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Il DURF è la certificazione della regolarità in materia di tributi, imposte e tasse nell’ambito di appalti e che ha lo scopo di fornire una attestazione ufficiale dell’inesistenza di debiti tributari per imposte, sanzioni o interessi, scaduti e non estinti dal subappaltatore alla data di pagamento del corrispettivo o di parti di esso.

Questo perché le imprese appaltatrici di un lavoro devono reperire imprese affidabili sul mercato che siano regolari dal punto di vista della regolarità non solo lavorativa con il DURF ma anche fiscale (DURF Fiscale).

In questo podcast parleremo di come funziona e come richiederlo.

Buon ascolto.


Ascolta “Ep.8 DURF Fiscale 2022” su Spreaker.

Cos’è il DURF Fiscale

Il DURF viene rilasciato dall’Agenzia delle Entrate. Unico soggetto titolato a farlo.

La validità è di 4 mesi dalla data di rilascio indicata nel certificato.

Il certificato di sussistenza dei requisiti previsti con riferimento all’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza di cui al comma 2 dell’articolo 17-bis, è messo a disposizione a partire dal terzo giorno lavorativo di ogni mese e ha validità di quattro mesi dalla data del rilascio.

Il certificato è messo a disposizione dell’impresa o di un suo delegato presso un qualunque ufficio territoriale della Direzione provinciale competente in base al domicilio fiscale dell’impresa.

Per i grandi contribuenti il certificato è messo a disposizione presso le Direzioni regionali competenti.

Il DURF fiscale si applica a tutti i contratti di appalto e subappalto per il compimento di opere e servizi di valore superiore ai 200 mila euro considerate per ciascun anno d’imposta (o solare).

Casi particolari e criticità

Sicuramente sarà necessario nei grandi appalti un monitoraggio costante dei sub appaltatori anche in considerazione della ridotta validità del Durf.

Ci potrebbero essere problemi ad avere un Durf Tributario pulito nel caso d’imprese che sono in perdita, per esempio, pur avendo una situazione fiscale pulita o anche quelle in split payment. Sicuramente l’agenzia delle entrate dovrà rilasciare dei chiarimenti ufficiali o dei provvedimenti ad hoc per queste tipologie.

Nel caso d’imprese che sono in contenzioso con il fisco, perchè ce ne sono tante, il Durf Fiscale sarà pulito solo in quei casi in cui il giudice abbia concesso la sospensiva.

Dati errati ed Errori nel DURF

L’impresa può segnalare all’ufficio che ha emesso il certificato eventuali ulteriori dati che ritiene non essere stati considerati. L’ufficio verifica tali dati e richiede, laddove necessario, conferma delle informazioni relative anche ai carichi affidati agli agenti della riscossione. Qualora ricorrano i presupposti, l’ufficio procede all’emissione di un nuovo certificato.

Nella circolare n. 1/E del 2020 dell’Agenzia delle Entrate vengono forniti i primi chiarimenti rispetto al Decreto fiscale 2019 – Decreto Legge n. 124/2019 in cui sono descritti i soggetti inclusi e quelli esclusi dall’ambito soggettivo e oggettivo di applicazione della norma.

Rientrano nell’ambito di applicazione della norma i soggetti residenti in Italia che nei contratti di appalto forniscono manodopera utilizzando i beni strumentali di proprietà del committente o riconducibili in qualunque forma al committente.

Sono esclusi i soggetti non residenti senza stabile organizzazione in Italia affidatari delle opere o dei servizi, in quanto non sono considerati sostituti d’imposta.

Sono esclusi anche i soggetti residenti che non esercitano attività d’impresa o imprese agricole o arti o professioni quali ad esempio i condomini.

Sono esclusi gli enti non commerciali limitatamente all’attività istituzionale di natura non commerciale svolta.

Il DURF fiscale varrebbe tuttavia solo per i soggetti che risultino in attività da almeno tre anni e siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio versamenti complessivi, registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni stesse e che non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’Irap, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori a 50 mila euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione.

La circolare 1/2020 inoltre chiarisce che nel caso in cui il committente sia una pubblica amministrazione la sussistenza dei requisiti potrà essere oggetto di autocertificazione.

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