La presente per comunicarvi che, tutte le imprese iscritte o annotate nel Registro delle Imprese e i soggetti iscritti nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA), al 1° gennaio 2023, sono tenute al versamento del diritto annuale.
Per tutti i soggetti iscritti nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese, escluse le imprese individuali, l’importo da versare si ottiene applicando al fatturato complessivo realizzato nel 2022 ai fini IRAP.
Al fine di poter ottemperare al suddetto adempimento si richiamano le seguenti precisazioni:
Soggetti obbligati al versamento e soggetti esclusi
I Soggetti obbligati al pagamento del diritto annuale C.C.I.A.A. 2023 sono:
SOGGETTI OBBLIGATI |
Rientrano tra i soggetti obbligati al versamento in esame anche:
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Risultano invece esonerati:
SOGGETTI ESONERATI |
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Misura del diritto 2023
L’importo da versare è diverso a seconda che il soggetto interessato sia iscritto nella sezione speciale o ordinaria del Registro delle Imprese.
I soggetti iscritti nella sezione speciale del Registro delle Imprese sono tenuti al pagamento del diritto annuale in misura fissa (a prescindere da qualsiasi parametro) nelle seguenti misure:
SOGGETTI | IMPORTO |
Impresa individuale (piccolo imprenditore, artigiano coltivatore diretto e impr.agricolo) | € 53,00 |
Società semplice agricola | € 60,00 |
Società semplice non agricola | € 120,00 |
Impresa individuale iscritta nella sezione ordinaria | € 120,00 |
Soggetti iscritti esclusivamente al REA | € 18,00 |
Società tra avvocati (art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 96/2001) | € 120,00 |
I soggetti iscritti nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese, invece, calcolano la misura del diritto annuale in base alla fascia di fatturato, realizzato nell’anno precedente a risultante dalla dichiarazione IRAP, secondo i seguenti scaglioni:
SCAGLIONI DI FATTURATO | ALIQUOTE | |
Da € | Fino a € | |
0,00 | 100.000 | euro 200 (fisso) |
100.000 | 250.000 | euro 200 + 0,015% |
250.000 | 500.000 | euro 222,50 + 0,013% |
500.000 | 1.000.000 | euro 255 + 0,010% |
1.000.000 | 10.000.000 | euro 305 + 0,009% |
10.000.000 | 35.000.000 | euro 1.115 + 0,005% |
35.000.000 | 50.000.000 | euro 2.365 + 0,003% |
50.000.000 | euro 2.815 + 0,001%
(fino ad un massimo di € 40.000) |
Unità locali e sedi secondarie
Oltre all’importo per la sede legale, l’impresa dovrà versare per ogni eventuale unità locale un ulteriore importo, in favore della Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l’unità locale, pari al 20% di quello dovuto per la sede principale.
Per le nuove unità locali e le sedi secondarie sono dovuti i seguenti importi:
- nuova unità locale di impresa già iscritta nella sezione speciale del Registro delle Imprese € 11,00;
- nuova unità locale di impresa già iscritta nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese € 24,00;
- nuove unità locali di società semplici non agricole € 24,00;
- nuove unità locali di società tra avvocati € 24,00;
- nuove unità locali di società semplici agricole € 12,00;
- nuova unità locale di impresa o nuova sede secondaria di impresa con sede principale all’estero € 66,00.
Gli importi parziali, per la sede legale e per le eventuali unità locali/sedi secondarie, necessari per determinare il diritto totale dovuto, devono essere sempre arrotondati all’unità di euro per eccesso.
Modalità e termini di versamento
CCIAA COMPETENTE
Il diritto annuale va versato alla competente CCIAA in relazione alla provincia in cui ha sede l’impresa all’1.1.2023 (per le società iscritte successivamente si fa riferimento alla sede alla data di iscrizione).
