Per il credito di imposta Transizione 4.0 il decreto legge sulle agevolazioni fiscali, approvato dal Consiglio dei Ministri, introduce un nuovo adempimento obbligatorio di comunicazione preventiva.
La bozza del Decreto sulla cessione dei bonus edilizi e agevolazioni fiscali contiene una nuova disposizione ai fini del monitoraggio del credito d’imposta per investimenti 4.0 e dei crediti d’imposta ricerca, sviluppo e innovazione.
NORMATIVA
Modalità e termini di invio della comunicazione saranno stabiliti con apposito decreto ministeriale che interverrà sul DM 6 ottobre 2021 ai sensi dell’art. 1 comma 191 quarto periodo della L. 160/2019 che di fatto introduceva una comunicazione ai fini di monitoraggio ed intende trasformarla in una comunicazione preventiva per l’utilizzo di tali agevolazioni.
In particolare, la nuova disposizione stabilisce che le imprese sono tenute a comunicare, in via telematica, l’importo complessivo degli investimenti e dei crediti per la fruizione.
Per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2024 al 29 marzo 2024 occorre presentare soltanto la comunicazione ex post mentre per gli investimenti che si intendono effettuare dal 30/3/2024 sia per la ripartizione del credito che per la fruizione occorre presentare una comunicazione preventiva ed una comunicazione ex post al completamento degli investimenti.
La comunicazione da inviare ex post entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi, riferita a ciascun periodo d’imposta di effettuazione degli investimenti, non costituiva, per espressa disposizione, presupposto per fruire dell’agevolazione, ma assumeva rilevanza al solo fine di consentire al Ministero di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative (” Comunicazione al MIMIT dei dati sul bonus investimenti 2022 sino a fine mese “, novembre 2023).
Secondo le nuove finalità, invece, con apposito Decreto del Ministero delle Imprese, saranno apportate le necessarie modifiche per quel che concerne il contenuto, le modalità e i termini di invio delle comunicazioni.
Il Ministero delle Imprese e del made in Italy comunicherà mensilmente al Ministero dell’Economia e delle finanze i dati necessari ai fini del monitoraggio degli oneri di cui all’ art. 17 comma 12 della L. 196/2009.
TIPI DI INVESTIMENTO
Una particolare disposizione è prevista per gli investimenti 2023. Il DL 39/24 al comma 3 dell’ art 6 stabilisce che:
- i crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’ art. 1 commi da 1057- bis a 1058- ter della L. 178/2020 relativi all’anno 2023 la compensabilità dei crediti maturati e non ancora fruiti è subordinata alla comunicazione effettuata secondo le modalità di cui al 1 comma del decreto;
- i crediti d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica di cui all’ art. 1 commi 200, 201 e 202 della L. 160/2019, ivi incluse le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica di cui ai commi 203, quarto periodo, 203- quinquies e 203- sexies.
Il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali è utilizzabile in compensazione in F24 in tre quote annuali di pari importo a decorrere, per i beni “4.0”, dall’interconnessione.
UTILIZZO
Il credito è utilizzabile in compensazione mediante F24 in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione e subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti.
Viene ora previsto che ai fini della fruizione dei suddetti crediti d’imposta le imprese siano tenute a comunicare preventivamente, in via telematica, l’ammontare complessivo degli investimenti, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione che si intendono effettuare “a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge”.
In altri termini, anche i crediti relativi a investimenti 2023 non ancora utilizzati sarebbero subordinati a tale comunicazione.
Di fatto l’utilizzo delle quote rimaste residue di tali crediti sarebbe essendo necessario presentare l’apposita comunicazione richiesta.
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