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Le associazioni sportive dilettantistiche saranno soggette ad iva dal 1° luglio dell’anno prossimo 2024.

Giammai paghi, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 22 giugno 2023, il D.L. 22 giugno 2023, n. 75, recante anche disposizioni urgenti in materia di sport (articoli da 33 a 41).

Premessa

L’art. 36-bis del d.l. 75/2023, inserito in sede di conversione dalla legge 112 del 10/8/2023, intitolato “Regime dell’imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi connessi con la pratica sportiva e norma di interpretazione autentica” stabilisce quanto segue:

“1. Le prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport, compresi quelli didattici e formativi, rese nei confronti delle persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica da parte di organismi senza fine di lucro, compresi gli enti sportivi dilettantistici di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono esenti dall’imposta sul valore aggiunto. 2. Le prestazioni dei servizi didattici e formativi di cui al comma 1, rese prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si intendono comprese nell’ambito di applicazione dell’articolo 10, primo comma, numero 20), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”.

Contenuti

Il tutto ha inizio da una procedura di infrazione. Cos’è una procedura d’infrazione ? La procedura d’infrazione costituisce uno strumento indispensabile per garantire il rispetto e l’effettività del diritto dell’Unione. La decisione relativa al suo avvio è una competenza esclusiva della Commissione, la quale, esercitando un potere discrezionale, può agire su denuncia di privati, sulla base di un’interrogazione parlamentare o di propria iniziativa.

La procedura di infrazione n. 2008/2010 che la Commissione UE ha avviato nei confronti dell’Italia più di 10 anni fa per un non corretto recepimento della Direttiva Iva 2006/112/CE, in particolare della lettera m), articolo 132 che recita quanto segue.

“1. Gli Stati membri esentano le operazioni seguenti: …

m) talune prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica, fornite da organismi senza fini di lucro alle persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica”.

Sanzioni infrazione

L’importo della penalità di mora giornaliera viene calcolato come segue: si moltiplica un importo fisso (2.683 euro al giorno) per un coefficiente di gravità(da 1 a 20) e un coefficiente di durata (da 1 a 3); il risultato ottenuto si moltiplica per un fattore invariabile per Paese (il cd. “fattore n”) – che tiene conto sia della capacità finanziaria (PIL) che del numero di seggi al Parlamento europeo di ciascuno Stato membro (per l’Italia è 3.17). Sulla base dei predetti parametri la penalità di mora giornaliera minima per l’Italia è pari a 8.505,11 euro. L’importo della somma forfettaria viene calcolato come segue: si moltiplica un importo fisso (pari a 895 euro) per il coefficiente di gravità (da 1 a20, che tiene conto dell’importanza delle norme UE oggetto dell’infrazione e delle conseguenze di quest’ultima sugli interessi generali e particolari). Per il calcolo della somma forfettaria non viene applicato il coefficiente di durata incluso, invece, nel calcolo delle penalità giornaliere. Il risultato viene moltiplicato per il “fattore n” e per il numero di giorni di persistenza dell’infrazione In ogni caso, la Commissione stabilisce una somma forfettaria minima per ogni Stato membro da applicarsi qualora dal calcolo sopramenzionato risultasse un importo inferiore a detta somma. La somma forfettaria minima per l’Italia è pari a 7.038.000 euro, il che implica che in 13 anni l’Italia ha versato alle casse Europee circa 40.356.746. Entrando nel merito abbiamo 2 leggi che si sovrappongono :

  • l’articolo 5, comma 15-quater, lettera b), D.L. 146/2021, che, modificando gli articoli 4 e 10, D.P.R. 633/1972 con decorrenza dal prossimo 1° luglio 2024
  • l’articolo 36-bis, D.L. 75/2023 oggetto di recente conversione con la L. 112/2023 (Gazzetta Ufficiale n. 190/2023), ha introdotto con decorrenza 17 agosto 2023.

