Il 16 marzo scade il termine per il versamento dell’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale. Tuttavia, il contribuente può posticipare il versamento applicando una maggiorazione dello 0,40%.
Il versamento del saldo IVA può essere differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi (30 giugno 2023), con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d’interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo (art. 6, comma 1, e 7, comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 542 del 1999.
Versamento saldo Iva 2022 modello Iva 2023
Entro il 16 marzo 2023 deve essere effettuato il versamento del saldo IVA 2022, risultante dal modello IVA 2023, con le seguenti modalità:
- Versare in un’unica soluzione entro il 16 marzo;
- Rateizzare maggiorando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima.
In ogni caso è possibile avvalersi di un ulteriore differimento del saldo IVA di seguito riepilogato:
- Versamento in un’unica soluzione entro la scadenza del modello Redditi, con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo;
- Rateizzando l’importo dalla data di pagamento delle somme dovute in base al modello Redditi, maggiorando dapprima l’importo da versare con lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo e quindi aumentando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima.
Inoltre, con il rilascio della “Gestione pagamenti” dei Redditi, sarà possibile avvalersi dell’ulteriore differimento del saldo Iva al 30 luglio, applicando sulla somma dovuta al 30 giugno gli ulteriori interessi dello 0,40%.
Differimento versamento IVA nel Riepilogo pagamenti F24 2023 con GBsoftware
Con il rilascio dell’applicazione IVA del 01 febbraio 2023, sono stati resi disponibili anche i seguenti aggiornamenti:
1. Invio dei pagamenti IVA all’Applicazione F24;
2. Aggiornamento delle scadenze per il differimento del saldo IVA 2022 all’interno di “Riepilogo pagamenti dichiarazioni”
Applicazioni Software collegate all’articolo:
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