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Credito da Super ACE

Con la Risposta all’ istanza di interpello del 21 giugno 2024, n. 139 l’Agenzia delle Entrate, ha espresso chiarimenti in merito all’obbligo di apposizione del visto di conformità in materia di compensazione crediti d’imposta agevolativi, ai sensi dell’ art. 17 del D.LGS 241/1997, precisando che l’utilizzo in compensazione del credito da “super ACE”, di cui all’articolo 19 del DL n. 73/2021, non è soggetto all’obbligo di apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione dei redditi in cui è indicato tale credito (nel quadro RS).

Il credito Super­Ace è una agevolazione il cui presupposto non è direttamente riconducibile alle imposte e pertanto l’utilizzo in compensazione non è soggetto all’obbligo di apposizione del visto di conformità.

INDICE

Super ACE

L’obbligo di apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione, ai sensi dell’art. 1, comma 574, della L. 147/2013 riguarda “tutti i crediti d’imposta il cui presupposto sia riconducibile alle imposte sui redditi e relative addizionali”, che emergono dalla dichiarazione e che vengono utilizzati in compensazione nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs n. 241/1997, per importi superiori a 5.000 euro annui.

Il credito cd. Super­Ace, disciplinato dall’articolo 19 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 può, ai sensi del comma 6 del citato articolo, «essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241». L’utilizzo in compensazione dei crediti da Super­Ace e da bonus per interventi edilizi, non si applicano i limiti di cui all’art. 34 della L.388/2000 relativi al limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale e all’art. 1 comma 53 della L. 244/2007 per il limite annuale di utilizzo dei crediti di imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi pro tempore vigenti, si veda il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 17 settembre 2021 Prot. n. 238235 e art. 121, comma 3 del D.L. 34/2020.

Nella risposta all’interpello l’Agenzia riprende la circolare n. 28/E del 25 settembre 2014, chiarendo che, «con  riferimento all’ambito di applicazione della disposizione sul visto di conformità, si fa presente che la norma richiama espressamente i crediti relativi ”alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all’imposta regionale sulle attività produttive”. Analizzando la norma che genericamente richiama i crediti ”relativi alle imposte sui  redditi” e la sua ratio ispiratrice, l’Agenzia delle Entrate precisa che l’obbligo di apposizione del visto di conformità riguardi tutti i crediti d’imposta il cui presupposto sia riconducibile alle imposte sui redditi e relative addizionali, di conseguenza si ritiene che debbano essere esclusi dall’obbligo di apposizione del visto di conformità i crediti il cui presupposto non sia direttamente riconducibile alle stesse imposte quali, ad esempio, i crediti aventi natura strettamente agevolativa»

In conclusione l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’istanza di interpello del 21 giugno 2024, n. 139  ha fornito i seguenti chiarimenti:

  • il credito da “super ACE” è una agevolazione il cui presupposto non è direttamente riconducibile alle suddette imposte;
  • l’indicazione del credito in parola nella dichiarazione dei redditi è funzionale all’attività di controllo, ma non anche costitutiva del diritto.

Dott.ssa Mariangela Paparusso

TAG acesuper ace

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