A partire dal 1° gennaio 2024 si estende l’obbligo di emissione della fattura elettronica a tutti i contribuenti in regime agevolato forfetario che, per soglia di ricavi o compensi inferiore ad € 25.000 nel 2021, sono rimasti esclusi dall’obbligo a partire dal 1° luglio 2022.
Obbligo di emissione della fattura elettronica
Per i contribuenti in regime agevolato forfetario sono state di recente introdotte importanti modifiche in materia di obblighi di emissione della fattura elettronica. Di fatto, il precedente esonero dall’emissione del documento elettronico è stato superato con l’art. 18, commi 2 e 3, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, il quale, abrogando quanto disposto dall’art.1 comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, ha introdotto l’obbligo di emissione di fattura elettronica:
- A partire dal 1° luglio 2022 per tutti i contribuenti in regime forfetario che nell’anno 2021 avessero conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, superiori ad € 25.000;
- A partire dal 1° gennaio 2024 per tutti gli altri, indipendentemente da ricavi e compensi conseguiti nell’anno 2022.
Pertanto, come indicato anche nella recente Circolare 32/E del 5 dicembre 2023, i contribuenti che hanno emesso fattura elettronica a partire dall’anno 2022 hanno continuato anche nell’anno 2023 ad emettere il documento in formato elettronico, mentre, per chi non era tenuto in quanto al di sotto delle soglie indicate, l’obbligo decorre a partire da gennaio 2024.
Ne consegue che, a partire da tale data, tutti i contribuenti in regime forfetario dovranno emettere fatture in formato elettronico continuando, tuttavia, ad indicare nel documento i riferimenti di legge al regime agevolato. Per questi contribuenti, inoltre, il bollo di € 2,00 previsto per le operazioni di importo superiore ad € 77,47, diventa virtuale e dovrà essere pertanto versato tramite l’apposita area “fatture e corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate, oppure tramite modello F24 alle seguenti scadenze ed indicando i codici tributo di seguito riportati:
TRIMESTRE | SCADENZA DI VERSAMENTO | CODICE TRIBUTO |
1° | 31 MAGGIO | 2521 |
2° | 30 SETTEMBRE | 2522 |
3° | 30 NOVEMBRE | 2523 |
4° | 28 FEBBRAIO dell’anno successivo | 2524 |
Rispetto alle indicate scadenze occorre Inoltre ricordare che, il versamento di quanto dovuto per il 1° trimestre, può essere posticipato al 30 di settembre in caso di importo da versare inferiore ad € 5000. Ed ancora anche il versamento del 30 di settembre insieme alla precedente scadenza di maggio, possono essere versati entro il 30 di novembre quando l’importo risulti complessivamente inferiore ad € 5.000.
Le prestazioni sanitarie
Per quanto riguarda le prestazioni sanitarie rese nei confronti del paziente finale ricordiamo che, in base alle indicazioni del Garante sulla Privacy con il D.L. 23 ottobre 2018 n. 119 era stato disposto l’assoluto divieto di emissione del documento in formato elettronico. Non da ultimo il Decreto Milleproroghe n. 198/2022 ha stabilito che tutte le prestazioni sanitarie che possono essere trasmesse al Sistema TS, anche in caso di opposizione del cliente, non possono essere oggetto di emissione di fattura elettronica. Il divieto si applica anche alle prestazioni rese nei confronti di pazienti da soggetti non obbligati all’invio dati al Sistema TS, nonché alle prestazioni “miste”, ovvero rappresentate sia da spese sanitarie sia da voci di spesa non sanitarie da inviare al Sistema TS con la dicitura “altre spese”.
Tale disposizione di divieto ha valore fino al 31/12/2023, tuttavia, in ragione dell’ancora irrisolto problema della tutela della Privacy del paziente, si presume che, in assenza di una ufficiale proroga, il divieto si estenda anche a tutto il 2024.
Rimangono comunque obbligati all’emissione della fattura elettronica i contribuenti che, oltre alle prestazioni sanitarie, effettuano prestazioni che non sono rese nei confronti del paziente finale, quali:
- Attività di formazione e docenze;
- Perizie e consulenze;
- Fatture verso altri titolari di Partita IVA per collaborazioni;
- Fatture per la cessione di beni strumentali;
- Fatture verso la Pubblica Amministrazione.
Operazioni con l’estero
Per quanto riguarda le operazioni con l’estero occorre ricordare che, a partire dal 1° luglio 2022 i dati delle cessioni di beni o prestazioni di servizi rese o ricevute da soggetti esteri, devono essere trasmessi telematicamente tramite il canale SDI e nel formato della fatturazione elettronica (esterometro). L’obbligo non sussiste in presenza di bolla doganale o di fattura elettronica emessa o ricevuta.
Pertanto, anche per il contribuente in regime forfetario obbligato alla fatturazione elettronica a partire dalla medesima data, è previsto l’obbligo di invio dei dati della prestazione resa nei confronti del cliente estero tramite il canale SDI e nel formato della fattura elettronica.
Per quanto riguarda infine le operazioni di acquisto di beni o servizi dall’estero il contribuente forfetario con obbligo di fatturazione elettronica dal 1° luglio 2022 deve procedere all’invio dei dati come sopra indicato, utilizzando quindi il formato xml dell’autofattura elettronica con tipo documento TD17 in caso di acquisto di servizi dall’estero, TD18 per acquisto di beni intracomunitari e TD19 per acquisti interni di beni da fornitori esteri.
Dott.ssa Francesca Sparano
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