La prima legge, oltre a prevedere l’abrogazione dellart. 4 del Decreto IVA (DPR 633/1972) che attualmente disciplina il regime di non assoggettamento ad IVA, modifica l’art. 10 del Decreto IVA (DPR 633/1972) stabilendo che risultano esenti le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica rese da associazioni sportive dilettantistiche alle persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica ovvero nei confronti di associazioni che svolgono le medesime attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali” a condizione di non provocare distorsioni della concorrenza a danno delle imprese commerciali soggette all’IVA”. La seconda, estende l’esenzione agli enti senza fine di lucro, includendo tra gli altri, gli enti del terzo settore e le società sportive dilettantistiche (questa legge va ad estendere, con chiarezza, l’esenzione alle società sportive, le quali non erano state incluse ipso facto).

Differenze

Le differenze più rilevanti fra le 2 fonti normative sono le seguenti:

  • la prima è che le disposizioni che entreranno in vigore dal prossimo 1° luglio 2024 si riferiscono esclusivamente a prestazioni rese da associazioni sportive dilettantistiche (Asd) mentre quelle in vigore dal 17 agosto 2023 si riferiscono a prestazioni rese dalla più ampia categoria degli “organismi senza fine di lucro” (ex. Ssd);
  • il secondo aspetto riguarda la specifica previsione contenuta nelle disposizioni che entreranno in vigore dal prossimo 1° luglio 2024, “purché non provochino distorsioni della concorrenza a danno delle imprese commerciali soggette all’imposta”, che parrebbe a escludere dall’applicazione della norma di esenzione i soggetti che, pur in assenza di lucro, svolgono attività commerciale (tipicamente le SSD); soggetti, che come dicevamo, sono ricompresi nella nuova norma di esenzione in vigore dallo scorso 17 agosto 2023.
  • il terzo aspetto inerisce il 2° comma che disciplina per il passato introducendo una vera e propria sanatoria al fine di dare copertura ai comportamenti pregressi posti in essere fino al 16 agosto 2023 contravvenendo alle indicazioni fornite dall’Agenzia delle entrate con la risposta all’interpello n. 393/2022.

In questi casi, secondo l’Amministrazione finanziaria, sarebbe assente il presupposto oggettivo, richiesto dalla norma, di attività volta all’insegnamento scolastico o universitario, come affermato a livello comunitario da diverse sentenze della Corte di Giustizia UE (C- 449/17 del 14 marzo 2019 e C- 373/19 del 21 ottobre 2021, riguardanti le lezioni di guida in un caso e proprio i corsi di nuoto ai bambini nell’altro) che si sono espresse in merito all’ambito applicativo dell’esenzione Iva prevista dall’articolo 132, lettere i) e j), Direttiva 112/2006/CE.

Concludendo

Le associazioni prive di partita iva possono valutare se:

  1. aprire la partita iva, optando per il regime di cui alla legge 398/1991;
  2.  non aprire la partita iva e attendere chiarimenti. In questo caso l’associazione rischierebbe la sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito (ex art. 6 del d.lgs. 471/1997), oltre alla sanzione per omessa presentazione della dichiarazione dei redditi ed IRAP ancorché a zero. Risulterebbe probabilmente applicabile il principio di non applicazione per oggettiva incertezza della norma (art. 8 d.lgs. 546/1992).

Le associazioni titolari di partita iva in regime 398/1991 possono valutare se:

  1. applicare il DL 75/2023 e quindi emettere – nei confronti sia di soci/tesserati che di terzi – ricevuta con l’indicazione “esente IVA ex art. 10 DPR IVA”, dal 2024 obbligo certificazione telematica dei corrispettivi, rientrando nell’ alveo dell’ iva;
  2. attendere chiarimenti e comportarsi come oggi.

Dott. Fabio Vincitorio

TAG enti senza fine di lucroesenzione ivaETSinfrazione

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