Con le sentenze n. 24416 e 24442, depositate l’11 settembre 2024, la Corte di Cassazione, ha disapplicato le penalizzazioni IVA derivanti dalla disciplina delle società di comodo, in forza dell’interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia UE nella causa C-341/22.
Limiti IVA per Società di comodo
L’articolo 30, comma 1 della Legge n. 724/94, prevede che le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice, nonché le società e gli enti di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, si considerano non operativi se l’ammontare complessivo dei ricavi, degli incrementi delle rimanenze e dei proventi, esclusi quelli straordinari, risultanti dal conto economico, ove prescritto, è inferiore alla somma degli importi, che risultano applicando determinate percentuali ad alcune attività patrimoniali.
L’articolo 30, comma 4 della Legge n. 724/94 30, prevede:
- l’esclusione del rimborso del credito iva, la sua compensazione nel modello F24 o la cessione a terzi, alle società di comodo per il periodo d’imposta con riferimento al quale il credito viene esposto in dichiarazione;
- l’esclusione della compensazione del credito anche con il debito delle successive liquidazioni, alle società di comodo che, per tre periodi d’imposta consecutivi, non effettuino operazioni rilevanti ai fini IVA per un importo almeno pari ai ricavi minimi presunti.
La Corte di Cassazione ha previsto che il diritto alla detrazione IVA deve essere riconosciuto se:
- una società ritenuta non operativa ha effettivamente esercitato un’attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati, nel corso del periodo d’imposta controverso;
- la società ha impiegato i beni e servizi acquistati per le sue operazioni soggette ad imposta;
- le operazioni non si inseriscono in una frode o non integrano un abuso ossia la “realizzazione di una costruzione artificiosa”.
Dott.ssa Mariangela Paparusso
TAG limiti ivasocietà di comodo