Con la conclusione dell’anno 2021 deve essere posta particolare attenzione alla gestione delle fatture, sia attive che passive, per i riflessi che il momento di emissione del documento e di ricezione hanno in termini di esigibilità dell’imposta e al diritto alla detrazione.
Il DL 50/2017 stabilisce che la detrazione dell’Iva può essere effettuata al massimo entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno di ricezione del documento.
Il DL 119/2018 invece, stabilisce che può essere esercitato nel mese il diritto alla detrazione dell’IVA dei documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Come indicato nell’art.14 del DL 119/2018, questa regola non vale per i documenti di acquisto che sono relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente che potranno essere portate in detrazione al più presto, se il documento è stato ricevuto nel 2021, nella liquidazione del mese di gennaio.
Diritto alla detrazione
Per poter esercitare il diritto alla detrazione devono essere verificati due presupposti:
- l’effettuazione dell’operazione o consegna o spedizione per le cessioni di beni o pagamento del corrispettivo per le prestazioni di servizi
- il possesso della fattura di acquisto
Per chi riceve i documenti passivi tramite Console Fatturazione GB il documento sarà automaticamente riportato nel mese di effettiva ricezione; per coloro che gestiscono le importazioni xml potrebbero verificarsi i casi che seguono.
Detrazione Iva in Contabilità GB
L’attivazione del registro in cui registrare nel 2022 le fatture pervenute nel 2021 avviene nelle “opzioni di utilizzo” della prima nota, cliccando in corrispondenza del primo numero di registro disponibile e della dicitura “Acquisti DL 50/2017”.
Nella gestione “Importazione delle fatture elettroniche” il software ha tutti i dati necessario per determinare la corretta registrazione della fattura e la gestione della detraibilità dell’imposta:
- data ricezione
- data registrazione
- data documento
In base a queste date il programma esegue dei controlli per individuare la giusta modalità di registrazione del documento ai fini della detrazione dell’Iva.
Caso 1
Data documento 2021
Data ricezione 2021
Data registrazione 2022
In questa situazione, qualora l’utente decida di eseguire la registrazione nel 2022, anche se il documento è stato ricevuto nel 2021, deve essere utilizzato il registro “Acquisti DL 50/2017” per poter detrarre l’imposta nella liquidazione annuale 2021.
Nel caso in cui il registro selezionato non sia quello preposto per questa tipologia di operazioni il software lo evidenzia nello stato dettaglio.
Se l’utente non vuole portarsi in detrazione l’Iva può farlo e in questo caso registrerà il documento in un registro acquisti “normale”, quindi NON “Acquisti DL 50/2017”, ma deve indicare una causale Iva con iva non detraibile.
Caso 2
Data documento 2021
Data ricezione 2022
Data registrazione 2022
In questa situazione il diritto alla detrazione deve essere esercitato nell’anno 2022, quindi la registrazione deve essere effettuata utilizzando il normale registro degli acquisti.
Se l’utente indica il registro DL 50/2017 il software segnala che non può essere utilizzato in quanto il documento è pervenuto nel 2022.
Le fatture annotate nel registro acquisti DL 50/2017 non sono riportate nella liquidazione del mese di registrazione, ma nella liquidazione Iva annuale 2021 e partecipano alla determinazione del saldo Iva da versare entro il 16/03/2022.
Applicazioni Software collegate all’articolo:
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