Emendamenti al DL Milleproroghe, Interpello n. 210/2023, Stralcio Cartelle – Ep.02 dell’09/02/2023
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Emendamenti al DL Milleproroghe
Tra queste sicuramente citiamo le erogazioni pubbliche, l’obbligo di trasparenza sappiamo che grazie a un due distinti emendamenti al Decreto milleproroghe al DL 198 del 2022 Infatti slittano al 2024 le sanzioni previste in materia di violazione degli obblighi di trasparenza delle erogazioni pubbliche ricevute nel periodo di imposta.
Solitamente la scadenza è quella del 30 giugno dell’anno successivo, in particolare per coloro che sono dotate di nota integrativa lo andranno a fare in sede di bilancio, chi non ha la nota integrativa; quindi, le microimprese le snc i piccoli imprenditori si possono fare sul proprio sito web liberamente accessibile al pubblico sempre entro il 30 giugno di ogni anno. solo per erogazione ricevute superiori di 10.000 euro. Vi ricordo che la sanzione è pari all’1% dell’importo ricevuto con un minimo di 2.000 euro e se non si provvede all’adempimento entro 90 giorni della contestazione abbiamo anche la restituzione integrale del beneficio come sanzione accessoria.
Va detto che il termine del 30 giugno 2022 per l’erogazione ricevuta nel 2021 è stato prorogato al 31 dicembre 2022, in realtà poi l’articolo 3/7 del DL228 21, il cosiddetto mille proroghe dell’anno scorso, ha spostato in avanti il termine al primo gennaio 2023 e oggi in realtà questo termine viene portato ulteriormente in proroga sino al 2024 e quindi al primo gennaio del 2024.
Negli emendamenti approvati nel decreto milleproroghe spunta anche una proroga per le comunicazioni dei bonus edili, infatti la legge di conversione del decreto milleproroghe fa slittare in avanti anche la scadenza del 16 marzo 2023 che diventa quella del 31 marzo, sia per quanto riguarda le comunicazioni di sconto in fattura che di cessione dei bonus, di tutti i bonus, non solo superbonus, ma anche Bonus ristrutturazioni, Ecobonus, bonus facciate con il 75% di detrazione.
Quindi, anziché il 16 marzo del 2023 come data ultima abbiamo il 31 marzo 2023 per l’anno di sostenimento delle spese 2022 nonché per le rate residue del 2021 e precedenti. Rimane il 16 marzo 2024 quelle del 2023.
Di conseguenza la coincidenza di questo fa sì che venga ritoccata anche la scadenza per la comunicazione agli amministratori di condominio per quanto riguarda la comunicazione che devono trasmettere ogni anno in relazione alle spese sostenute l’anno precedente sulle parti comuni degli edifici con accesso al bonus casa, quindi, la coincidenza delle due proroghe non è un caso. nel momento in cui viene fatta la comunicazione l’amministratore di condominio deve dichiarare se il contribuente al quale viene attribuita quella spesa si avvale o meno anche della possibilità di cedere il credito e quindi spostando il termine per le cessioni e l’amministratore al 16 marzo non avrebbe potuto avere tutte le informazioni su quello che è il destino appunto di tutte le agevolazioni collegate al condominio e quindi portando al 31 marzo entrambe le scadenze abbiamo risolto il problema.
Quindi, gli emendamenti al milleproroghe, abbiamo detto fanno slittare al primo gennaio 2024 l’adempimento per l’erogazione pubblica o meglio le sanzioni applicabili laddove non venga fatto l’adempimento, quindi primo gennaio 2024 la prima data utile per la combinazione delle sanzioni.
Abbiamo detto dal 16 al 31 marzo per le comunicazioni di opzione per lo sconto in fattura e di cessione del credito per i bonus edili nonché per la comunicazione delle spese da parte dei condomini, dell’amministratore condominio, e l’ultimo, ma non meno importante, slitta per il credito d’imposta beni strumentali ordinari e 4.0 anche la scadenza del termine previsto per coloro che hanno prenotato entro il 31 dicembre 2022.
Un completamento che può essere concluso entro il 30/11 del 2023, quindi ricordiamo che, per i beni materiali ordinari il cui credito d’imposta è pari al 6% con costi ammissibili per massimo 2 milioni di euro, dal primo gennaio al 31 dicembre 2022, come lasso temporale in cui fare la spesa. È possibile anche prenotare entro il 31/12/22 l’importo, quindi con l’ordine accettato da parte del fornitore e con il versamento di almeno il 20% di acconto, se il completamento dell’investimento avviene entro il 30 novembre del 2023.
