L’art. 16-bis del Testo Unico delle imposte sui redditi disciplina le detrazioni in materia di interventi finalizzati al recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, disponendo le percentuali di detrazione, il limite massimo di spesa e la tipologia di intervento agevolabile.
La detrazione per essere fruita deve essere supportata da idonea documentazione comprovante l’assolvimento degli adempimenti previsti dalla normativa vigente.
Percentuale di detrazione e limite massimo di spesa
L’art. 16-bis del Testo Unico delle imposte sui redditi (d.P.R. del 22 dicembre 1986, n. 917) dispone in materia di detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici come segue:
“Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi […]”.
In base alla disposizione sopra enunciata, pertanto, le detrazioni per i menzionati interventi sono calcolate nella misura del 36% per un importo massimo di spesa pari ad € 48.000. A tal riguardo, però, è necessario ricordare che l’art.11 comma 1 del Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, ha portato le soglie indicate al 50% e ad € 96.000, per quanto riguarda rispettivamente la percentuale di detraibilità ed il limite massimo di spesa agevolabile per le spese sostenute tra il 26 giugno 2012 ed il 30 giugno 2013. L’innalzamento dei limiti è stato quindi prorogato di anno in anno dalla normativa successivamente intervenuta. Più di recente, la Legge di Bilancio 2022 (legge n. 234 del 30 dicembre 2021) ha, a tal riguardo, disposto la proroga dell’agevolazione con le soglie maggiorate fino all’anno di imposta 2024.
La detrazione come sopra calcolata viene suddivisa in dieci quote annuali di pari importo come conseguenza dell’inserimento delle spese sostenute nella “Sezione III A” del “Quadro RP” del modello Redditi Persone Fisiche e del “Quadro E” del Modello 730.
Beneficiari della detrazione
In base a quanto specificato dalla Circolare del 24/02/1998 n. 57 del Ministero delle Finanze al Paragrafo 2:
“[…] si deve ritenere che possano fruire della detrazione tutti i soggetti passivi dell’Irpef, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi […]”.
Nello specifico possono fruire delle detrazioni per interventi finalizzati al recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici:
- I proprietari o nudi proprietari;
- I titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
- I soci di cooperative (proprietà divisa o indivisa);
- I titolari di imprese individuali per immobili non strumentali e non merce;
- I soci di società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e le imprese familiari;
- I locatari e comodatari;
- I familiari conviventi;
- Il coniuge separato a cui è stato assegnato l’immobile intestato all’altro coniuge;
- I conviventi di fatto;
- Il futuro acquirente a condizione che il preliminare di vendita dell’immobile sia stato registrato.
Inoltre, occorre rilevare che in caso di cessione dell’immobile le rate di detrazione ancora non fruite si trasferiscono all’acquirente salvo diverso accordo tra le parti, mentre nell’ipotesi di decesso dell’avente diritto la detrazione passa all’erede che mantiene la detenzione materiale e diretta del bene.
Interventi agevolabili
Gli interventi agevolabili effettuati sulla singola unità immobiliare sono riconducibili ai seguenti:
- Manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo;
- Ristrutturazione edilizia;
- Ricostruzione di immobili danneggiati per eventi calamitosi in caso di dichiarazione di stato di emergenza;
- Abbattimento delle barriere architettoniche o interventi finalizzati a favorire la mobilità di soggetti disabili;
- Interventi per la prevenzione di atti illeciti;
- Opere di cablatura di edifici e di contenimento di inquinamento acustico;
- Lavori finalizzati al risparmio energetico;
- Bonifica dell’amianto oppure opere per la riduzione di incidenti domestici.
Per quanto riguarda gli interventi effettuati sulle parti comuni condominiali, oltre a quanto sopra elencato, si ricorda che risultano agevolabili anche le spese relative ad opere di manutenzione ordinaria quali, a titolo di esempio, il rifacimento dell’intonaco, la tinteggiatura delle pareti e la sostituzione di pavimenti.
Infine, per gli interventi finalizzati all’adozione di misure antisismiche, occorre fare riferimento alla disciplina specifica che dispone delle detrazioni in materia di “Sisma bonus”, mentre per le opere di abbattimento delle barriere architettoniche sono previste diverse percentuali di detrazione nella misura del 75% per l’anno 2022 e del 110% per le spese sostenute nell’ambito della normativa in materia di “Superbonus”.
Adempimenti
Il contribuente che vuole fruire delle detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio deve porre in essere i seguenti adempimenti necessari ed obbligatori per poter beneficiare dell’agevolazione:
- Pagamento e documentazione delle spese sostenute: Il pagamento degli interventi deve essere effettuato mediante “bonifico dedicato”, ovvero completo del riferimento normativo all’art. 16-bis TUIR nella causale, del codice fiscale del beneficiario della detrazione e del codice fiscale o numero di patita IVA del beneficiario del pagamento;
- Comunicazione alla ASL di competenza: L’obbligo di comunicazione all’Azienda Sanitaria Locale di competenza risponde alla normativa in materia di sicurezza nei cantieri ed è obbligatoria quando la medesima disciplina lo prevede;
- Invio dei dati all’ENEA: l’art.1 comma 3 della L. 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018) ha introdotto l’obbligo di invio dei dati all’ENEA per gli interventi che comportano un risparmio energetico e l’utilizzo di fonti rinnovabili. L’Agenzia delle Entrate ha però successivamente chiarito, nella Circolare 46/E del 18 aprile 2019, che l’omessa o la tardiva comunicazione all’ENEA non comporta la perdita del diritto alla detrazione.
Infine, occorre ricordare che, in caso di interventi effettuati su parti comuni condominiali, l’onere di porre in essere gli adempimenti necessari sopra menzionati ricade sull’amministratore di condominio e non sul singolo condomino. Quest’ultimo, per beneficiare della detrazione, dovrà disporre di apposita dichiarazione dell’amministratore completa delle informazioni relative alla quota da lui versata.
In generale si ricorda comunque che, tanto per i lavori sulla singola unità immobiliare quanto per quelli sulle parti comuni condominiali, ricorre l’obbligo di conservare i documenti che attestano il diritto alla detrazione fino a decorrenza dei termini per l’accertamento.
Dott.ssa Francesca Sparano
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