ICI ENC, Sconto in fattura, CU 2023 detrazione figli – Ep.17 del 06/03/2023
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ICI ed ENC
Partiamo dall’ICI e degli enti non commerciali. Infatti, la Commissione Europea, con un comunicato stampa del 3 marzo 2023, ha reso noto che è stato ordinato all’Italia di recuperare gli aiuti di Stato illegali concessi ad alcuni enti non commerciali, sotto forma di esenzione dall’ICI. La decisione scaturisce da una sentenza della Corte di Giustizia Europea del 2018, del 6 novembre, dove appunto era stata annullata la precedente decisione del 2012.
Già dal 2012, quindi, la Commissione era intervenuta per affermare che l’esenzione ICI per gli enti non commerciali, prevista dal vecchio decreto ICI, il decreto legislativo 504 del 1992 all’articolo 7 comma 1 lettera I, era incompatibile con la disciplina sugli aiuti di Stato comunitaria. Questo perché andava a favorire alcune entità commerciali che esercitavano attività economiche a scapito di altri.
E quindi avrebbe dovuto, diciamo già all’epoca, andare a individuare i beneficiari e appunto ordinare la restituzione degli aiuti ricevuti, ma all’epoca non era possibile individuarli a causa di un problema di non diciamo corrispondenza tra banche dati fiscali e catastali. Oggi invece, con tutta una serie di autocertificazioni con la dichiarazione IMU enti non commerciali, è possibile andare a individuare quegli enti. E quindi, la Commissione Europea ordina all’Italia di andare a recuperare tutti questi aiuti fruiti sotto forma di esenzione dall’ICI.
Sconto in fattura
Ricordiamo poi l’interpello 238 del 3 marzo, con il quale si tratta il tema dello sconto in fattura. Si tratta di una detrazione al 50%, dove il fornitore degli impianti di climatizzazione e fotovoltaico ha erroneamente applicato lo sconto solo sul saldo della fattura. In realtà, poi, l’Agenzia ci dice che, a prescindere dall’errore, dato che i requisiti della detrazione sussistono, è possibile riconciliare la volontà delle parti con il contratto.
Quindi, l’opzione per lo sconto in fattura è stata concordata contrattualmente. Il contratto disciplina le modalità di fatturazione delle somme corrisposte e gli importi corrisposti sono tra loro riconciliabili, con un esame congiunto dell’accordo delle fatture dei bonifici parlanti. Quindi, in sostanza, non è stata fruita una detrazione diversa da quella spettante da parte del cliente finale.
Lo sconto, sebbene applicato erroneamente solo al saldo e non anche all’acconto, può essere considerato in questo caso valido.
Lettera di attestazione con riferimenti al Codice della Crisi
Ricordiamo poi l’interpello 238 del 3 marzo, con il quale si tratta il tema dello sconto in fattura. Si tratta di una detrazione al 50% dove il fornitore degli impianti di climatizzazione di fotovoltaico ha erroneamente applicato lo sconto solo sul saldo della fattura. In realtà, poi, l’Agenzia ci dice che a prescindere dall’errore, dato che i requisiti della detrazione sussistono ed è possibile riconciliare intanto la volontà delle parti con il contratto.
Quindi, l’opzione per lo sconto in fattura è stata concordata contrattualmente. Il contratto disciplina le modalità di fatturazione delle somme corrisposte e gli importi corrisposti sono tra loro riconciliabili con un esame congiunto dell’accordo delle fatture dei bonifici parlanti. Quindi, in sostanza, non è stata fruita una detrazione diversa da quella spettante da parte del cliente finale.
Lo sconto, anche se applicato erroneamente solo al saldo e non anche all’acconto, può essere considerato in questo caso valido.
Con riferimento al Codice della Crisi, negli allegati al documento viene proposto un esempio in cui l’imprenditrice, appunto, nella rubrica dedicata, può essere ad esempio questa, dove si dice: vi confermiamo di non aver ricevuto comunicazione ai sensi dell’articolo 25 optis del Decreto Legislativo 14/2019 da parte del collegio sindacale, né segnalazioni da parte di creditori pubblici qualificate delle insolvenze, né comunicazioni da parte di banche intermediari finanziari ai sensi dell’articolo 25 decis del Codice della Crisi e dell’Insolvenza.
Quindi, in sostanza, viene fornito un esempio di paragrafo da inserire all’interno.
Si ricorda nel documento anche, per quanto riguarda il conflitto Russo-Ucraino, che nel testo, appunto da adattare poi con le proprie esigenze, è bene specificare anche la circostanza degli effetti di questo conflitto sul bilancio. Ad esempio, in un paragrafo si può dire: vi confermiamo di aver effettuato un’analisi degli impatti diretti e indiretti connessi al conflitto militare tra Russia e Ucraina sull’attività economica, sulla situazione finanziaria, sui risultati economici della società sulla base anche delle evidenze disponibili degli scenari configurabili e di aver considerato l’esito di questo nelle valutazioni effettuate con riferimento alla sussistenza del presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio al 31/12 del 2022.
Oppure, di aver fornito tutte le informazioni rilevanti relativi a questa analisi o di avervi comunicato qualsiasi cambiamento significativo ha portato ai nostri processi, controlli e procedure per fronteggiare gli effetti del conflitto e per presidiare rispetto da parte della società di misure restrittive del relativo sistema di sanzioni, adottate dalle autorità sovranazionali in rispetto al conflitto.
