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Il contribuente ha la possibilità di presentare una dichiarazione dei redditi integrativa nel termine di cinque anni (dalla presentazione della dichiarazione oggetto di modifica). La possibilità di presentare la dichiarazione integrativa è lo stesso del termine di decadenza dell’attività di accertamento svolta dall’Agenzia delle Entrate.

La fruizione del credito è vincolata dalle formalità previste dal comma 8-bis dell’art. 2 del DPR n. 322/98. In particolare, ai vincoli legati alla tempistica di presentazione della dichiarazione integrativa “a favore” del contribuente.

In questo podcast spiegheremo in modo dettagliato e corretto la gestione dei crediti da dichiarazione integrativa.

Buon ascolto.


Ascolta “Ep.09 Crediti da dichiarazione integrativa” su Spreaker.

Gestione

Volendo semplificare e schematizzare diciamo che si verificano due ipotesi:

    1. Integrativa inviata entro il termine di presentazione della dichiarazione del periodo d’imposta successivo. Caso, questo, dell’integrativa “infrannuale“;

I crediti derivanti da dichiarazione integrativa “infrannuale” sono di più facile gestione. Mi riferisco ai crediti da dichiarazione integrativa presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo. In questo caso il credito che emerge dalla dichiarazione è immediatamente utilizzabile o in compensazione “orizzontale” mediante presentazione del modello F24 o attraverso la richiesta di rimborso.

Lo stesso principio vale per i crediti derivanti dalle dichiarazioni “correttive nei termini” presentate entro il termine ordinario di scadenza della dichiarazione.

  1. Integrativa inviata oltre il termine di presentazione della dichiarazione del periodo d’imposta successivo. Caso, questo, dell’integrativa “ultrannuale“.

I crediti derivanti da dichiarazioni integrative a favore presentate dopo il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno d’imposta successivo a quello oggetto di revisione devono passare attraverso il quadro DI del modello Redditi.

Secondo quanto previsto dal comma 8-bis dell’art. 2 del DPR n. 322/98, il credito risultante dalla dichiarazione integrativa a favore del contribuente, derivante dal minore debito o dal maggiore credito d’imposta, presentata oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo deve essere indicato nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa, se non chiesto a rimborso nell’integrativa stessa. Questa procedura avviene con la compilazione del quadro DI del modello Redditi.

In particolare, l’importo indicato nella colonna 4 del quadro DI concorre alla liquidazione della corrispondente imposta, a debito o a credito, risultante dal modello Redditi. Il risultato di tale liquidazione deve essere riportato nella colonna 1 (se a debito) o 2 (se a credito) del relativo rigo della sezione I del quadro RX.

La Compilazione Del Quadro DI

Il quadro DI del modello Redditi deve essere utilizzato dai soggetti che hanno presentato una o più dichiarazioni integrative (ex art. 2, co. 8-bis DPR n. 322/98, oltre il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo a quello di riferimento della dichiarazione integrativa (ad esempio dichiarazione integrativa Redditi 2018 o 2019 (relativi al 2017 e 2018) presentate nel corso del 2021). La compilazione del quadro si rende necessaria per consentire la rigenerazione del credito stesso, e quindi la sua disponibilità per il pagamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.

Nel caso in cui, nel corso del periodo d’imposta, siano state presentate più dichiarazioni integrative relative a differenti periodi d’imposta occorre compilare un distinto rigo del presente quadro per ciascun codice tributo e relativo periodo d’imposta.

La rigenerazione del credito pregresso si compie attraverso la sua partecipazione alla liquidazione della corrispondente imposta dovuta per l’anno corrente. Se il risultato della liquidazione è un’eccedenza d’imposta a credito, tale eccedenza può essere, eventualmente, utilizzata in compensazione esterna per il pagamento di debiti relativi ad altre imposte.

Nel quadro DI devono essere indicati il codice tributo relativo al credito da integrativa, l’anno relativo al periodo di imposta oggetto di integrativa, l’ammontare del credito dedicato a compensazione, se non richiesto a rimborso in tutto o in parte nella dichiarazione integrativa.

L’utilizzo dei crediti

L’utilizzo dei crediti da dichiarazione integrativa deve rispettare le disposizioni legate all’utilizzo dei crediti in compensazione orizzontale tramite modello F24. La disciplina è quella introdotta dall’art. 3 del D.L. n. 124/19, relativo ai crediti maturati dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019. In particolare, tali crediti possono essere utilizzati in compensazione esterna nel modello F24 con le seguenti regole:

  • Per importi fino a 5.000 euro, la compensazione può avvenire anche prima della presentazione della dichiarazione. In tal caso, qualora si verifichi, in sede di successiva predisposizione della dichiarazione, che il credito utilizzato non è effettivamente spettante, sarà necessario procedere al suo riversamento, ricorrendo al ravvedimento operoso;
  • Per importi superiori a 5.000 euro annui, “non prima che siano trascorsi dieci giorni dalla data di presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito”. Tale dichiarazione deve essere necessariamente munita del visto di conformità (salvo beneficiare dell’esonero in base al regime premiale ISA).

Un aspetto che spesso è frutto di confusione o errore riguarda la non sanzionabilità legata alla presentazione di una dichiarazione integrativa. Su punto occorre richiamare quanto indicato nella Circolare n. 6/E/2002 dall’Agenzia delle Entrate che ha riconosciuto la non sanzionabilità dell’integrativa a favore se effettuata nei termini. In ogni caso, non essendoci violazioni legate all’articolo 8 del D.Lgs. n. 471/97 si ritiene che non debbano essere applicate sanzioni.

Attività Di Controllo O Di Accertamento da parte dell’agenzia delle entrate

La dichiarazione integrativa non può essere presentata se per le annualità interessate il contribuente ha già avuto formale conoscenza dell’inizio di qualsiasi attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie. Può trattarsi di qualsiasi attività accertativa, dunque di inviti a comparire, richieste di esibizione di documenti, questionari, e di tutte le attività istruttorie disciplinate, principalmente ma non solo, dagli art. 32 del DPR n. 600/73, per le imposte sui redditi e dall’art. 51 del DPR n. 633/72, per l’Iva.

Conclusioni. La possibilità offerta dal legislatore di presentare una dichiarazione integrativa a favore per indicare minori redditi o maggiori oneri deve essere sempre presa in considerazione dal contribuente. Non ci sono in questo caso obblighi di presentazione, ma ogni casistica è opportuno che sia attentamente valutata. Il fatto di poter beneficiare di un maggior credito di imposta da “spendere” in compensazione è un fattore importante, da valutare. Particolare attenzione deve essere prestata ai crediti derivanti da integrative ultrannuali dove è necessaria la preventiva indicazione del credito nel quadro DI della dichiarazione corrente, per “rigenerare” il credito da integrativa. Solo a quel punto il credito può seguire prima una eventuale compensazione verticale interna alla dichiarazione stessa, e qualora emerga un’ulteriore eccedenza a credito è possibile utilizzare tale importo in compensazione orizzontale.

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