I titoli emessi da stati sovrani, le obbligazioni emesse da enti pubblici, da società finanziarie e da altre società, nonché i titoli a questi assimilabili come i titoli strutturati, ovvero i titoli ibridi, costituiti dalla combinazione di un titolo primario e di uno strumento finanziario derivato, detto derivato incorporato, sono contemplati dall’OIC n. 20 e dal codice civile.
Per quanto riguarda i titoli strutturati occorre precisare che lo scorporo della componente derivata e la contabilizzazione della medesima è regolarizzata nell’OIC 32 relativo agli Strumenti finanziari derivati.
Classificazione dei titoli di debito all’interno dello stato patrimoniale
I titoli di debito sono inseriti nello stato patrimoniale nell’attivo immobilizzato o nell’attivo circolante. La classificazione stabilita dall’articolo 2424 del codice civile è indicata di seguito:
- i titoli immobilizzati sono indicati nella voce BIII3) “altri titoli”;
- i titoli non immobilizzati sono indicati nella voce CIII6) “altri titoli”.
La classificazione all’interno dell’attivo immobilizzato o dell’attivo circolante dipende dalla destinazione del titolo poiché i titoli destinati a conservarsi durevolmente nel patrimonio aziendale devono essere iscritti tra le immobilizzazioni, gli altri titoli devono essere iscritti nell’attivo circolante. Per stabilire il caso in cui un titolo permane durevolmente nel patrimonio della società occorre considerare le peculiarità dello strumento, la determinazione della direzione aziendale e la concreta capacità della società di conservare i titoli per un periodo esteso di tempo.
Componenti economiche dei titoli immobilizzati
Con riferimento alle componenti economiche dei titoli immobilizzati occorre sottolineare che la voce C16b) “altri proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni” contiene:
- gli interessi attivi di competenza economica dell’esercizio su titoli immobilizzati comprendenti l’eventuale quota di scarto o premio di sottoscrizione e di negoziazione maturata nell’esercizio;
- i premi conseguiti per sorteggio di obbligazioni.
Per quanto riguarda gli utili o le perdite che derivano dalla compravendita di titoli prima della loro naturale scadenza, cioè la differenza tra il valore contabile del titolo inserito tra le immobilizzazioni finanziarie e il prezzo di vendita, si annotano alternativamente:
- nella voce C16b) “altri proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni”;
- nella voce C17 “interessi e altri oneri finanziari”.
L’eventuale svalutazione di titoli immobilizzati derivante da una diminuzione duratura di valore rispetto al costo d’acquisto è indicata nella voce D19b) “svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni” mentre il possibile ripristino di valore è inserito nella voce D18b) “rivalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni”.
Componenti economiche dei titoli non immobilizzati
Gli interessi attivi che maturano sui titoli non immobilizzati sono indicati nella voce C16c) “altri proventi finanziari da titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni”.
Gli utili o le perdite derivanti dalla compravendita di titoli non immobilizzati, cioè la differenza tra il valore contabile e il prezzo di cessione, si iscrivono, nella voce C16c) “altri proventi finanziari da titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni”, nel caso di componenti positivi; nella voce C17 interessi e altri oneri finanziari”, nel caso di componenti negativi.
La possibile svalutazione dei titoli di debito non immobilizzati è indicata alla voce D19c) “svalutazioni di titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie” mentre la ripresa di valore è imputata a conto economico alla voce D18c) “rivalutazioni di titoli iscritti all’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni”.
I titoli di debito sono inseriti in bilancio nel momento in cui si realizza la consegna del titolo, cioè la data di regolamento, e sono iscritti al costo di acquisto, o costo di sottoscrizione.
Titoli immobilizzati e non immobilizzati
In base all’art. 2426, comma 1, n. 1 del codice civile prescrive che “…le immobilizzazioni rappresentate da titoli sono rilevate in bilancio con il criterio del costo ammortizzato, ove applicabile” e l’art. 2426, comma 1, n. 9 c.c. prevede che “…i titoli… che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al costo di acquisto, calcolato secondo il numero 1), ovvero al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, se minore…”.
Il metodo del costo ammortizzato non si utilizza per quei titoli i cui rendimenti non siano precisabili come, per esempio, i titoli strutturati ed i titoli irredimibili.
Nel caso in cui sia applicato il metodo del costo ammortizzato si ingloberanno i costi di transazione, le probabili commissioni attive e passive e tutte le differenze tra valore iniziale e valore nominale a scadenza con il criterio dell’interesse effettivo, che comporta che tali costi siano ammortizzati in tutta la durata attesa del titolo. Secondo tale criterio, il tasso di interesse effettivo è calcolato al momento della rilevazione iniziale del titolo ed è poi impiegato per la sua valutazione successiva.
