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La circolare n. 33/E del 6 ottobre 2022 dell’Agenzia delle Entrate, rubricata “Modifiche introdotte dal decreto “Aiuti-bis” alla disciplina dell’opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, e chiarimenti in merito alla regolarizzazione di errori nella indicazione dei dati nella comunicazione per l’esercizio dell’opzione”, fornisce indicazioni operative sulle modalità di correzione degli errori commessi nelle comunicazioni relative alle opzioni per la cessione o lo sconto in fattura con riferimento ai bonus edilizi che permettono, ai contribuenti, di evitare di incappare in situazioni che possono pregiudicare tutta l’operazione messa in atto.

La circolare dell’Agenzia delle Entrate analizza le diverse fattispecie di errore e i relativi rimedi per sanare le tali irregolarità.

Esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito in alternativa alle detrazioni spettanti per gli interventi edilizi

I soggetti che hanno diritto alle detrazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia, eliminazione delle barriere architettoniche, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, anche nella misura del 110 per cento (Superbonus), possono optare, ai sensi dell’articolo 121 del decreto Rilancio, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione:

  • per un contributo sotto forma di sconto anticipato dai fornitori che hanno realizzato gli interventi

in alternativa

  • per la cessione di un credito d’imposta di importo pari alla detrazione spettante.

Il beneficiario dell’agevolazione comunica all’Agenzia delle Entrate l’esercizio dell’opzione tramite il modello (Comunicazione) approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 3 febbraio 2022, n.3587314.

Erronea indicazione dei dati nella comunicazione per l’esercizio dell’opzione

Entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio la Comunicazione può essere annullata, oppure, entro lo stesso termine, può esserne inviata un’altra interamente sostitutiva; altrimenti, ogni comunicazione successiva si aggiunge alle precedenti.

Se l’opzione non è stata comunicata nei termini è inefficace nei confronti dell’Agenzia.

Entro il giorno 10 del mese successivo, nella procedura web denominata “Piattaforma cessione crediti” (accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate) sono resi disponibili I crediti derivanti da cessioni o sconti validamente comunicati in ciascun mese.

Il credito ricevuto può essere utilizzato dal soggetto che lo riceve come segue:

– in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del d.lgs. n. 241 del 1997

oppure

  • cederlo ulteriormente nei limiti stabiliti dalle norme succedutesi nel tempo, dopo averlo accettato nella Piattaforma.

Nell’ipotesi di errore nella Comunicazione la cessione deve essere rifiutata all’interno della “Piattaforma cessione crediti”.

Qualunque modifica relativa alla cessione può avvenire solo su richiesta dei soggetti interessati, in quanto incide sui rapporti civilistici che intercorrono tra le parti della cessione del credito e dunque l’Agenzia non è a conoscenza degli effettivi accordi intervenuti con il cessionario.

Modalità di correzione degli errori quando non possono essere adottate le soluzioni ordinarie

Entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio è possibile trasmettere una successiva comunicazione interamente sostitutiva qualora sia stato commesso un errore nella compilazione del modello inviato. Ciò determina che nella Piattaforma saranno visibili solamente gli importi correttamente indicati con l’ultima Comunicazione inviata.

Oltre il termine sopra indicato, ossia entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio, non è possibile la trasmissione di una Comunicazione sostitutiva di quella errata.

Nel caso in cui il credito non sia stato ancora accettato questo può essere rifiutato dal cessionario o dal fornitore all’interno della Piattaforma cessione crediti.

La circolare del 6 ottobre 2022, n. 33/E ha fornito istruzione per la correzione degli errori nei casi in sia trascorso il termine per l’invio della comunicazione sostitutiva e dunque non possano essere adottate le soluzioni “ordinarie” ed il credito della comunicazione errata sia stato già accettato dal cessionario.

1. Errore formale

Si definisce errore formare l’errore e/o l’omissione relativo a dati della Comunicazione che non comportano la modifica di elementi essenziali della detrazione spettante, e quindi del credito ceduto.

a) Errata indicazione delle informazioni

Di seguito si riportano una serie di errori che possono considerarsi formali:

  • informazioni presente nel frontespizio:
    • recapiti (e-mail e telefono);
    • codice fiscale del rappresentante del beneficiario e relativo codice carica;
    • indicazione dell’eventuale presenza dell’amministratore nel campo “Condominio minimo”;
    • codice identificativo dell’asseverazione presentata all’ENEA per gli interventi di riqualificazione energetica di tipo Superbonus;
    • codice identificativo dell’asseverazione per gli interventi di riduzione del rischio sismico e relativo codice fiscale del professionista;
  • informazioni presenti nel quadro A:
    • indicazione del semestre di riferimento, per le spese del 2020;
    • stato di avanzamento lavori (SAL) ed eventuale protocollo della comunicazione;
  • informazioni presenti nel quadro B,
    • i dati catastali;
  • informazioni presenti nel quadro D:
    • data di esercizio dell’opzione;
    • tipologia del cessionario.

Qualora nella realtà sussistano i presupposi ed i requisiti previsti ai fini della spettanza della detrazione ma, nella Comunicazione, sono state indicate o omesse le informazioni sopra indicate, l’opzione ai fini fiscali si considera valida ed il relativo credito può essere ulteriormente ceduto o utilizzato in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del d.lgs. n. 241 del 1997 dal primo cessionario o dal fornitore che ha applicato lo sconto.

