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L’art. 82 D. Lgs. 117/2017 consente agli ETS (comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società) di godere di una serie di agevolazioni in materia di imposte indirette e tributi locali.

Buon ascolto.

Podcast GBsoftware a cura del Dott.ssa Paparusso

Ascolta “Ep.98 ETS Fiscalità Indiretta” su Spreaker.

Decorrenza

A decorrere dal periodo di imposta successivo all’autorizzazione della Commissione Europea di cui all’art. 101, c. 10 D.Lgs. 117/2017 e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo a quello di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore (la data dell’operatività RUNTS è il 23.11.2021), i beneficiari sono tutti gli Enti del Terzo settore, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società. Nonostante si tratti di una norma fiscale contenuta nel titolo X del codice del Terzo settore, le disposizioni previste sono già vigenti per alcune categorie di enti.

L’art. 104, c. 1 del codice del terzo settore, prevede, l’applicazione in via transitoria, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2017 e fino al periodo d’imposta di entrata in vigore delle disposizioni di cui al titolo X, alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale, iscritte negli appositi registri nonché gli ETS già iscritti al RUNTS.

Beneficiari

Il c. 1 dell’art. 82 dispone che i beneficiari delle agevolazioni contenute nella norma siano tutti gli enti del Terzo settore, incluse le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società. >> Ad eccezione dei cc. 3, 4 e 6 della disposizione, i quali si applicano rispettivamente anche alle imprese sociali (cc. 3 e 4) e solo agli ETS non commerciali (il c. 6).

Pertanto, la norma prevede che:

  • a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di autorizzazione della Commissione europea di cui all’art. 101, c. 10, le disposizioni si applicheranno a tutti gli ETS, incluse le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società (salvo quanto previsto dal cc. 3, 4 e 6);
  • a decorrere dal 1.01.2018 e fino al periodo di imposta successivo a quello di autorizzazione della Commissione europea di cui all’art. 101, c. 10, le disposizioni si applicano in via transitoria ad Onlus, ODV e APS iscritte negli appositi registri, nonché gli ETS già iscritti al RUNTS.

Vantaggi fiscali

Successioni e donazioni

L’articolo 82 comma 2 del cts prevede l’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni e alle imposte catastali e ipotecarie per i trasferimenti a titolo gratuito in favore degli ETS beneficiari che li utilizzino per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I trasferimenti a titolo gratuito effettuati in favore degli enti del Terzo settore, incluse le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società, non sono soggetti all’imposta sulle successioni e donazioni e alle imposte ipotecaria e catastale, a condizione che siano utilizzati ai sensi dell’art. 8, c. 1.

È essenziale che il trasferimento ricevuto a titolo gratuito deve essere utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Imposta di registro, ipotecaria e catastale

L’articolo 82 ai commi 3 e 4 prevede l’applicazione in misura fissa dell’imposta di registro e delle imposte ipotecarie e catastali per gli atti costitutivi e le modifiche statutarie degli ETS beneficiari con previsione di esenzione totale dall’imposta di registro in presenza di alcune condizioni e con riferimento ad alcune tipologie di enti. L’applicazione di imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa anche per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili o di diritti reali immobiliari di godimento in favore degli ETS beneficiari ed in presenza di alcune specifiche condizioni.

L’art. 82, c. 3 prevede agevolazioni in ordine a 3 specifiche situazioni:

  • le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa per gli atti costitutivi e le modifiche statutarie, comprese le operazioni di fusione, scissione o trasformazione, poste in essere dagli ETS, incluse le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società;
  • le modifiche statutarie di cui sopra sono, inoltre, esenti dall’imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative; Per tutti gli enti del Terzo Settore, comprese le imprese sociali, l’imposta di registro si applica in misura fissa agli atti, ai contratti, alle convenzioni e a ogni altro documento relativo alle attività di interesse generale di cui all’art. 5 svolte in base ad accreditamento, contratto o convenzione con le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, c. 2 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, con l’Unione Europea, con amministrazioni pubbliche straniere o con altri organismi pubblici di diritto internazionale. In particolare, le modifiche statutarie connesse all’entrata in vigore della riforma del Terzo Settore sono esenti dall’imposta di registro.
  • sono, infine, esenti dall’imposta di registro gli atti costitutivi e quelli connessi allo svolgimento delle attività delle ODV. Tale previsione è stata introdotta dall’art. 26, c. 1 D. Lgs.105/2018, recante disposizioni integrative e correttive al codice del Terzo settore, il quale ripropone esattamente quanto già previsto dall’art. 8, c. 1 L. 266/1991. L’intenzione del legislatore della riforma, come specificato nella relazione illustrativa al D. Lgs. 117/2017, è infatti quello di ripristinare l’esenzione dall’imposta di registro vigente fino al periodo di imposta 2017. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con la nota n. 4314 del 18.05.2020, nella quale richiama la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 38 del 1.08.2011, conferma quanto già previsto per le ODV prima della riforma. In particolare, le ODV possono fruire dell’esonero dall’imposta di registro anche prima dell’iscrizione negli appositi registri, avendo l’obbligo di comunicare all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate l’avvenuta iscrizione al pertinente registro delle ODV. Questa posizione è stata, tra l’altro, confermata dalla stessa Agenzia delle Entrate con nota del 28.04.2020.

