L’art. 1, comma 106, della Legge n. 197/2022 ripropone la possibilità di estromissione, da parte degli imprenditori individuali, degli immobili strumentali (sia per natura, che per destinazione) dal patrimonio dell’impresa.
L’agevolazione in esame consente di “trasferire” l’immobile dalla sfera dell’impresa, alla sfera privata dell’imprenditore. È previsto il versamento di un’imposta sostitutiva IRPEF e IRAP in misura pari all’8%, da versarsi in due rate, di cui la seconda senza interessi.
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Podcast GBsoftware a cura della Dott.ssa Paparusso
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Beneficiari
I destinatari dell’estromissione sono i soggetti che alla data del 31 ottobre 2022 rivestono la qualifica di imprenditore individuale e la conservano fino alla data del 1° gennaio 2023, possono fruire dell’agevolazione anche:
- le imprese individuali che alle due date sopra citate si trovano in uno stato di liquidazione;
- l’erede dell’imprenditore deceduto “successivamente” alla data del 31 ottobre 2022, a condizione che l’estromissione venga esercitata dall’erede che abbia proseguito l’attività del de cuius in forma di impresa individuale;
- il donatario dell’azienda che abbia proseguito l’attività imprenditoriale del donante.
Al contrario, non è ammessa l’estromissione agevolata qualora:
- alla data del 1° gennaio 2023 la qualifica di imprenditore individuale è venuta meno
- qualora l’unica azienda dell’imprenditore individuale sia concessa in affitto/usufrutto anteriormente al 1° gennaio 2023, dato che si verifica la cessazione dell’attività d’impresa ed i redditi percepiti si considerano redditi diversi ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. h) TUIR (cfr. circolare 1° giugno 2016, n. 26/E);
- da parte degli enti non commerciali (anche se esercitato un’attività commerciale);
- gli immobili adibiti promiscuamente all’esercizio d’impresa poiché non si considerano beni relativi all’impresa, ma bensì appartenenti alla sfera privata dell’imprenditore.
- l’attività esercitata di “professionista”
Non rileva se il regime contabile adottato è il regime di contabilità ordinaria ovvero semplificata.
Beni oggetto dell’agevolazione
La possibilità di estromettere in forma agevolata i beni dell’imprenditore individuale riguarda i “beni immobili strumentali (articolo 43, comma 2, TUIR) ovvero
- degli immobili utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’impresa commerciale da parte del possessore (c.d. strumentali “per destinazione”);
- degli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni (c.d. strumentali “per natura”, i quali si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato). Rientrano in tale categoria gli immobili rientranti nei gruppi catastali B, C, D, ed E e nella categoria A/10 qualora la destinazione ad ufficio sia prevista nella licenza o concessione edilizia, anche in sanatoria.
Gli immobili strumentali per natura o per destinazione si considerano relativi all’impresa individuale solo se annotati nell’inventario o, per le imprese in contabilità semplificata, nel registro dei beni ammortizzabili (art. 65, comma 1, TUIR).
Ne consegue che l’esclusione dal patrimonio può essere effettuata solo se gli immobili risultano indicati in inventario o, per le imprese in contabilità semplificata, nel registro dei beni ammortizzabili.
Tuttavia, gli immobili strumentali per destinazione acquisiti fino al 31 dicembre 1991 possono essere estromessi anche se non indicati nell’inventario.
Sono esclusi gli immobili che:
- costituiscono beni “merce”;
- anche se indicati nell’inventario, non sono strumentali né per natura né per destinazione (ad esempio, immobili abitativi sfitti o in locazione).
Il carattere strumentale dell’immobile deve essere verificato alla data del 31 ottobre 2022.
L’operazione rientra nel campo di applicazione dell’IVA (l’operazione sarà soggetta ad IVA o esente, a seconda della tipologia del bene).
Agevolazione
L’opzione per ottenere l’estromissione agevolata deve essere effettuata entro il 31 maggio 2023, la quale ha, però, effetto retroattivo a decorrere dal 1° gennaio 2023, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF nella misura dell’8% della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto.
Ai fini dell’esercizio dell’opzione rileva il comportamento concludente del contribuente, quindi i comportamenti/adempimenti che esprimono la volontà di escludere i beni immobili strumentali dalla sfera dell’impresa, quali la contabilizzazione dell’estromissione:
- sul libro giornale per le imprese in ordinaria;
- sul registro dei beni ammortizzabili per le imprese in semplificata. Preme evidenziare che l’autofattura elettronica relativa all’estromissione dell’immobile dovrà essere emessa entro il 31 maggio 2023.
E si perfeziona mediante la compilazione degli appositi righi della dichiarazione modello Redditi PF 2024 (relativa al periodo d’imposta 2023).
L’omesso, insufficiente e/o tardivo versamento dell’imposta sostitutiva non rileva ai fini del perfezionamento dell’estromissione.
La base imponibile dell’imposta sostitutiva è pari alla differenza tra il valore normale del bene assegnato ed il suo costo fiscalmente riconosciuto.
Il versamento dell’imposta sostitutiva avviene in due rate:
- 60% entro il 31 novembre 2023;
- 40% entro il 30 giugno 2024 (senza applicazione di interessi). Il versamento può essere oggetto di compensazione “orizzontale”.
Nel caso di successiva cessione dell’immobile estromesso, al fine di determinare il quinquennio che esclude la tassazione della plusvalenza qualificata come redditi diversi, la circolare 16 luglio 1998, n. 188/E, ha affermato che il termine non decorre dal momento dell’estromissione, ma bensì dalla data di acquisto originario, poiché l’estromissione non interrompe il termine quinquennale di cui all’art. 67, comma 1, lett. b) del TUIR non essendo presente l’intento speculativo.
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