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Dal 2018 è stato istituito un credito d’imposta per gli investimenti in pubblicità per le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali in relazione agli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali (articolo 57-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50).

Per beneficiare dell’agevolazione è necessario che l’ammontare complessivo degli investimenti pubblicitari realizzati superi almeno dell’1% l’importo degli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi d’informazione nell’anno precedente.

Ascolta “Ep.34 Credito Imposta Pubblicità” su Spreaker.

Credito Imposta

Il credito d’imposta è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati ed è concesso nei limiti massimi degli stanziamenti annualmente previsti e nei limiti dei regolamenti dell’Unione europea in materia di aiuti “de minimis”.

Per gli anni 2021 e 2022, il credito d’imposta è concesso nella misura unica del 50 per cento del valore degli investimenti effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato. Restano fermi i limiti dei regolamenti dell’Unione europea in materia di aiuti “de minimis”.

A decorrere dall’anno 2023 si torna al regime ordinario, ma sono agevolabili solo gli investimenti sulla stampa: il credito d’imposta è concesso nella misura unica del 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line.

Dal 2023

  • viene ripristinato il “regime agevolativo ordinario”, con il credito d’imposta concesso nella misura del 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati ed il presupposto dell’incremento minimo dell’1 per cento dell’investimento pubblicitario, rispetto all’investimento dell’anno precedente, quale requisito per accedere all’agevolazione;
  • non sono più agevolati gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche, analogiche o digitali.
  • Restano fermi i limiti dei regolamenti dell’Unione europea in materia di aiuti “de minimis”.

Pertanto non potranno richiedere il credito di imposta i soggetti che:

  • nel 2023 registreranno un incremento degli investimenti pubblicitari inferiore all’1% rispetto a quelli effettuati nel 2022:
  • nel 2023 registreranno un decremento degli investimenti agevolabili rispetto a quelli effettuati nel 2022;
  • che inizieranno la loro attività nel corso dell’anno 2023

Beneficiari

Il credito di imposta, istituito dall’art. 57-bis, D.L. n. 50/2017, da ultimo modificato dall’art. 25-bis, D.L. 17/2022, spetta:

  • alle imprese e ai lavoratori autonomi, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato;
  • agli enti non commerciali.

Spese rientranti e tempistiche

Il nuovo credito  ai sensi dell’art. 25-bis, D.L. n. 17/2022, spetta esclusivamente in relazione agli investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche online.

L’importo della spesa da considerare ai fini dell’agevolazione è costituito dall’ammontare delle spese di pubblicità sostenute nel 2022, al netto dell’IVA se detraibile, mentre nel caso di IVA indetraibile, l’importo da considerare ai fini dell’agevolazione è costituito dall’ammontare complessivo della spesa pubblicitaria (imponibile + IVA); Restano escluse invece le spese accessorie, di intermediazione e ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad essa funzionale o connessa.

Per l’accesso al credito di imposta per gli investimenti effettuati e/o da effettuare nel 2023 deve essere inviata, nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2023, un’apposita comunicazione, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. In esito alla presentazione delle “Comunicazioni per l’accesso al credito d’imposta”, il Dipartimento per l’informazione e l’editoria forma un primo elenco dei soggetti che hanno richiesto il credito di imposta con l’indicazione del credito teoricamente fruibile da ciascun soggetto dopo la realizzazione dell’investimento incrementale, calcolato, in caso di insufficienza delle risorse disponibili, sulla base del riparto che sarà operato tra fabbisogno e stanziamento.

I soggetti presenti nel suddetto elenco, per confermare il beneficio prenotato, dal 9 gennaio al 9 febbraio 2024 devono presentare telematicamente la dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati.

Utilizzo

Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell’art. 17, D.Lgs. n. 241/1997, presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (codice tributo “6900”, istituito dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 41/E/2019).

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