Il c. 4 dell’art. 82 prevede che per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e per gli atti traslativi o costituitivi di diritti reali immobiliari di godimento, disposti in favore di tutti gli enti del Terzo settore, incluse le cooperative sociali e le imprese sociali, le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applichino in misura fissa.

Condizione essenziale per il godimento dell’agevolazione è che i beni siano direttamente utilizzati, entro 5 anni dal trasferimento, in diretta attuazione degli scopi istituzionali o dell’oggetto sociale e che l’ente renda, contestualmente alla stipula dell’atto, apposita dichiarazione in tal senso.

In caso di dichiarazione mendace o di mancata effettiva utilizzazione del bene in diretta attuazione degli scopi istituzionali o dell’oggetto sociale, è dovuta l’imposta nella misura ordinaria, oltre ad una sanzione amministrativa pari al 30% dell’imposta e agli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l’imposta avrebbe dovuto essere versata. Attenzione Le agevolazioni previste dal c. 4 sono le uniche agevolazioni, fra quelle previste dall’art. 82, che si applicano anche alle imprese sociali costituite in forma di società.

Imposta di bollo

L’art. 82, c. 5 dispone che siano esenti dall’imposta di bollo gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti dagli enti del Terzo settore, incluse le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società. L’esenzione era già prevista per le Onlus dall’art. 17 del D. Lgs. 460/1997, il quale rendeva esenti da imposta di bollo tutti gli atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da Onlus. Questa formulazione lasciava aperti dei dubbi interpretativi in ordine ad alcune tipologie di documenti non espressamente citati dalla norma.  L’art. 82, c. 5, prevedendo l’esenzione “per ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato” scioglie ogni possibile dubbio interpretativo.

Prodotti finanziari

I prodotti finanziari, i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti all’estero dai soggetti di cui al c. 1 sono esenti dall’imposta sul valore dei prodotti finanziari esteri, di cui al c. 18 dell’art. 19 D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22.12.2011, n. 214.

Imu e altri tributi locali

Esenzione dall’IMU e dal tributo per i servizi indivisibili (abolito dal 2020) per gli immobili posseduti e utilizzati dagli ETS non commerciali, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive e di culto. Art. 82, cc. 6 e 7

Ai sensi dell’art. 82, c. 6 gli immobili posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali del Terzo settore di cui all’art. 79, c. 5, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’ art. 16, c. 1, lett. a), L. 222/1985 (attività di religione o di culto), sono esenti dall’imposta municipale propria e dal tributo per i servizi indivisibili (abolito dal 2020). Sono soggetti ad imu ed altri tributi locali gli immobili posseduti dai partiti politici, i quali restano comunque assoggettati all’imposta indipendentemente dalla destinazione d’uso dell’immobile [art. 7, c. 1, lett. i), del D. Lgs. 504/1992].

Affinché gli immobili non siano destinatari delle imposte locali, l’art. 82, c. 6 richiede che si verifichino tre condizioni:

  1. L’agevolazione spetta solo agli ETS non commerciali.
  2. Gli immobili devono essere destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività con modalità non commerciali
  3. Le attività che danno luogo all’esenzione sono esclusivamente quelle richiamate dalla norma (assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive e di culto)

Per i tributi diversi dall’IMU e dalla TASI, il c. 7 dell’art. 82 prevede la facoltà per i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni di deliberare, nei confronti degli ETS che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale, la riduzione o l’esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti.  La disposizione è riferita ai soli enti del Terzo settore che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale, di conseguenza non si applica alle cooperative sociali e alle imprese sociali. Attenzione Ai sensi dell’art. 88 D. Lgs. 117/2017, questa agevolazione rientra nei limiti degli aiuti cosiddetti “de minimis” e del regolamento UE 1408/2013 della Commissione europea.

Dall’imposta sugli intrattenimenti

Per gli ETS è prevista l’esenzione dall’imposta sugli intrattenimenti in presenza di alcune condizioni ed esenzione dalle tasse sulle concessioni governative per gli enti beneficiari. Inoltre, le Regioni e le Province autonome possono prevedere l’esenzione da Irap per gli ETS beneficiari della norma. Art. 82, cc. 8, 9 e 10

Ai sensi dell’art. 82, c. 9 gli ETS, incluse le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società, sono esenti dall’imposta sugli intrattenimenti per le attività indicate nella tariffa allegata al D.P.R. 640/1972, a condizione che siano svolte occasionalmente o in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione e che dell’attività sia data comunicazione, prima dell’inizio di ciascuna manifestazione, alla SIAE.

IRAP

Il c. 8 dell’art. 82 prevede che le Regioni e le Province autonome possano disporre nei confronti degli ETS, incluse le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società, la riduzione o l’esenzione dall’Imposta regionale sulle attività produttive. Attenzione Ai sensi dell’art. 88 del D. Lgs. 117/2017, questa agevolazione rientra nei limiti degli aiuti cosiddetti “de minimis” e del regolamento UE 1408/2013 della Commissione europea.

Tassa sulle concessioni governative

L’ultimo comma dell’art. 82 prevede per gli ETS, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società, l’esenzione dalle tasse sulle concessioni governative per i provvedimenti amministrativi e gli altri atti elencati nella tabella prevista dal D.P.R. 641/1972.

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