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Analizzeremo i seguenti casi:

  1. Prestazioni di servizi effettuati dal soggetto italiano nei confronti di clienti/committenti residenti in Paesi UE o extra UE.
  2. Prestazioni di servizi ricevuti dal soggetto italiano da fornitori residenti in Paesi UE o extra UE.

Rubrica GBsoftware a cura dello Studio Mancini

Prestazioni generiche di servizi effettuati dal soggetto italiano nei confronti di clienti/committenti esteri

Si tratta di prestazioni generiche effettuate verso clienti non residenti in Italia. Esse dovranno essere fatturate:

  • Senza iva nei confronti del soggetto impresa non residente
  • Con assoggettamento a iva nei confronti del soggetto non residente privato (non operante come impresa).

Soffermiamoci sulla prestazione di servizi verso clienti imprenditori non residenti in Italia. Il soggetto italiano dovrà:

  • Emettere fattura fuori campo iva ai sensi dell’art. 7-ter dpr 633/72 entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione;
  • Evidenziare in fattura la dicitura “inversione contabile” specificando anche, secondo la normativa nazionale, art. 7-ter D.P.R. 633/1972);
  • Applicare la marca da bollo da 2 euro, se l’ammontare fatturato supera i 77,47 euro;
  • Dichiarare la fattura nel modello Intrastat cessioni servizi;
  • Emettere fattura cartacea al committente non residente e includere tale fattura nell’esterometro entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento; oppure, emettere fattura cartacea al cliente non residente e inviarne un esemplare in formato elettronico al sistema d’interscambio con codice destinatario XXXXXXX; in tale caso non è richiesto l’esterometro.

Prestazioni generiche di servizi ricevuti da fornitori esteri

Fornitori esteri non identificati in Italia

Il soggetto italiano che riceve fattura dal fornitore UE dovrà:

  • Numerare la fattura del fornitore UE e integrarla con l’applicazione dell’iva;
  • Annotare la fattura, entro il 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura e con riferimento al mese di ricevimento, distintamente nel registro iva acquisti e nel registro iva vendite;
  • Dichiarare la fattura nel modello Intrastat acquisti servizi;
  • Presentare l’esterometro entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento;
  • Emettere autofattura entro il 15 del secondo mese successivo all’effettuazione dell’operazione, in caso di mancata ricezione della fattura.

Il soggetto italiano che riceve fattura dal fornitore extra UE dovrà:

  • Emettere autofattura (che, come tutte le fatture, dovrà essere in formato elettronico)
  • Annotare l’autofattura nel registro iva acquisti e nel registro iva vendite entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione e con riferimento al mese di effettuazione dell’operazione.

Fornitori esteri identificati in Italia

Si tratta di soggetti fornitori non residenti in Italia ma ivi identificati con partita iva italiana oppure tramite rappresentante fiscale in Italia. In tali casi il soggetto italiano che acquista la prestazione dovrà:

  • Integrare la fattura del fornitore estero o, in mancanza, del rappresentante fiscale;
  • Presentare l’esterometro entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.

Dott.ssa Manuela Mancini

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