La valorizzazione dei componenti non finanziari, in particolare il volontariato nelle realtà non commerciali e la modalità di rilevazione ha rappresentato dal 2002 un tema dibattuto dal punto di vista tecnico. Il Principio Contabile OIC 35 è intervenuto per risolvere la questione gettando le basi per una valutazione organica delle varie realtà, partendo dai criteri derivati dal mondo delle imprese e prevedendo la facoltatività dell’imputazione dei componenti figurativi.
Il legislatore ha previsto per gli enti di cui all’art. 13, c. 1 del D. Lgs. 117/2017 (con entrate superiori a € 220.000) la possibilità di indicare in calce al rendiconto gestionale costi e proventi valorizzati oltre alla necessità di illustrare nella relazione di missione quanto imputato, attraverso un prospetto dei costi e dei proventi figurativi. Gli ETS di cui all’art. 13, c. 2 del D. Lgs. 117/2017 (con entrate non superiori a € 220.000,00) devono, anche al di fuori dell’eventuale opzione, la necessità di dare evidenza delle modalità tramite cui l’ente ha soddisfatto il test di secondarietà previsto per le eventuali attività diverse. L’OIC 35 prevede inoltre una prima classificazione di costi e proventi figurativi, oltre ai criteri base di misurazione.
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Podcast GBsoftware a cura del Dott.ssa Paparusso
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Componenti figurativi
I costi e i proventi figurativi sono quei componenti economici di competenza dell’esercizio che non rilevano ai fini della tenuta della contabilità, pur originando egualmente dalla gestione dell’ente. Un esempio di costi figurativi è dato dall’impiego di volontari iscritti nel registro di cui all’art. 17 del D. Lgs. 117/2017. Altri costi e ricavi figurativi sono:
- Costi figurativi relativi all’impiego di volontari iscritti nel registro di cui all’art. 17, c. 1 del D. Lgs. 2.08.2017, n. 117 e s.m.i.
- Erogazioni gratuite di denaro e cessioni o erogazioni gratuite di beni o servizi, per il loro valore normale.
- Differenza tra valore normale dei beni o servizi acquistati ai fini dello svolgimento dell’attività statutaria e loro costo effettivo di acquisto.
I componenti figurativi possono essere indicati nel prospetto illustrativo di costi e proventi figurativi, se riportati in calce al rendiconto gestionale. Inoltre il prospetto è accompagnato da una descrizione dei criteri utilizzati per la valorizzazione degli elementi di cui agli alinea precedenti.
L’esposizione dei costi figurativi relativi all’impiego dei volontari non occasionali quelli individuati nel punto 22 della relazione di missione, è calcolata attraverso l’applicazione, alle ore di attività di volontariato effettivamente prestate, della retribuzione oraria lorda prevista per la corrispondente qualifica dai contratti collettivi di cui all’art. 51 del D. Lgs. 15.06.2015, n. 81.
Per quanto attiene la cessione dei beni e servizi devono essere misurate al loro “valore normale”. La dizione di origine tributaria configura nella sostanza, ai fini della misurazione in bilancio, un fair value da considerare in relazione alle previsioni ordinariamente contenute in particolare nell’art. 9 del TUIR.
Apporto del volontariato
La nota n. 18244 emanata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 30.11.2021 si sofferma, nella Sezione B) “Apporto del Volontariato”, su talune significative problematiche in materia di gestione e determinazione dell’apporto volontaristico negli enti del Terzo settore (Ets) e, in particolare, nelle Organizzazioni di Volontariato (Odv) e nelle Associazioni di promozione sociale (Aps) alla luce delle previsioni del Codice del Terzo settore e dei successivi pronunciamenti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS).
Il calcolo del rapporto volontariato dipendenti ai fini della compatibilità della struttura dell’ente nelle APS ed ODV, indicato nel punto b.1 della nota del 18244 del MLPS, è disciplinato dal D. Lgs. 117/2017 il quale fissa parametri specifici per la corretta qualificazione degli Enti, a cui sono riservate rispettivamente le sezioni a) e b) del RUNTS, con l’apporto fondamentale dell’attività volontaristica dei propri associati diretti o indiretti.
La rilevanza agisce sulla misurazione dei limiti di cui agli artt. 33, cc. 1 e 36, ultimo comma (“in ogni caso, il nu-mero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari”).
L’ente può optare per il criterio capitario (“criterio per teste”) o per il criterio delle ore di attività prestate. Il MLPS propende per il “criterio capitario”, ritenuto meno gravoso per gli enti di piccole dimensioni e maggiormente in linea con il disposto normativo.