In capo al cedente, all’amministratore di condominio o all’intermediario che ha inviato la Comunicazione, resta l’obbligo di segnalare all’Agenzia delle entrate l’errore commesso e indicare i dati corretti ai fini dei successivi controlli.

La comunicazione va presentata con nota sottoscritta digitalmente o con firma autografa (in caso di firma autografa deve essere allegata copia del documento di identità), all’indirizzo di posta elettronica certificata annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it .

b) Stato avanzamento lavori (SAL)

In presenza di SAL nella comunicazione va indicato lo stato di avanzamento dei lavori (SAL).

Nell’omonimo campo del modello deve essere indicato il valore dello stato di avanzamento dei lavori. Più precisamente nel caso in cui la Comunicazione si riferisca al primo stato di avanzamento dei lavori (SAL), nel modello deve essere indicato il valore “1”. Nelle comunicazioni dei SAL successivi verranno indicati i numeri di SAL a cui si riferiscono e il protocollo telematico di invio della Comunicazione relativa al primo SAL.

La mancata indicazione del valore “1” nella Comunicazione del primo SAL impedisce di inviare le comunicazioni dei SAL successivi nel modo descritto. In tal caso, il cedente potrà trasmettere le comunicazioni relative ai SAL successivi al primo omettendo di indicare il numero di SAL a cui si riferiscono e il protocollo telematico di invio della prima Comunicazione.

Anche in questo caso è necessario dare comunicazione dell’accaduto all’Agenzia, all’indirizzo di posta elettronica certificata annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it, specificando i protocolli delle comunicazioni compilate in modo non conforme alle istruzioni e il numero di SAL cui si riferiscono.

Nel caso in cui nelle comunicazioni successive sia stata omessa l’indicazione del numero di SAL a cui si riferiscono e del protocollo della prima Comunicazione, è necessario segnalare l’errore sempre mediante invio di pec all’indirizzo annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it.

Si precisa che vanno rispettate le disposizioni normative e di prassi emanate con riguardo all’avanzamento lavori per le cessioni delle detrazioni effettuate nei vari SAL.

c) Importo del credito ceduto inferiore alla detrazione spettante

IPOTESI 1 – l’ammontare comunicato del credito ceduto o fruito come sconto è inferiore all’importo della detrazione spettante che si intende effettivamente cedere.

Entro il termine previsto per l’invio delle comunicazioni relative all’anno della spesa il beneficiario può inviare un’altra Comunicazione con le consuete modalità.

Dovranno essere indicati gli stessi dati, ma un ammontare del credito ceduto pari alla differenza tra l’importo corretto e quello indicato nella precedente Comunicazione.

IPOTESI 2 – Indicata una spesa inferiore a quella effettivamente sostenuta e conseguentemente un ammontare del credito ceduto inferiore alla detrazione spettante.

In tale ipotesi è possibile presentare un’altra Comunicazione in cui deve essere riportato il solo importo residuo della spesa e del corrispondente credito ceduto.

IPOTESI 3 – Gli importi indicati come spesa sostenuta e/o relativo credito ceduto sono superiori ai valori effettivi.

In questa ipotesi non si parla di errore formale ma si configura una fattispecie di errore sostanziale.

2. Errore sostanziale

Si definisce errore sostanziale l’errore e/o l’omissione relativo a dati della Comunicazione che incidono su elementi essenziali della detrazione spettante e quindi del credito ceduto.

A titolo esemplificativo si definiscono errori sostanziali:

  • l’errata indicazione del codice dell’intervento da cui dipende la percentuale di detrazione spettante e/o il limite di spesa;
  • l’errata indicazione del codice fiscale del cedente.

In tale ipotesi è consentito l’annullamento, su richiesta delle parti, dell’accettazione di crediti derivanti da comunicazioni di prime cessioni o sconti non corrette.

Con l’annullamento dell’accettazione del credito il plafond del credito compensabile in capo al cessionario viene contestualmente ridotto del relativo importo.

L’annullamento dell’accettazione deve essere chiesto con istanza sottoscritta digitalmente o con firma autografa dal cessionario e dal cedente e trasmessa all’indirizzo di posta elettronica certificata annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it.

Gli interessati verranno informati dell’avvenuta operazione tecnica di annullamento dell’accettazione e potranno consultare lo stato di aggiornamento della cessione all’interno della “piattaforma cessione crediti”.

Una volta annullata il beneficiario della detrazione potrà inviare una nuova Comunicazione con le consuete modalità.

Tale invio potrà essere fatto nel termine annuale previsto per l’invio della stessa; decorso tale termine non potrà essere inviata una nuova Comunicazione.

Qualora il beneficiario della detrazione abbia già provveduto a inviare la Comunicazione corretta, è comunque necessario richiedere all’Agenzia, con le modalità sopra indicate, l’annullamento dell’accettazione della cessione errata. Nel cassetto fiscale del cessionario, nelle more dell’annullamento dell’accettazione, il credito a disposizione verrebbe duplicato. Il cedente, in tale caso, deve assicurarsi che il cessionario non ceda e non utilizzi in compensazione il credito relativo alla comunicazione errata.

Cedente e cessionario possono chiedere l’annullamento anche nel caso in cui non intendano presentare una nuova Comunicazione e vogliano rimuovere gli effetti della Comunicazione errata all’interno del cassetto fiscale.

Dott.ssa Ramona Fraticelli

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