Le imprese che hanno unità locali o sedi secondarie situate in province diverse da quelle di ubicazione della sede principale devono effettuare il versamento alla competente CCIAA con riferimento a ciascuna unità locale/sede secondaria.
TRASFERIMENTO DELLA SEDE
In caso di trasferimento della sede in altra provincia, il diritto è dovuto alla competente CCIAA in relazione al luogo in cui si trova la sede dell’impressa alla data dell’1.1.2023.
Le imprese iscritte dall’1.1.2023 che entro il 31.12.2023 si trasferiscono in altra Provincia, devono effettuare il versamento alla CCIAA di prima iscrizione.
TERMINI DI VERSAMENTO
Il versamento del diritto annuale deve essere effettuato in una unica soluzione entro il termine di pagamento previsto per il primo acconto delle imposte sui redditi, che, per le imprese individuali, società di persone e di capitali, che hanno approvato il bilancio entro il 30.4.2022 (120 giorni dalla chiusura dell’esercizio) il 30.06.2023 o entro il 31.07.2023 con la maggiorazione dello 0,40%. Il diritto Camerale a seguito della proroga dei versamenti per i soggetti isa ha il seguente calendario: il 20.07.2023 o entro il 31.07.2023 con la maggiorazione dello o,40%.
MODALITA’ DI VERSAMENTO
Il versamento va effettuato:
- In unica soluzione (non può essere rateizzato);
- con il Mod. F24, riportando “Imu ed altri tributi locali” i seguenti dati:
“codice ente” è sigla della Provincia della CCIAA a cui il pagamento è riferito |
“codice tributo” è “3850” |
“anno di riferimento” è “2023” |
Il versamento del diritto deve avvenire esclusivamente attraverso il Mod. F24 telematico ed è possibile compensare quanto dovuto per il diritto annuale con eventuali crediti vantati per altri versamenti (tributi e/o contributi).
CESSAZIONE DELL’ATTIVITA’ NEL 2023
Nel caso di cessazione dell’attività e conseguente cancellazione dal Registro delle Imprese nel corso del 2023, il diritto annuale è comunque dovuto in misura intera, indipendentemente dai mesi di effettivo esercizio dell’attività.
Secondo quanto disposto dal Decreto del Ministero Attività Produttive, è considerato:
- tardivo il versamento effettuato entro 30 giorni dalla scadenza;
- omesso il versamento effettuato oltre 30 giorni dalla scadenza ovvero quello effettuato in parte, limitatamente a quanto non versato.
RAVVEDIMENTO OPEROSO
Le sanzioni applicabili alle predette violazioni sono così individuate:
- Versamento tardivo è 10% di quanto dovuto;
- Versamento omesso è dal 30% al 100% di quanto dovuto.
VIOLAZIONE | SANZIONE | |
Versamento tardivo | · Effettuato entro 30 gg dalla scadenza; | 10% |
Versamento omesso | · Effettuato oltre 30 gg dalla scadenza;
· Effettuato in parte, limitatamente a quanto non versato |
dal 30% al 100% |
Il mancato pagamento del diritto annuale impedisce il rilascio dei certificati del Registro Imprese e della firma digitale.
Il termine di riferimento per considerare un versamento tardivo o omesso è rappresentato dal 30.06.2023, anche ai fini del ravvedimento operoso.
Le sanzioni applicabili in caso di ravvedimento operoso del diritto annuale restano pari a:
- 3,75% (1/8 della sanzione minima del 30%), in caso di ravvedimento breve;
- 6% (1/5 della sanzione minima del 30%), in caso di ravvedimento lungo.
Le somme dovute a titolo di sanzione ed interessi in caso di ravvedimento operoso, non possono essere compensate.
Non sono sanzionabili le violazioni formali, ad esempio l’errata indicazione, nel mod. F24, del codice tributo, del codice fiscale, della sigla della provincia o dell’anno di competenza di diritto.
Restando a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, porgo cordiali saluti.
Dott.ssa Mariangela Paparusso
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