L’onere amministrativo del calcolo risulta giustificato sia dalla volontarietà della misurazione sia dalla necessità di dover effettuare un calcolo su base monetaria preciso, valore che può essere anche indicato nel bilancio dell’ente nell’apposito prospetto in calce al rendiconto gestionale (D.M. 5.03.2020 – OIC 35)
Trattamento contabile
La commissione CNDCED riteneva iscrivibili in bilancio (al loro valore di mercato) le sole attività volontaristiche rappresentative di servizi specializzati, con iscrizione possibile solo in caso di valore che fosse stato determinabile con attendibilità. Invece il gruppo di lavoro del Consiglio Nazionale Ragionieri considerava il volontariato rilevabile nel bilancio (a valore di mercato), indipendentemente dal fatto che questo si riferisse a servizi specializzati o non specializzati, in quanto le prestazioni avrebbero egualmente richiesto il sostenimento di un costo, al rispetto dei seguenti requisiti:
- rilevazione attraverso un affidabile sistema di controllo delle presenze dei volontari;
- valutazione a valore equo, con riferimento a salari e stipendi erogati ai dipendenti dell’ente.
L’oic 35 ha previsto l’inserimento di costi ed entrate figurative è del tutto facoltativo per l’Ente. I componenti figurativi rappresentano una integrazione delle movimentazioni finanziarie riportate in contabilità. I costi complessivi tengono conto anche di quanto riportabile quale costo figurativo. Le operazioni che generano un costo figurativo individuano contestualmente una erogazione liberale ricevuta, comportando anche l’iscrizione di un provento figurativo. Secondo l’oic la valutazione dei rispetto dei limiti previsti dal d.m 107/2021 per le attività diverse può essere valutata anche rispetto ai costi sostenuti nell’ente comprensivi di quelli figurativi.
Le attività diverse di cui all’art. 6 del D. Lgs. 3.07.2017, n. 117 si considerano secondarie rispetto alle attività di interesse generale qualora, in ciascun esercizio, ricorra una delle seguenti condizioni:
- a. I relativi ricavi non siano superiori al 30% delle entrate complessive dell’ente del Terzo settore;
- b. I relativi ricavi non siano superiori al 66% dei costi complessivi dell’ente del Terzo settore.
Nel documentare, ai sensi dell’art. 13, c. 6 del D. Lgs. 3.07.2017, n. 117, il carattere secondario delle attività di cui all’art. 6 del medesimo decreto, l’organo di amministrazione dell’ente del Terzo settore evidenzia il criterio a tal fine utilizzato tra quelli di cui al c. 1.
Ai fini del computo della percentuale di cui al c. 1, lett. b), rientrano tra i costi complessivi dell’ente del Terzo Settore anche:
- a. I costi figurativi relativi all’impiego di volontari iscritti nel registro di cui all’art. 17, c. 1 del D. Lgs. 3.07.2017, n. 117, calcolati attraverso l’applicazione, alle ore di attività di volontariato effettivamente prestate, della retribuzione oraria lorda prevista per la corrispondente qualifica dai contratti collettivi, di cui all’art. 51 del D. Lgs. 15.06.2015, n. 81;
- b. Le erogazioni gratuite di denaro e le cessioni o erogazioni gratuite di beni o servizi, per il loro valore normale;
- c. La differenza tra il valore normale dei beni o servizi acquistati ai fini dello svolgimento dell’attività statutaria e il loro costo effettivo di acquisto.
Ai fini del computo delle percentuali di cui al c. 1 non sono considerati, né al numeratore né al denominatore del rapporto, i proventi e gli oneri generati dal distacco del personale degli enti del Terzo Settore presso enti terzi.
In linea generale ad un costo figurativo corrisponde un provento figurativo l’OIC 35 prevede anche la possibilità di effettuare una valutazione su un doppio canale, considerando:
- il costo del servizio basato sulle indicazioni ministeriali;
- il provento figurativo, secondo il valore attribuito dal mercato alla prestazione, ove riscontrabile con i canoni previsti dall’art. 9 del TUIR
La rappresentazione in bilancio
Se l’ente opta per la rappresentazione facoltativa in bilancio delle componenti figurative, occorre rispettare tutte le previsioni in materia. Se il parametro del costo complessivo viene utilizzato al fine di documentare la secondarietà delle attività diverse l’esposizione in bilancio è di fatto obbligatoria.
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