cassazione (con la nota n. 21933, 29/8/2008) afferma che la necessità della delibera ai fini del riconoscimento della deducibilità fiscale è riferita alle società di capitali. Inoltre il libro delle decisioni dei soci è obbligatoriamente previsto solo per le società di capitali. Le società di persone, possono procedere alla sua adozione in via facoltativa, procedendo, quindi, a deliberare il compenso, evitando qualsiasi contestazione in tal senso da parte del Fisco, anche se la giurisprudenza è relativa alle società di capitali. Oppure la società potrebbe procedere alla redazione di un mandato con il quale i soci stabiliscono il compenso, superando il rischio previsto dall’109 Tuir.

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