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Il Codice del Terzo Settore è composto da 104 articoli, nei primi 12 articoli si sanciscono le finalità. Il CTS, stabilendo le norme applicabili agli ETS, ha previsto (seppur con tempistiche diverse e in parte non coordinate tra loro) l’abrogazione delle disposizioni finora vigenti.

Buon ascolto.

Podcast GBsoftware a cura del Dott.ssa Paparusso

Ascolta “Ep.108 Contributi pubblici e raccolte fondi Obblighi di trasparenza” su Spreaker.

Enti del Terzo Settore

Sono enti del Terzo settore:

  • le ODV (organizzazioni di volontariato) e le APS (associazioni di promozione sociale);
  • gli enti filantropici;
  • le imprese sociali, incluse le cooperative sociali;
  • le reti associative;
  • le società di mutuo soccorso;
  • le associazioni, riconosciute e non riconosciute;
  • le fondazioni.

Gli enti religiosi civilmente riconosciuti sono considerati ETS limitatamente all’attività di interesse generale di cui all’art. 5 del CTS svolte, se per tali attività:

  • adottino un regolamento, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, che, ove non diversamente previsto e in ogni caso nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, recepisca le norme del Codice e sia depositato nel Registro unico nazionale del Terzo settore,
  • sia costituito un patrimonio destinato
  • tenute separatamente le scritture contabili.

Non sono enti del Terzo settore invece:

  • le P.A. (amministrazioni pubbliche);
  • le associazioni politiche e i sindacati;
  • le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche;
  • gli enti sottoposti a direzione e coordinamento ovvero controllati dai suddetti enti.

Gli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali (incluse le cooperative sociali), esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale tra quelle contenute nell’art. 5, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Gli enti del Terzo settore possono esercitare attività diverse da quelle di cui all’art. 5, a condizione che l’atto costitutivo o lo statuto lo consentano e siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale.

Adempimenti contabili

Gli ETS devono redigere un bilancio di esercizio, usando il criterio di competenza, formato da stato patrimoniale, rendiconto gestionale, nel quale sono indicati i proventi e gli oneri della gestione e relazione di missione, relazione illustrativa delle poste di bilancio, dell’andamento economico e gestionale dell’ente e delle modalità di perseguimento delle finalità statutarie dell’ente. Gli ETS con ricavi, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro possono redigere il bilancio in maniera semplificata, usando il criterio della cassa ed usando solo il rendiconto gestionale, quindi entrate ed uscite.

Il bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale dell’eventuale attività diversa da quella di interesse generale nella relazione al bilancio o nella relazione di missione, gli ETS non iscritti nel Registro delle imprese devono depositare il bilancio presso il Registro unico nazionale del Terzo settore, adempimento obbligatorio per il bilancio a partire dal 2022.

Gli ETS che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale devono tenere le scritture contabili di cui all’art. 2214 c.c. e deve redigere e depositare presso il Registro delle imprese il bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli artt. 2423 e seguenti, 2435-bis o 2435-ter c.c.

La rendicontazione delle raccolte fondi

Le linee guida per la gestione da parte degli ETS dell’attività di raccolta fondi costituiscono una diretta attuazione della previsione dell’art. 7, c. 2 del D.Lgs. 117/2017.

Dal punto di vista della finalità dell’attività di raccolta fondi le linee guida individuano quale fine esclusivo dell’azione il reperimento di risorse finanziarie da destinare in via esclusiva a sostegno delle attività di interesse generale con conseguente esclusione della possibilità di impiegare i fondi raccolti per finanziare le attività diverse di cui all’art. 6 del Codice, indipendentemente dal rispetto dei limiti fiscali.

Il decreto inoltre definisce le potenziali risorse che gli ETS possono legittimamente impiegare al fine di gestire la raccolta fondi, comprendendo nel novero sia risorse proprie che di terzi.
Nella pratica, quindi, il singolo ente potrà gestire liberamente l’attività sia ricorrendo al personale interno (composto tanto da soggetti vincolati da rapporti di lavoro quanto da volontari, nel rispetto dell’art. 17 del Codice) sia delegando a soggetti terzi la stessa gestione della raccolta, aprendo anche a figure professionali.

Le linee guida intervengono infine sulla gestione delle tecniche possibili e sulle modalità di rendicontazione.

La novità rappresentata dall’art.7 è che per la prima volta ne viene data una definizione, e quindi un riconoscimento, da un punto di vista giuridico.

Dalla definizione che ne fornisce il codice le risorse raccolte devono essere destinate al fine esclusivo di sostenere finanziariamente le attività di interesse generale, con conseguente esclusione della possibilità di impiegare i fondi così raccolti per finanziare le attività diverse di cui all’ art. 6.

La raccolta fondi può essere svolta “anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore”: ciò significa che essa potrà avvenire sia attraverso l’erogazione liberale di denaro o beni sia tramite il pagamento di un corrispettivo a fronte di una cessione da parte dell’ETS di beni o servizi di modico valore. Per quanto riguarda le erogazioni liberali in denaro o beni, possono essere: detraibili o deducibili per le persone fisiche o gli enti che le effettuano in base a quanto previsto dall’art. 83 del codice del Terzo Settore.

