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La legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023), ha reintrodotto la detrazione del 50% dell’IVA pagata per l’acquisto dalle imprese costruttrici di unità immobiliari a destinazione residenziale di classe energetica A o B per l’anno di imposta 2023.

In passato la detrazione era stata introdotta dall’art. 1, comma 56, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di Bilancio 2016) per l’anno di imposta 2016 e successivamente prorogata dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, conversione in legge del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe) per gli acquisti effettuati nel corso dell’anno 2017.

Nozioni generali

La detrazione del 50% dell’IVA pagata per l’acquisto dalle imprese costruttrici di unità immobiliari a destinazione residenziale di classe energetica A o B era stata introdotta dall’art. 1, comma 56, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di Bilancio 2016) per l’anno di imposta 2016 e successivamente prorogata dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, conversione in legge del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe) per gli acquisti effettuati nel corso dell’anno 2017. Di recente la legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023), ha reintrodotto l’agevolazione fissando la finestra temporale per fruire della detrazione agli acquisti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023.

In particolare, l’art. 1, comma 76, della legge n. 197/2022 dispone come segue:

“Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall’imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell’importo corrisposto per il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto in relazione all’acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2023, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute da organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) immobiliari o dalle imprese che le hanno costruite”.

Calcolo della detrazione

L’agevolazione, come innanzi indicata, è fruibile senza limiti di spesa nella misura del 50 per cento dell’importo pagato dal contribuente a titolo di imposta sul valore aggiunto ed a partire dall’anno di sostenimento della spesa fino ai successivi nove periodi di imposta nel limite della capienza dell’imposta lorda, come specificato dell’art.1, comma 76, della legge n. 197/2022:

“La detrazione di cui al primo periodo è pari al 50 per cento dell’imposta sul valore aggiunto dovuta sul corrispettivo di acquisto ed è ripartita in dieci quote costanti nel periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d’imposta successivi”.

La detrazione si riferisce all’importo dell’IVA pagata nell’anno di imposta 2023 all’impresa da cui l’immobile è stato acquistato e, pertanto, sarà fruibile a partire dalla prossima dichiarazione dei redditi 2024, indicando negli appositi campi del modello 730 e Redditi Persone Fisiche l’importo pagato. Inoltre, in applicazione con quanto già chiarito dall’amministrazione finanziaria per gli anni 2016 e 2017 (Circolare 8.04.2016 n. 12, risposta 7.1), si presume, quale criterio di determinazione del valore agevolabile, quello di cassa, facendo pertanto riferimento all’importo effettivamente pagato nell’anno di imposta.

Beneficiari

Richiamando per analogia quanto già disposto in precedenza, si considerano beneficiari della detrazione i contribuenti persone fisiche non esercenti attività d’impresa, mentre sono esclusi dalla possibilità di fruire dell’agevolazione i soggetti IRES.

Inoltre, sempre rispetto alla detrazione per gli anni 2016 e 2017, la Circolare 7/E del 27 aprile 2018 aveva chiarito la modalità di determinazione dell’agevolazione in presenza di più comproprietari, specificando quanto segue:

“Se l’acquisto è effettuato in comproprietà da più soggetti, la detrazione dell’IVA deve essere ripartita tra i comproprietari in ragione delle percentuali di proprietà. Un comproprietario può, quindi, beneficiare della detrazione dell’IVA a lui fatturata riferita solo alla spesa sostenuta per l’acquisto della sua quota di proprietà. Non può, invece, fruire della detrazione dell’IVA sostenuta in relazione alle quote di proprietà degli altri acquirenti”.

La medesima Circolare aveva altresì specificato l’estensione del beneficio all’usufruttario ed al nudo proprietario per l’imposta sul valore aggiunto pagata da ciascuno per l’acquisizione del diritto a condizione che l’importo fosse separatamente indicato in fattura.

Condizioni

Come specificato dalla Circolare 20/E del 18 maggio 2016, la detrazione è fruibile per gli immobili anche diversi dall’abitazione principale purché a destinazione residenziale e di classe energetica A e B. Inoltre, l’agevolazione si estende anche agli immobili “di lusso” ed alle pertinenze dell’abitazione a condizione che nell’atto di compravendita sia riscontrabile il vincolo pertinenziale.

Rimangono invece esclusi dal beneficio gli immobili allo stato “grezzo” a causa della mancanza dell’attestazione di prestazione energetica (APE), documento necessario ai fini del riconoscimento del beneficio.

Per quanto riguarda infine il profilo del soggetto cedente, dalla lettura della norma, questo è individuato negli organismi di investimento collettivo (OICR), nelle imprese costruttrici nonché, per estensione con quanto specificato in precedenza, anche nelle imprese ristrutturatrici, come indicato nella Circolare 20/E, 18 maggio 2016:

le imprese di “ripristino” o c.d. “ristrutturatrici” che hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico dell’edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380”.

Adempimenti

Per quanto riguarda gli adempimenti da effettuare per fruire della detrazione, si richiama quanto indicato nella Circolare 7/E del 27 aprile 2018, la quale identifica i documenti da controllare e conservare nei seguenti:

  • Atto di acquisto dell’immobile da cui si evinca:
    • Che l’immobile è stato acquistato dall’impresa costruttrice;
    • La destinazione d’uso dell’immobile (abitativo) e la classe energetica (A o B);
    • Il vincolo pertinenziale in caso di acquisto della pertinenza.
  • Fattura con indicazione dell’importo dell’IVA pagata.

Dott.ssa Francesca Sparano

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