Con il Provvedimento del 13/01/2023, l’Agenzia entrate ha approvato il modello dichiarazione IVA 2023, da utilizzare per l’anno d’imposta 2022.
La dichiarazione IVA può essere presentata dal 1/02/2023 al 2/05/2023.
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Novità
Le principali novità del 2023 riguardano l’inserimento del nuovo quadro CS, con i dati e gli elementi che interessano i soggetti passivi tenuti al contributo straordinario contro il caro bollette. L’utilizzo del credito Iva 2022 non presenta novità rispetto agli scorsi anni.
Nella Dichiarazione Iva 2023 è stato inserito il nuovo quadro CS per consentire ai soggetti tenuti a corrispondere il contributo straordinario contro il caro bollette, previsto dall’articolo 37, D.L. n.21/2022 (“Decreto Ucraina”), di assolvere i relativi adempimenti dichiarativi.
Si tratta del nuovo prelievo una tantum dovuto dai produttori, importatori e rivenditori di prodotti energetici, in base ai criteri di fatturato stabiliti nella legge di Bilancio 2023 (comma 120, lettera a) legge 197/2022).
Utilizzo del credito Iva
Il credito IVA al 31 dicembre 2022 può essere utilizzato “in verticale”, e quindi riportato IVA su IVA in sede di liquidazione periodica, oppure utilizzato in “compensazione orizzontale”, al fine di compensare debiti di tipologia diversa (“non IVA”), o ancora richiesto a rimborso. La compensazione del credito IVA, se effettuata per un importo superiore a 5.000 euro annui, può essere eseguita a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito stesso. Pertanto fino a 5.000 euro, il credito IVA può essere portato in compensazione:
- a partire dal 1° gennaio 2023;
- senza necessità di trasmettere preliminarmente il dichiarativo
- senza necessità di successiva apposizione del visto di conformità sul dichiarativo
- indipendentemente dal fatto che il credito complessivo che emerge dal dichiarativo sia superiore a 5.000 euro.
- Affinché il credito IVA possa essere compensato con modello F24 a copertura di debiti di natura diversi da quelli IVA (compensazione orizzontale) per un ammontare superiore a 5.000 euro:
- È sempre essenziale trasmettere telematicamente in dichiarativo Modello IVA 2023
- È necessario attendere dieci giorni dalla ricevuta di accoglimento della dichiarazione, rilasciata dall’Agenzia delle Entrate.
- È necessaria l’apposizione del visto di conformità (salvo contribuenti affidabili ISA, per i quali il visto si rende necessario per la compensazione oltre 50.000 euro).
Ricostruzione dei dati da rilevare nel quadro VQ
Il quadro VQ relativo ai “Versamenti periodici omessi” va utilizzato dai contribuenti interessati a determinare il credito maturato, a seguito di versamenti di IVA periodica “non spontanei”: si tratta dei versamenti periodici IVA effettuati a seguito di:
- comunicazioni di irregolarità
- notifica di cartelle di pagamento emesse dall’Agenzia delle Entrate sulla base delle comunicazioni delle LIPE inviate dal contribuente;
- può trattarsi anche di versamenti IVA ripresi dopo la sospensione per eventi eccezionali.
L’Agenzia delle Entrate fa un controllo incrociato tra: quanto riportato nella comunicazione delle LIPE e quanto effettivamente versato, qualora riscontri un’anomalia invia al contribuente: le c.d. “lettere di compliance”, o notifica avvisi bonari o cartelle di pagamento.
L’eventuale credito, che si forma in base a versamenti effettuati successivamente alla presentazione della dichiarazione, va tuttavia gestito diversamente.
Nel quadro VQ il contribuente è tenuto ad indicare i versamenti periodici omessi allo scopo di: evidenziare i crediti emergenti da tali tipi di versamento; consentirne lo scomputo nel quadro VL nella misura in cui i versamenti siano stati effettuati, anche a seguito della ripresa dei versamenti dopo l’eventuale sospensione per eventi eccezionali avvenuta negli anni precedenti.
Nell’ipotesi di rateazione a seguito degli esiti del controllo automatizzato derivante dall’omesso versamento dell’IVA periodica, il credito IVA da versamenti omessi si costituisce nel momento e nella misura in cui vengono eseguiti i pagamenti, anche se a distanza di anni (si veda Interpello 27 febbraio 2020, n. 81).
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