La valutazione dei titoli immobilizzati
Dopo la rilevazione iniziale occorre utilizzare un procedimento per determinare il valore dei titoli, da indicare in bilancio, stimati al costo ammortizzato; tale procedimento è il seguente:
- individuare l’ammontare degli interessi calcolati, utilizzando il criterio del tasso di interesse effettivo, sul valore contabile del titolo all’inizio dell’esercizio, oppure alla data di rilevazione iniziale nel caso in cui essa sia più recente;
- i suddetti interessi devono essere aggiunti al valore contabile del titolo;
- successivamente occorre sottrarre gli incassi per interessi e capitale avvenuti nel periodo;
- sottrarre le possibili perdite durevoli di valore sui titoli.
Tale valore è pari al valore attuale dei flussi finanziari futuri attesi scontati al tasso di interesse effettivo.
La perdita durevole di valore dei titoli immobilizzati
La perdita durevole di valore di un titolo immobilizzato si verifica nel caso in cui, la società prevede, con ragionevole certezza, di non poter più incassare integralmente i flussi di cassa previsti dal contratto.
Esistono alcuni eventi che rappresentano la spia del danneggiamento duraturo della solvibilità dell’emittente, indicati di seguito:
- ritardato o mancato pagamento di quote capitale o interessi, tranne il caso in cui sia stabilito contrattualmente che l’emittente possa ritardare il pagamento senza che ciò comporti inadempimento contrattuale;
- ristrutturazione del debito;
- valore di mercato del titolo ostinatamente inferiore al valore di registrazione in bilancio;
- indicatori economico-patrimoniali e finanziari dell’emittente che facciano ritenere probabile un pagamento parziale dei flussi finanziari del titolo sia per quanto riguarda gli interessi sia per il rimborso del capitale alla scadenza. Tali indicatori sono sfruttati soprattutto per i titoli non quotati poiché per essi occorre utilizzare tutti le informazioni adoperabili per verificare la presenza di un eventuale deterioramento duraturo delle condizioni economico-patrimoniali e finanziarie della società;
- evento di default;
- ammissione a procedure concorsuali.
Per calcolare l’importo della perdita di valore alla data di bilancio occorre effettuare la differenza tra il valore contabile, in assenza di diminuzione di valore, e il valore attuale dei flussi finanziari futuri stimati, diminuito degli importi difficilmente incassabili, ottenuto adoperando il tasso di interesse effettivo originario.
La perdita durevole di valore comporta una rettifica completamente attribuita all’esercizio in cui è rilevata nella voce D19b) “svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni”.
La valutazione dei titoli non immobilizzati
I titoli non immobilizzati sono valutati al minor valore fra il costo ammortizzato e il valore di realizzazione ricavabile dall’andamento del mercato.
Successivamente alla rilevazione iniziale, il procedimento per calcolare il valore dei titoli valutati al costo ammortizzato da iscrivere in bilancio è il seguente:
- individuare l’importo degli interessi calcolati con il criterio del tasso di interesse effettivo sul valore contabile del titolo all’inizio dell’esercizio oppure, nel caso in cui essa sia più recente, alla data di rilevazione iniziale;
- aggiungere l’importo dei suddetti interessi al precedente valore contabile del titolo;
- sottrarre gli incassi per interessi e capitale intervenuti nel periodo;
- sottrarre le possibili svalutazioni sui titoli.
La normativa del codice civile relativa ai titoli di debito
Di seguito sono indicati alcuni dei principali articoli del codice civile che trattano dell’aspetto contabile dei titoli di debito.
L’articolo 2423, comma 4 stabilisce: “Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione”.
L’articolo 2426, comma 1, numero 1 indica che: “le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto. Può comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato; con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi; le immobilizzazioni rappresentate da titoli sono rilevate in bilancio con il criterio del costo ammortizzato, ove applicabile”.
In base all’articolo 2426, comma 1, numero 3: “l’immobilizzazione che, alla data della chiusura dell’esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i nn. 1 e 2 deve essere iscritta a tale minore valore. Il minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata; questa disposizione non si applica a rettifiche di valore relative all’avviamento”.
L’articolo 2426, comma 1, numero 9 stabilisce che: “le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al costo di acquisto o di produzione, calcolato secondo il n.1), ovvero al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, se minore; tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi. I costi di distribuzione non possono essere computati nel costo di produzione”.
L’articolo 2426, comma 1, numero 10 delibera che: “il costo dei beni fungibili può essere calcolato col metodo della media ponderata o con quelli: “primo entrato, primo uscito” o: “ultimo entrato, primo uscito”; se il valore così ottenuto differisce in misura apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell’esercizio, la differenza deve essere indicata, per categoria di beni, nella nota integrativa”.
Dott.ssa Milena Barreca – Dottore Commercialista
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