Disponibile l’applicazione per la comunicazione all’anagrafe tributaria dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali, ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 1° dicembre 2016.
Con il provvedimento del 21 febbraio 2024 l’Agenzia ha approvato le specifiche tecniche per le comunicazioni all’anagrafe tributaria dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali.
Gli amministratori di condominio in carica al 31 dicembre dell’anno di riferimento, che ricevono fatture relative a spese per interventi di ristrutturazione su parti comuni di edifici residenziali, sono tenuti a comunicare i dati contenuti nelle stesse all’Agenzia delle entrate in via telematica, entro il 4 aprile (il termine del 16/03 è stato infatti prorogato per le spese del 2023).
Principali novità
Le principali novità delle comunicazioni all’anagrafe tributaria dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali sono le seguenti:
- Inserito un ulteriore codice per la comunicazione dei dati relativi alle spese sostenute, in quanto il contribuente dal 2023 può usufruire di una detrazione del 90% e, in via residuale al verificarsi di particolari condizioni, può continuare a usufruire della detrazione pari al 110%;
- rimosso quanto riferito al “bonus facciate”, in quanto la detrazione non è stata prorogata;
- proroga del termine per la fruizione dell’agevolazione relativa al superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche (art. 119-ter del decreto-legge n. 34/2020).
Come poi riportato nel Prot. n. 53174/2024 al punto 1.2, i soggetti individuati dall’articolo 2 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1° dicembre 2016 sono esonerati dalla trasmissione dei dati di cui al medesimo articolo 2 esclusivamente nel caso in cui, con riferimento alle spese sostenute nell’anno precedente per tutti gli interventi effettuati sulle parti comuni, tutti i condòmini abbiano optato, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per la cessione del credito o per lo sconto sul corrispettivo dovuto. Qualora, anche per un solo intervento, almeno uno dei condòmini abbia optato per la detrazione d’imposta, i soggetti di cui all’articolo 2 del citato decreto del 1° dicembre 2016 sono tenuti alla trasmissione dei dati riferiti a tutti gli interventi effettuati nell’anno precedente sulle parti comuni, compresi quelli per i quali è stata esercitata da tutti i condòmini l’opzione per la cessione del credito o per lo sconto.
Chi è tenuto alla presentazione della comunicazione?
Gli amministratori di condominio con riferimento a spese per il recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuate sulle parti comuni di edifici residenziali, devono comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ad esse.
La comunicazione deve includere:
- l’ammontare delle spese di ristrutturazione sostenute nell’anno precedente;
- l’indicazione dei dati dell’amministratore di condominio;
- i dati dei condomini.
Tipologie di invio
Gli invii possono essere ordinari, sostitutivi o di annullamento.
- Invio ordinario: è la comunicazione con cui si inviano i dati richiesti. È possibile inviare più comunicazioni ordinarie per lo stesso periodo di riferimento. I dati inviati in ogni comunicazione ordinaria successiva alla prima sono considerati in aggiunta a quelli precedentemente comunicati.
- Invio sostitutivo: è la comunicazione con la quale si opera la completa sostituzione di una comunicazione ordinaria o sostitutiva precedentemente inviata e acquisita con esito positivo dal sistema telematico.
- Invio di annullamento: è la comunicazione con cui si richiede l’annullamento di una comunicazione ordinaria o sostitutiva precedentemente inviata o acquisita con esito positivo dal sistema telematico.
Comunicazione Spese edilizie condominiali
Da oggi è disponibile l’applicazione “Comunicazione Spese edilizie condominiali”.
Ricordiamo i passaggi per l’abilitazione:
- Eseguire del software;
- Aprire la ditta in cui si vuole abilitare l’applicazione Comunicazione Spese edilizie condominiali;
Le modalità di abilitazione delle applicazioni sono due:
- Se l’applicazione “Comunicazione Spese edilizie condominiali” è stata già utilizzata nell’anno 2022 per abilitarla è sufficiente cliccare su . Il software chiede se abilitarla subito per il nuovo anno con un messaggio: rispondendo “sì” sarà automaticamente abilitata. Rispondendo “no” sarà necessario procedere con l’abilitazione illustrata al successivo punto.
- Resta sempre utilizzabile la consueta modalità di abilitazione delle applicazioni dalla gestione “Applicazioni”, apponendo il check in corrispondenza di “Comunicazione Spese edilizie condominiali” anno 2023.
N.B: Ricordiamo che l’applicazione DEVE essere abilitata nella ditta DELL’AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO e NON nel CONDOMINIO.
Per maggiori informazioni consultare la guida on line dell’applicazione Comunicazione spese edilizie condominiali.
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