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Con nota pubblicata sul proprio sito, il Dipartimento dello sport informa che è attivo dal 31 agosto 2022 il Registro nazionale delle attività sportive che certifica la natura dilettantistica. Il registro è stato istituito dal d.lgs. 39/2021 per la cui gestione il Dipartimento si avvale della società “in house” Sport e Salute S.p.a.

Nel Registro gestito telematicamente, sono iscritte:

  • tutte le Società e Associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva, compresa l’attività didattica e formativa, operanti nell’ambito di una Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata o di un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI)
  • in una sezione speciale, le Società e Associazioni sportive riconosciute dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP).

Iscrizione

La domanda di iscrizione al Registro è inviata al Dipartimento per lo Sport su richiesta dell’ente, per il tramite del proprio Organismo affiliante. Alla domanda va allegato la seguente documentazione:

  • la denominazione, la natura giuridica, il codice fiscale e l’eventuale partita IVA dell’ente;
  • l’atto costitutivo e lo statuto registrato;
  • i dati relativi alla sede legale;
  • la data di sottoscrizione dello statuto vigente;
  • i dati relativi all’oggetto sociale e le attività sportive, didattiche e formative;
  • la composizione e la durata dell’organo amministrativo e gli estremi del legale rappresentante e degli amministratori;
  • i dati dei tesserati;
  • nel caso di Enti del Terzo Settore, l’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS), da comprovare indicando il numero di repertorio.

Organismo affiliante, una volta effettuato il riconoscimento ai fini sportivi dell’ente sportivo dilettantistico, provvede tempestivamente all’inoltro della domanda di iscrizione, con modalità telematica.

L’Organismo sportivo deve verificare la conformità dello statuto del richiedente ai principi previsti nel proprio statuto, attestare la corrispondenza dei dati e dei documenti forniti dall’ente sportivo Dilettantistico. Inoltre, deve recepire eventuali variazioni ovvero richiedendo direttamente all’ente sportivo dilettantistico interessato di integrare i dati e/o la documentazione.

Il Dipartimento per lo Sport verifica se tale attività possa considerarsi di natura sportiva come da art. 2, lett. nn), d. lgs. 36/2021. In caso di esito positivo della verifica, include l’attività dichiarata nell’elenco delle discipline sportive e procede all’iscrizione al Registro dell’ente richiedente.

Entro quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda, il Dipartimento per lo Sport, può:

  1. accogliere la domanda e iscrivendo l’ente sportivo;
  2. rifiutare l’iscrizione con provvedimento motivato;
  3. richiedere di integrare la documentazione ai sensi dell’art. 1, co. 5, del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.

Ai sensi dell’art. 6, co. 4-bis, d.lgs 39/2021, il CONI verifica e attesta la conformità ai propri principi fondamentali degli statuti degli enti sportivi dilettantistici affiliati agli Organismi sportivi riconosciuti dallo stesso.

Se richiesta l’integrazione, l’ente richiedente ha dieci giorni per trasmettere le integrazioni attraverso la piattaforma del Registro. In caso di mancata o incompleta integrazione, il Dipartimento per lo Sport procede alla cancellazione; in caso di integrazione corretta, decorsi ulteriori trenta giorni dalla comunicazione dei dati integrativi richiesti senza ulteriori comunicazioni da parte del Dipartimento per lo Sport, la domanda di iscrizione si intende accolta e l’iscrizione ha validità dalla data di presentazione della domanda.

L’ iscrizione al Registro si basa sull’utilizzo di un sistema informatico di cui gli Organismi sportivi e gli enti devono dotarsi. Il legale rappresentante di ogni ente sportivo dilettantistico è tenuto ad accreditarsi alla piattaforma del Registro scegliendo una username e password.

Ogni iscritto deve possedere un indirizzo di posta elettronica univoco al quale sono inviate le comunicazioni del Dipartimento per lo Sport. I dati presenti nel Registro sono aggiornati dagli Organismi affilianti e sono oggetto di supervisione da parte di Sport e Salute Spa. L’elenco aggiornato degli enti sportivi dilettantistici è trasmesso annualmente al Ministero della Economia e delle Finanze (agenzia delle entrate).

I legali rappresentanti degli enti sportivi dilettantistici possono delegare soggetti, i quali verranno puntualmente comunicati, a svolgere incombenze presso il Registro. L’ente sportivo dilettantistico assume sin d’ora ogni responsabilità circa l’operato dei propri delegati. Il numero massimo di soggetti delegati non può essere superiore a tre. Inoltre, è data facoltà al legale rappresentante di revocare la delega in qualsiasi momento.

Requisiti per l’iscrizione

L’iscrizione al Registro è riservata agli enti che siano in possesso dei requisiti che andremo a definire.

In primis gli enti siano costituiti in una delle forme giuridiche previste dall’art.6, d. lgs. 36/2021, e i cui atti costitutivi e statuti prevedano:

  • la denominazione sociale in cui sia indicata la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica se costituiti nella forma di associazioni o società sportive dilettantistiche;
  • l’oggetto sociale con specifico riferimento all’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica. Il requisito dell’esercizio in via principale dell’attività dilettantistica non è richiesto per gli enti che siano iscritti al Registro unico del terzo settore;
  • l’attribuzione della rappresentanza legale dell’associazione;
  • l’assenza di fini di lucro ai sensi dell’articolo 8, d. lgs. 36/2021;
  • le norme sull’ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell’elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive che assumono la forma societaria per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;
  • l’obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
  • le modalità di scioglimento dell’associazione;
  • l’obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.

Inoltre, è richiesta la sede legale in uno degli Stati membri dell’Unione Europea o equiparati e abbiano almeno una sede operativa per gli adempimenti e procedimenti sportivi nel territorio italiano.

L’iscrizione è preclusa per associazioni/società di secondo livello o ad esse assimilabili.

È fondamentale lo svolgimento di effettiva e comprovata attività sportiva, attività didattica e/o formativa.

Gli enti sportivi devono trasmettere attraverso la piattaforma del Registro, tempestivamente e comunque non oltre 180 (centottanta)giorni dalla data di presentazione dell’istanza di iscrizione al Registro, l’avvio di almeno un’attività sportiva o didattica o formativa.

Concludendo, il Dipartimento per lo Sport può autorizzare, con espresso provvedimento, l’iscrizione al Registro di enti con finalità sportive privi di alcuni dei requisiti in ragione del loro carattere storico o della loro vocazione sportiva di notevole rilievo.

Dott. Fabio Vincitorio

TAG dipartimento per lo sportrasd

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