Con la news di oggi si esamineranno le modalità di calcolo e i principali riferimenti normativi degli investimenti esteri detenuti dalle persone fisiche residenti in Italia da dichiarare nel quadro RW.
A partire dall’anno d’imposta 2023, sussistendo gli obblighi dichiarativi degli investimenti esteri soggetti all’IVIE e all’IVAFE, il quadro deve essere compilato anche per assolvere agli obblighi del versamento dell’imposta sul valore delle cripto-attività ai sensi dell’art. 19, comma 18 del D.L. 201/2011, come modificato dall’art.1, comma 146 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023).
Principali novità per l’anno 2024
Cripto-attività
Dal 1° gennaio 2023, dovrà essere compilato il quadro RW per assolvere agli obblighi del versamento dell’imposta sul valore delle cripto-attività ai sensi dell’art. 19, comma 18 del D.L. 201/2011, come modificato dall’art. 1, comma 146 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023). Tale imposta deve essere versata, in assenza di un intermediario, da tutti i soggetti residenti nel territorio dello Stato che detengono cripto-attività, sulle quali non è stata applicata l’imposta di bollo e non solo dai soggetti che sono tenuti ad assolvere gli obblighi di monitoraggio fiscale ai sensi dell’articolo 4 del decreto legge n. 167 del 1990. L’imposta si applica sulle cripto-attività suscettibili di produrre redditi ai sensi della lettera c-sexies) del comma 1 dell’articolo 67 del Tuir, nella medesima misura (prevista per l’imposta di bollo) dello 0,2%, da versare secondo le modalità e i termini delle imposte sui redditi, col codice tributo 1727 per il saldo dell’imposta sostitutiva (Risoluzione n. 36/E del 2023), col codice tributo 1728 per la prima rata di acconto (Risoluzione n. 10/E del 2024) e col codice tributo 1729 per la seconda rata di acconto (Risoluzione n. 10/E del 2024). Il saldo 2023 dell’imposta sulle cripto-attività deve essere versato con le stesse modalità e scadenze previste per l’Irpef. L’imposta non deve essere versata se l’importo a debito non supera i 12 euro.
Si segnala, inoltre, che con l’approvazione della Legge 213/2023 (legge di bilancio 2024) dall’ anno di imposta 2024 l’IVIE passa dallo 0,76% all’1,06%, mentre l’IVAFE si incrementa dall’attuale 0,2% allo 0,4%, per i prodotti finanziari detenuti in Paesi black list. Ciò significa che le nuove sopracitate aliquote dovranno essere utilizzate nel Modello Redditi PF 2025 periodo d’imposta 2024.
Compilazione quadro RW col software GB
Compilazione IVIE/IVAFE/IC
Per accedere alla gestione posizionarsi nel quadro RW e cliccare l’apposito pulsante “Investimenti all’estero e/o attività estere di natura finanziaria – monitoraggio IVIE/IVAFE/IC”.
- Per il calcolo dell’IVAFE è necessario inserire in colonna 3 uno dei seguenti codici: da 1 a 14 o il codice 20.
- Per il calcolo dell’IVIE è necessario inserire in colonna 3 i codici 15 o 19.
- Per il calcolo dell’imposta sulle cripto-attività è necessario inserire in colonna 3 il codice 21.
Il software segnala in rosso eventuali errori di compilazione, evidenziando i campi obbligatori da compilare.
Monitoraggio fiscale
Qualora il contribuente debba assolvere i soli obblighi di monitoraggio, non dovrà compilare le colonne inerenti alla liquidazione delle imposte, bensì porre l’attenzione sulla valorizzazione della colonna 16.
In base alle istruzioni ministeriali, l’obbligo di monitoraggio non sussiste per depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d’imposta non sia superiore a 15.000 euro (art. 2 della Legge n. 186 del 2014); resta fermo l’obbligo di compilazione del quadro laddove sia dovuta l’IVAFE. In linea generale, quando il contribuente è esonerato dal monitoraggio, è in ogni caso tenuto alla compilazione della dichiarazione dei redditi al fine di indicare le attività di natura finanziaria per liquidare l’IVIE, l’IVAFE o l’imposta sulle cripto-attività.
La circ. Agenzia delle Entrate 13.9.2010 n. 45 ha precisato che, per effetto dei consolidati orientamenti giurisprudenziali, sono tenuti agli obblighi di monitoraggio non solo i titolari delle attività detenute all’estero, ma anche coloro che ne hanno la disponibilità o la possibilità di movimentazione. Tale obbligo si applica anche ai soggetti delegati ad operare sui conti correnti esteri. Sia i soggetti delegati che i soggetti cointestatari di un conto corrente estero devono indicare l’intera somma depositata sul conto: i soggetti cointestatari, però, dichiareranno una percentuale di possesso inferiore al 100%. Sempre la stessa circolare ha chiarito che non sono oggetto di monitoraggio fiscale le somme versate per obbligo di legge a forme di previdenza complementare organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero (come ad esempio il c.d. “secondo pilastro svizzero”) in quanto trattasi di forme di previdenza obbligatoria seppure complementare. Analogo trattamento di esonero deve ritenersi applicabile alle forme di previdenza complementare estere obbligatorie per effetto di contratti collettivi nazionali (ad esclusione quindi di quelle derivanti da accordi individuali).
A titolo esemplificativo, si riporta la compilazione del quadro RW di una persona fisica che possiede una delega su un conto corrente estero intestato ad una persone fisica residente in Italia con saldo iniziale di 200.000,00 euro e con una giacenza media annua pari ad euro 185.000,00.
Per ulteriori chiarimenti si rimanda alla guida online presente all’interno della gestione