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Differimento del termine di versamento della quinta rata della rottamazione - quater

Con il decreto legislativo 5 agosto 2024, n. 108 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5 agosto 2024, viene differito al 15 di settembre 2024 il versamento della quinta rata della rottamazione – quater scaduta lo scorso 31 luglio.

Disposizioni generali

L’art. 1, commi da 231 a 252 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023), ha introdotto la definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (c.d. rottamazione – quater). Tramite tale agevolazione, a cui è stato dato accesso previa presentazione di apposita domanda, il contribuente può effettuare il pagamento dei debiti scaduti, versando solo la quota capitale e gli importi riferiti alle spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica.

Hanno avuto accesso alla definizione agevolata i contribuenti che hanno presentato domanda entro il 30 giugno 2023, termine prorogato rispetto all’originaria scadenza da successive disposizioni normative.

Sono stati oggetto di domanda di definizione agevolata, i carichi affidati all’Agente della Riscossione nel periodo di tempo innanzi indicato, includendo tra questi anche le cartelle ancora non notificate, gli importi sospesi, quelli rateizzati o già inseriti nella precedente procedura di rottamazione decaduta per mancato rispetto dei termini di versamento.

Sono rimasti invece esclusi dalla definizione agevolata gli importi dovuti a titolo di recupero degli aiuti di Stato, i crediti da pronunce di condanna della Corte dei conti, multe, ammende e sanzioni irrogate a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna, l’IVA riscossa all’importazione, i carichi relativi a “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e le somme affidate dagli enti della fiscalità locale e territoriale per la riscossione a mezzo avvisi di pagamento.

Infine, sono rimasti altresì esclusi i carichi affidati dalle casse o enti previdenziali di diritto privato che non abbiano provveduto entro il 31 gennaio 2023 ad includerli nella misura della definizione agevolata mediante uno specifico provvedimento.

Scadenze di versamento

I termini originari di versamento disposti dalla norma sono stati modificati dal decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito con modificazioni dalla L. 3 luglio 2023, n. 87, prevedendo il pagamento dell’intera somma dovuta in un’unica soluzione alla scadenza del 31 ottobre 2023, oppure il versamento rateale in massimo 18 rate, corrispondenti a 5 anni, alle seguenti scadenze:

  • Le prime due entro il 31 ottobre e 30 novembre 2023 nella misura del 10% delle somme dovute;
  • Le successive di pari importo entro le scadenze annuali seguenti:
    • 28 febbraio;
    • 31 maggio;
    • 31 luglio;
    • 30 novembre.

Sugli importi versati ratealmente si applicano gli interessi al tasso del 2% annuo a partire dal 1° novembre 2023, ed i versamenti si considerano tempestivi se effettuati entro 5 giorni dalla scadenza.

Infine, rispetto alle scadenze innanzi indicate, occorre ricordare che la legge 23 febbraio 2024, n. 18 ha prorogato al 15 marzo 2024 la scadenza delle prime tre rate della definizione agevolata consentendo, pertanto, di non perdere il beneficio ai contribuenti che non avevano effettuato i versamenti in modo tempestivo.

Proroga della quinta rata

Come indicato nelle scadenze sopra riportare la quinta rata della rottamazione-quater, per i soggetti che hanno optato per il versamento rateale, è scaduta il 31 luglio 2024, tuttavia, l’art. 6 del decreto legislativo 5 agosto 2024, n. 108 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5 agosto 2024, ha differito al 15 settembre 2024 il versamento della rata di luglio con effettiva validità del versamento al 23 di settembre in ragione dei 5 giorni di tolleranza e del differimento in presenza di termini che cadono nei giorni festivi.

Dott.ssa Francesca Sparano

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