I principi di trasparenza, verità e correttezza

La raccolta fondi deve essere realizzata nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico (art. 7, c. 2 del Cts): le indicazioni fornite in merito dalle linee guida hanno carattere precettivo (e quindi vincolante) per gli enti del Terzo Settore:

  • La trasparenza ha la finalità di permettere ai donatori e agli altri portatori di interesse (stakeholder) di ricevere o di poter accedere a complete ed esaurienti informazioni in relazione alla raccolta. L’ente dovrà quindi fornire ai donatori un’informazione chiara, diretta e comprensibile sull’utilizzo della sua donazione, sul progetto cui è destinata e/o sulle principali attività dell’organizzazione.
  • Per quanto riguarda il principio di verità, le linee guida specificano che l’ETS è tenuto a diffondere attraverso i mezzi di comunicazione informazioni veritiere, applicandosi le disposizioni in tema di pubblicità ingannevole (art. 2, c. 1, lett. b della Legge 145 del 2007).
  • Il principio di correttezza impone invece all’ETS di comportarsi con lealtà ed onestà sia nei confronti del donatore che del beneficiario della donazione.

La rendicontazione: obbligatorietà

Gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all’art. 79, c. 5, che effettuano raccolte pubbliche di fondi devono inserire all’interno del bilancio redatto ai sensi dell’art. 13 un rendiconto specifico redatto ai sensi del c. 3 dell’art. 48, tenuto e conservato ai sensi dell’art. 22 del D.P.R. 29.09.1973, n. 600, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione di cui all’art. 79, c. 4, lett. a).

Raccolta abituale

  • ETSPer Competenza”: sia il rendiconto gestionale (modello B allegato al decreto citato) che il rendiconto per cassa (modello D) contemplano la specifica macrovoce C) nella quale devono essere riportati i corrispondenti dati contabili relativi all’attività di raccolta fondi.
  • ETS per cassa”: Gli ETS che adottano il rendiconto per cassa – in coerenza con il principio direttivo di graduazione degli obblighi di rendicontazione e di trasparenza in ragione della dimensione economica dell’attività svolta espresso nell’art. 4, c. 1, lett. g) L. n.106/2016 – si limiteranno, in relazione all’attività di raccolta fondi abituale, a compilare la pertinente voce di bilancio del rendiconto medesimo

Raccolta occasionale

L’ETS, indipendentemente dalle sue dimensioni economiche, deve allegare ai rendiconti delle singole attività di raccolta fondi occasionali, redatti secondo lo schema allegato alle linee guida, una relazione illustrativa nella quale deve fornire una breve descrizione di ciascuna delle iniziative intraprese, della modalità di svolgimento dell’evento, del luogo in cui si è svolto, delle finalità perseguite e dei costi sostenuti.

Nella tabella sottostante si riepilogano gli obblighi di rendicontazione previsti per l’attività di raccolta fondi e descritti in questo ultimo paragrafo.

RACCOLTE PUBBLICHE OCCASIONALI DI FONDI
(PREVISTE DALL’ART. 79, C. 4, LETT. A DEL CTS)
ALTRE TIPOLOGIE DI RACCOLTA FONDI
ETS NON COMMERCIALI con ricavi INFERIORI a 220.000 € (che redigono il rendiconto per cassa) I rendiconti delle singole attività di raccolta fondi devono essere allegati al rendiconto per cassa. I relativi dati andranno indicati sub lettera C)
del rendiconto per cassa
ETS NON COMMERCIALI con ricavi PARI O SUPERIORI A 220.000 € (e che comunque redigono il bilancio di esercizio in forma completa) I rendiconti delle singole attività di raccolta fondi devono essere allegati al bilancio di esercizio (in particolare alla relazione di missione)

I relativi dati andranno indicati sub lettera C) del rendiconto gestionale e nella relazione di missione (al punto 24)

Contributi pubblici e obblighi di trasparenza

La L. 124/2017 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) ha previsto obblighi di pubblicità e trasparenza in capo agli enti non commerciali ed imprese commerciali che percepiscono contributi pubblici, stabilendo specifici adempimenti a carico di ciascuna categoria di soggetti.

Soggetti obbligati:

  • Associazioni, Onlus e Fondazioni.
  • Imprese commerciali di cui all’art. 2195 c.c., tra cui le società cooperative.

Modalità di pubblicazione

  • Per le imprese (comprese le cooperative): Attraverso evidenza nella nota integrativa al bilancio;
  • Per gli enti non profit e le imprese che non redigono la nota integrativa: Attraverso i siti o portali digitali. Entro il 30.06 di ogni anno.

In particolare, associazioni, Onlus e fondazioni sono tenute a pubblicare nei propri siti internet o portali digitali le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, erogati dalle pubbliche amministrazioni, nonché dalle società controllate dalle stesse, incassati nell’anno precedente.

Sanzioni

A partire dal 2020 l’inosservanza di tali obblighi comporta una sanzione pari al 1% delle somme incassate oltre all’obbligo di provvedere alla pubblicazione delle informazioni omesse. Per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis, per i quali è già prevista la pubblicazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato da parte dei soggetti eroganti, l’obbligo è assolto mediante semplice dichiarazione dell’esistenza dei predetti contributi.

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