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D.L. 175/2025 e golden power: coordinamento europeo e sicurezza economica tra riforma e questioni aperte

di Roberto Bianchi | · 9 min di lettura

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D.L. 175/2025 e golden power: coordinamento europeo e sicurezza economica tra riforma e questioni aperte

Il D.L. n. 175/2025 è un provvedimento a duplice vocazione: da un lato interviene sugli incentivi alla Transizione 5.0 (articolo 1), dall’altro introduce in sede di conversione l’articolo 2-bis, che modifica la disciplina del golden power. La circolare Assonime n. 7 del 19 marzo 2026 analizza quest’ultimo intervento nel contesto della procedura di infrazione INFR (2025)2152. Il commento esamina le modifiche all’articolo 2 del D.L. n. 21/2012, ne valuta la portata operativa e ne evidenzia le criticità residue per i professionisti coinvolti in operazioni straordinarie nel settore finanziario, creditizio e assicurativo.

Il D.L. n. 175/2025: un provvedimento a duplice vocazione

Il D.L. n. 175/2025 si presenta come un provvedimento strutturalmente bifronte. Il suo articolo 1 — dedicato agli incentivi fiscali nell’ambito del Piano Transizione 5.0 — interviene sull’articolo 38 del D.L. n. 19/2024, con modifiche operative di immediata rilevanza: proroga del termine per le comunicazioni al Gestore dei Servizi Energetici (GSE) fino al 27 novembre 2025, con integrazione documentale entro il 6 dicembre 2025; chiarimento del divieto di cumulo tra il credito Transizione 5.0 e quello per beni strumentali ex articolo 1, commi 1051 e seguenti della L. n. 178/2020, con obbligo di opzione entro il 27 novembre 2025; riformulazione della vigilanza del GSE sui certificatori; introduzione del litisconsorzio necessario del GSE nei giudizi tributari di recupero, ai sensi dell’articolo 14 del D.Lgs. . 546/1992.

L’articolo 2-bis — rubricato “Modifiche in materia di golden power” — è stato introdotto integralmente in sede di conversione e non era presente nel testo originario del decreto. Questa circostanza, rilevante sul piano della tecnica legislativa, rende la coesistenza delle due discipline — Transizione 5.0 e golden power — puramente occasionale: esse operano su piani distinti e privi di connessione sistematica, accomunate soltanto dal veicolo normativo che le contiene.

Le modifiche al golden power: il coordinamento con le autorità europee

L’articolo 2-bis del D.L. 175/2025 modifica l’articolo 2 del D.L. n. 21/2012 in quattro punti.

La prima modifica integra il comma 3 dell’articolo 2 del D.L. n. 21/2012 specificando che la “disciplina nazionale ed europea di settore” — la cui sussistenza rende residuale il golden power — include ora espressamente quella “in materia di valutazione prudenziale delle acquisizioni di partecipazioni qualificate nel settore finanziario nonché in materia di controllo delle concentrazioni tra imprese”. Le valutazioni della Banca Centrale Europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 1024/2013 e della Commissione europea ai sensi del Regolamento (CE) n. 139/2004 vengono così formalmente incluse nella disciplina settoriale rilevante.

La seconda e terza modifica interviene sul comma 4 e introducono il nuovo comma 6-bis dell’articolo 2 del D.L. n. 21/2012, imponendo nel settore finanziario, creditizio e assicurativo un regime di posticipazione: i poteri speciali non possono essere esercitati anteriormente al completamento dei procedimenti pendenti dinanzi a BCE e Commissione europea e il termine di notifica alla Presidenza del Consiglio non decorre sino alla loro definizione. Tale meccanismo introduce una sequenzialità obbligatoria dove prima si procedeva in parallelo, con un allungamento strutturale delle tempistiche operative.

La quarta modifica sostituisce nel comma 7, lettera b-bis, l’espressione “pericolo per la sicurezza o per l’ordine pubblico” con “la sussistenza di pericoli per l’ordine pubblico o la sicurezza pubblica, ivi inclusa la sicurezza economica e finanziaria nazionale“, subordinando tale valutazione alla condizione che la protezione degli interessi essenziali dello Stato non sia già garantita da una disciplina settoriale ai sensi del comma 3.

Il contesto è quello della procedura di infrazione INFR (2025)2152, avviata con lettera di costituzione in mora del 21 novembre 2025, che ha contestato l’applicazione del golden power al caso UniCredit-Banco BPM per violazione del Regolamento (UE) n. 1024/2013 (meccanismo di vigilanza unico), della Direttiva 2013/36/UE sui requisiti patrimoniali delle banche (CRD IV) e degli articoli 49 e 63 del Tfue.

Rileva nel medesimo contesto la valutazione preliminare della Commissione del 14 luglio 2025, emessa ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 139/2004, con cui l’esecutivo europeo aveva già ritenuto tutte le prescrizioni del DPCM 18 aprile 2025 incompatibili con i principi...

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