Quindi, vi invito ad andare a leggere questo documento di ricerca per aggiornare poi il bilancio e la lettera di attestazione da consegnare al revisore.
Tassa vidimazione libri sociali
Ricordiamo poi che il 16 marzo del 2023 scade il versamento della tassa di concessione governativa per i libri e per tutti gli altri registri che, per obbligo di legge o volontariamente, sono stati fatti bollare nei modi indicati, tranne quelle per la cui tenuta è prescritta soltanto dalle leggi tributarie.
Ora, la legge 383 del 2001 ci dice che sono soggetti obbligatoriamente a bollatura iniziale, oltre che a numerazione progressiva, i libri sociali obbligatori e ogni altro libro registro per i quali l’obbligo della bollatura sia previsto da norme speciali. Questo ce lo dice anche la circolare dell’Agenzia Entrate 92e del 2001. Il versamento che scade il 16 marzo interessa le società di capitali per le quali è riconosciuto un importo forfettario annuale, a prescindere dai libri o dai registri tenuti o dalle pagine. Oltre a società per azioni raccomandata per azioni Srl, sono obbligati al pagamento le società di capitali in liquidazione ordinaria o sottoposta a procedure concorsuali, purché vi sia l’obbligo di tenuta dei libri numerati e bollati, gli altri enti dotati di capitale o fondo di dotazione che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di un’attività commerciale e le società consortili.
La tassa è pari a 309,87 € se il capitale o il fondo di dotazione è inferiore o uguale a 516.456,90 €, e a 516,46 € se il capitale o il fondo di dotazione supera i 516.456,90 €. L’ammontare del capitale sociale di riferimento va verificato alla data del primo gennaio 2023. Eventuali variazioni che sono intervenute successivamente a questa data rilevano per la determinazione della tassa per l’anno successivo.
Ora le modalità di versamento sono diverse a seconda che la tassa corrisposta sia per il primo anno di attività o per gli anni successivi. Per quelle di nuova costituzione, il versamento va fatto con il bollettino di conto corrente postale intestato Agenzia Entrate centro operativo di Pescara, bollatura numerazione dei libri sociali, sul conto corrente 6700, prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività. Per gli anni successivi, con l’F24 col codice tributo 7085 e del periodo di riferimento l’anno 2023.
Tra l’altro, se vi sono dei crediti disponibili, questi possono essere utilizzati in compensazione per pagare la tassa vidimazione libri sociali. E naturalmente, la sanzione per l’omesso versamento della tassa è pari al 100%, fino a un massimo del 200%, in ogni caso non inferiore a 103,29 €.
Diciamo che per sanare l’omesso/tardivo versamento è necessario versare il 7085 e la sanzione ridotta col modello F23 per il ravvedimento operoso con il codice 678T codice ufficio RCC causale SZ e l’anno per cui sana la violazione.
In ogni caso, è importante ricordare che il versamento della tassa di concessione governativa per i libri è un obbligo previsto dalla legge e che il mancato rispetto di tale obbligo può comportare delle sanzioni economiche. Pertanto, è consigliabile prestare attenzione alle scadenze e alle modalità di pagamento previste, al fine di evitare problemi e costi aggiuntivi.
CU 2023 e detrazione per figli
Ricordiamo anche che quest’anno nella CU2023 è stata interessata una serie di novità, in particolare legate alla compilazione delle detrazioni per figli.
Il decreto 230 del 2021 ha introdotto, infatti, dal primo marzo 2022 l’assegno unico universale e ha modificato quella che la disciplina delle detrazioni per carichi di famiglia. Per quanto riguarda queste modifiche, dal primo marzo 2022 sono cessate le detrazioni per figli a carico minore di 21 anni. Inclusa anche le maggiorazioni delle detrazioni per coloro che hanno figli minori di 3 anni e per figli con disabilità, ed è stata abrogata la relazione per famiglie numerose, quelle in presenza di almeno quattro figli. Le novità hanno interessato anche le modalità di calcolo della detrazione e, in presenza di più figli, e quindi diciamo tutto questo si riflette sulla CU del 2023.
In particolare, Le Caselle 363, 364 e 365, quelle legate appunto alle detrazioni per famiglie numerose, credito riconosciuto per famiglie numerose, e il credito non riconosciuto per famiglie numerose, non cambiano. E quindi, il sostituto in queste deve fare attenzione alla disciplina applicabile, cioè quella in vigore fino al 28 febbraio 22. La novità riguarda invece la sezione dati relativi al coniuge ai familiari a carico, perché rispetto al modello dell’anno scorso viene richiesto di indicare il numero di mesi per i quali il figlio ha avuto un’età inferiore a 3 anni, da verificare nei mesi di gennaio è un 22. Nella colonna sei, denominata “spetta la detrazione per figli”, ricompresa tra gennaio e febbraio 22, nella nuova Colonna 9, e spetta la detrazione per figli di età uguale o superiore a 21 anni da marzo a dicembre 22 nella nuova colonna 10.
Quindi, non cambiano i punti 363, 364 e 365, ma attenzione alla compilazione per gli unici due mesi in cui era ancora valida il vecchio regime nella sezione dati relativi al coniuge e i familiari a carico.
Non mi resta che augurarvi un buon lavoro e ringraziarvi per l’attenzione.
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