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Nel D.Lgs 117 del 2017, il legislatore ha elencato i soggetti che possono esercitare le attività di interesse generale godendo dei vantaggi assicurati dalla Riforma del Terzo settore.

Gli enti religiosi costituiscono eccezione in quanto non sono una tipologia di enti come le fondazioni e associazioni, le organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, le cooperative sociali e società di capitali, perché, a differenza di questi, possono entrare nell’alveo dell’Impresa sociale/Terzo Settore non totalmente, ma limitatamente alle attività di interesse generale svolte (articolo 4 comma 3). Anche il D.Lgs 112 del 2017 relativo alle Imprese sociali contiene un analogo riferimento (articolo 1 comma 3).

Enti religiosi civilmente riconosciuti

Si tratta di una inevitabile conseguenza che trova origine in uno degli elementi che definiscono l’ente religioso civilmente riconosciuto. Questi soggetti, infatti, non possono svolgere solo attività di interesse generale in quanto devono svolgere principalmente e necessariamente un’attività di religione o culto, dato che questa è la loro finalità; ma tale finalità non è riconducibile a quelle “civiche, solidaristiche e di utilità sociale” che, invece, caratterizzano e definiscono gli enti del Terzo settore. Il fatto che gli enti religiosi possano decidere di applicare i Decreti della Riforma, non a tutte le attività che gestiscono, ma limitatamente a determinate attività, ha spinto ad indicare come “Ramo dell’ente religioso” l’ambito che può includersi all’interno della Riforma. Gli enti religiosi possono dunque accedere alla riforma solo parzialmente, mediante la costituzione dell’accennato Ramo e adottando un regolamento che recepisca le disposizioni del Codice del Terzo Settore o del decreto sull’Impresa sociale, nonché destinando un patrimonio separato allo svolgimento delle attività di interesse generale. È inoltre stabilito che gli enti religiosi mantengano le scritture contabili separate.

La ratio della costituzione di un patrimonio separato è: considerato che, per principio generale, è vietato distribuire utili, avanzi o fondi, in sede di estinzione del Ramo o di perdita di qualifica (imposta o volontaria) occorre poter determinare la parte di patrimonio che deve rimanere all’interno del perimetro degli enti del Terzo Settore e cioè il solo incremento patrimoniale realizzato negli esercizi in cui l’ente è stato iscritto nel Registro unico nazionale.

Gli enti ecclesiastici, quindi, oltre alle “attività di religione o di culto”, possono anche svolgere “attività diverse” da quelle tipicamente istituzionali (tra cui attività commerciali o a scopo di lucro) ma alle condizioni previste dall’articolo 7, n. 7.3, comma 2, della L. n. 121 del 25/03/1985 di ratifica dell’Accordo fra la Santa Sede e la Repubblica italiana del 18/02/1984 con il quale è stato modificato il Concordato del 1929 e, cioè, sottoponendo, in definitiva, tali attività alla disciplina fiscale e tributaria prevista per le medesime. Gli enti ecclesiastici sono enti non commerciali ex lege.

Per concludere, potrebbe accadere di avere un ente ecclesiastico (ente non commerciale) che svolge attività accessoria (attività d’impresa) e con un ramo Impresa sociale (o ente del Terzo Settore). Contabilità doppiamente separate (ambito commerciale separato da quello istituzionale, ambito impresa sociale/ETS separato da entrambi) con l’impresa sociale/ETS obbligata ai rispettivi adempimenti.

Di seguito uno schema riassuntivo:

Ente ecclesiastico tabella

Dott. Stefano G.

TAG enti religiosiETSterzo settore

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