
L’ordinanza interlocutoria n. 29052/2025 della Corte di Cassazione seppur non chiuda la vicenda sollevata da un Charitable trust di diritto inglese, sul mancato riconoscimento del trattamento fiscale di vantaggio rispetto a quello goduto da una fondazione di diritto italiano, è di particolare importanza in quanto, rinviando la causa alla pubblica udienza, riconosce la complessità dei temi che intrecciano il diritto interno, convenzionale e unionale confermando così la volontà e la necessità di emanare principi guida per il futuro.
Trust estero e principio di non discriminazione
La vicenda da cui trae origine la questione sottoposta al vaglio della Corte di Cassazione vede protagonista un Trust di beneficenza di diritto inglese (nel seguito anche, il “Charitable Trust”) che deteneva partecipazioni azionarie in società italiane. Nel corso dei primi anni 2000, il Trust inglese ha percepito dividendi dalle proprie partecipate italiane subendo una ritenute alla fonte (che per gli anni interessati variava tra il 12.5% e il 15%) superiore a quella applicata ad un ente non commerciale o ad una fondazione di diritto italiano; per i quali, invece, nei periodi di imposta di interesse, gli stessi dividendi subivano una tassazione nel limite del 5% dell’ammontare complessivo percepito con conseguente prelievo effettivo pari al 1.65% (considerato che l’aliquota IRES vigente pro temporis era pari a 33%).
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