Per quanto riguarda i beni immateriali ordinari abbiamo sempre il 6%, ma con un costo massimo ammissibile di un milione di euro e sempre con la flessibilità di avere lo slittamento al 30 novembre 2023 per il completamento di quegli investimenti che sono stati prenotati entro un 31 dicembre 2022.
Per gli investimenti 4.0 di cui all’allegato A della legge di bilancio del 2016 abbiamo la possibilità di far slittare sempre, qualora ci sia la prenotazione, entro il 31 dicembre 2022, il termine per il completamento entro il 30/11/2023.
Il credito d’imposta in questo caso è del 40% per investimenti fino a 2,5 milioni che poi diventano 20% e 10% qualora gli investimenti aumentino sino a 20 milioni.
Dal primo gennaio 2023 al 31 dicembre 2025 non c’è più il credito d’imposta ordinario, se non è già stato prenotato nel 2022, ma rimane quello per il 4.0 che è nella misura del 20% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro, addirittura arrivando per quelli Green a 50 milioni di euro ma con un importo del 5%.
Ris. 1/DF del 09/02/2023
Ricordiamo anche che dal 2022 dovrà essere usato solo il modello ministeriale per la dichiarazione di soggiorno, per la dichiarazione di imposta di soggiorno, perché i gestori di strutture ricettive che hanno già presentato al comune per gli anni 2020 e 2021 la dichiarazione relativa all’imposta alla domanda, appunto riguardante l’imposta del soggiorno, seguendo le indicazioni del comune, non devono più fare nulla, non devono più ripresentare la dichiarazione ministeriale per quelle annualità.
A partire dal 2022 sarà utilizzabile solo il nuovo modello ministeriale e non più invece i modelli dei comuni. Quindi, anche se questi ne fanno richiesta non è necessario duplicare i dati. Quindi per il pregresso 2020 e 2021 quello che è stato fatto vale dal 2022 nuova dichiarazione di imposta di soggiorno solo su modello telematico.
Interpello n. 210/2023
Ricordiamo poi la risposta all’interpello 210 del 2023 in cui l’Agenzia delle Entrate si è espressa sulla definizione agevolata delle liti pendenti in Cassazione, ci dice che non è percorribile questa definizione nella situazione in cui l’Agenzia delle Entrate non sia socombente in tutto o in parte di uno dei gradi di merito; quindi, attenzione perché non va applicata in questo caso. .
Stralcio Cartelle
Per quanto riguarda lo stralcio delle cartelle, i comuni, le province e le regioni, nonché gli altri enti creditori diversi delle amministrazioni statali, diversi dall’agenzie fiscali, dagli enti pubblici previdenziali, che ancora non si siano pronunciati in merito allo stralcio delle mini cartelle entro il 31 gennaio, hanno tempo fino al 31 marzo per farlo, per decidere se aderire allo stralcio delle mini cartelle fino a €1000. Lo prevede un emendamento sempre al milleproroghe al DL 198 2022, quindi, per la delibera adottata è sufficiente la pubblicazione sul sito dell’ente. Non è più necessaria la comunicazione all’ader della delibera e quindi entro il 31 marzo possono farlo.
Si ricorda che gli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie e dagli enti di previdenza, possono stabilire di non applicare lo stralcio, quindi l’annullamento parziale per le mini cartelle, quindi di evitare anche l’annullamento automatico che prevede questo stralcio e lo possono fare entro il 31 gennaio, ma grazie allo slittamento, entro il 31 marzo possono pubblicare sul proprio sito l’adesione o meno allo stralcio.
Sono molti i comuni che hanno già deciso di non aderire, vedi il Comune di Milano, di Roma, con un emendamento al milleproroghe si porta al 31 marzo la possibilità per questi enti di non aderirvi e di adottare delle delibere. Le cartelle saranno annullate alla data del 30 aprile rispetto all’attuale termini del 31 marzo quindi con sospensione delle attività di riscossione e delle procedure esecutive cautelari fino al 30 aprile.
Quindi, è slittato il termine per i comuni ma è slittata anche la sospensione delle procedure cautelari al 30 Aprile per quelle cartelle che sono interessate dallo stralcio. Questo è quello che è accaduto il 9 febbraio 2023 Vi ringrazio per l’attenzione e a domani con il nostro GB Informa.
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