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Con l’obiettivo di contrastare riciclaggio di denaro, e finanziamenti al terrorismo, Sono state introdotte nuove misure che riguardano la raccolta dei dati relativi ai titolari d’impresa, tramite il registro dei titolari effettivi.

Questo registro viene introdotto anche in Italia con la pubblicazione del D.M. 55 del 11 marzo 2022, in Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 2022, dove vengono fornite informazioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva d’imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e d’istituti giuridici affini al trust.

In questo podcast parleremo del Registro di titolari effettivi, di cosa è e di come funzionerà.

Buon ascolto.


Ascolta “Ep.10 Registro dei titolari effettivi: cos’è e come funzionerà” su Spreaker.

Registro

Si tratta di un registro consultabile da parte delle autorità che contiene tutti i dati relativi alle società di capitali, e sulla titolarità effettiva da parte di persone giuridiche. Vengono quindi incluse S.r.l., S.p.A, S.A.P.A., cooperative, associazioni.

Questo registro costituirà una garanzia d’informazioni per individuare i titolari effettivi delle società, con l’obiettivo di contrastare il riciclaggio di denaro. Secondo i nuovi provvedimenti, i titolari effettivi delle imprese dovranno comunicare i dati della titolarità effettiva attraverso il Registro delle Imprese, e di conseguenza al registro dei titolari effettivi: vediamo in questo podcast come funziona.

Titolari Effettivi

In linea con quelle che sono le procedure europee, viene istituito quindi il registro dei titolari effettivi, previsto già dal 2017, ma la cui applicazione arriva solo a oggi.

Al centro del provvedimento vi sono coloro che sono definiti come “titolari effettivi”: si tratta dei soggetti posti al centro dei controlli nel caso di azioni antiriciclaggio. Il titolare effettivo ha un ruolo molto importante in un’impresa, perché a esso sono ricollegate diverse responsabilità e competenze.

Le nuove norme permettono di rendere i dati condivisibili a livello europeo, con l’obiettivo di contrastare le attività illecite che vi possono nascere intorno alle imprese. Il nuovo decreto è così suddiviso:

  • Sezione I: requisiti oggettivi e soggettivi per i titolari effettivi d’impresa, modalità di comunicazione dei dati;
  • Sezione II: le modalità di accesso delle Autorità ai registri, oltre alle regole per la consultazione;
  • Sezione III: disposizioni per le comunicazioni tra Agenzia delle Entrate, Unioncamere e Infocamere, e gli uffici territoriali del governo.

Le nuove norme introducono alcuni obblighi di comunicazione alla Camera di Commercio a proposito di tutti i soggetti titolari effettivi delle imprese, ovvero le persone fisiche a cui è attribuita la proprietà il controllo di una società o un ente differente.

Questo provvedimento obbliga diversi soggetti a presentare un’auto dichiarazione dal momento in cui il registro dei titolari effettivi sarà operativo. Questo significa che presso ogni Camera di Commercio sarà presente una sezione specifica per conservare tutte le informazioni e i dati sui titolari effettivi delle imprese e gli enti in Italia.

L’auto dichiarazione

Dovranno presentare una prima auto dichiarazione entro 60 giorni dal momento in cui il registro dei titolari effettivi verrà pubblicato:

  • le imprese con personalità giuridica, ovvero le società per azioni, società responsabilità limitata, cooperative e società in accomandita per azioni;
  • le persone giuridiche private che devono iscriversi nell’apposito registro;
  • i Trust e gli istituti giuridici affini, che risiedono nel territorio dello Stato Italiano.

In tutti i casi si tratta di una auto dichiarazione che deve essere fatta da fondatori, beneficiari, titolari di poteri di rappresentanza legale, fiduciari e loro delegati. Inoltre, questa dichiarazione non va fatta solamente in un momento iniziale, ma anche se vengono effettuate variazioni degli aventi diritto alla titolarità effettiva, entro 30 giorni dal momento in cui avviene la variazione.

Quali Dati Andranno Comunicati

Si tratta di diverse informazioni che riguardano appunto gli aventi diritto di titolarità dell’impresa o dell’ente specifico. A partire dai dati anagrafici, come nome e cognome, luogo e data di nascita e cittadinanza, dovranno essere indicati anche la residenza anagrafica e l’eventuale domicilio, il codice fiscale e la misura della partecipazione al capitale.

Dovranno anche essere indicati i poteri di rappresentanza legale, di amministrazione e direzione dell’impresa. In questo modo il registro conterrà tutte le informazioni accertate effettive sulla titolarità delle imprese, con l’obiettivo di limitare gli illeciti compiuti intorno a fenomeni di riciclaggio.

Come Funzionerà Il Registro

Il nuovo registro dei titolari effettivi prevede che le comunicazioni di queste informazioni dovranno essere effettuate telematicamente, con un modello di comunicazione unica.

Per quanto riguarda eventuali variazioni successive di queste informazioni, andranno aggiunte entro 30 giorni. Per le nuove costituzioni di enti o imprese, successive all’arrivo del registro, ci sarà un tempo massimo di 30 giorni per l’iscrizione. Questa dovrà in ogni caso essere rinnovata entro 12 mesi dalla prima comunicazione, ogni anno.

Va tenuto in considerazione che il nuovo registro introduce degli obblighi di legge, per cui è prevista una sanzione pecuniaria e amministrativa per i ritardi di oltre un mese nelle comunicazioni, e si può arrivare anche a 1.030 euro di multa.

Per quanto riguarda invece la mancata comunicazione di uno più soci che riguarda la titolarità effettiva, viene sospeso il diritto di voto e l’impugnabilità delle delibere assembleari. In caso d’inserimento di dati falsificati, oltre a una sanzione in denaro molto pesante, si prevede anche la reclusione.

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