Il 25 di ottobre prossimo scade il termine per integrare le dichiarazioni 730/2023 tramite il modello 730 integrativo.
Le dichiarazioni presentate con modello 730 entro la scadenza del 30 di settembre, con data effettiva lunedì 2 ottobre in ragione della coincidenza del termine con la giornata del sabato, possono essere integrate, in presenza di errori o di omissioni, con il modello 730 integrativo solo nell’ipotesi di una nuova liquidazione dell’imposta che comporti una variazione a favore del contribuente, oppure nel caso in cui si vogliano modificare i dati del sostituto di imposta che effettuerà il conguaglio.
Nozioni generali
Il giorno 30 settembre, con data effettiva lunedì 2 ottobre in ragione della coincidenza della scadenza con la giornata del sabato, è scaduto il termine per l’invio del Modello 730/2023, tanto per i contribuenti che hanno optato per l’invio diretto del modello precompilato, quanto per chi si è rivolto ad intermediari abilitati.
Pertanto, successivamente alla data indicata, i contribuenti che devono ancora presentare la dichiarazione dei redditi 2023 per l’anno di imposta 2022, hanno tempo fino al 30 di novembre per adempiere utilizzando il Modello Redditi Persone Fisiche.
Al contrario per i contribuenti che hanno presentato il modello 730 e, successivamente all’invio, si fossero accorti di aver omesso alcuni dati da indicare in dichiarazione, è possibile ricorrere a procedure di integrazione della dichiarazione originariamente inviata, tramite la compilazione di ulteriori modelli dichiarativi.
Il tipo di modello da utilizzare per apportare tali variazioni cambia a seconda delle conseguenze che l’integrazione comporta rispetto all’esito della liquidazione della dichiarazione originaria. Più nello specifico a seguito dell’integrazione si può definire per il contribuente una nuova liquidazione d’imposta in termini di:
- Un maggior credito o un minor debito (risultato a favore);
- Un minor credito o un maggior debito (risultato a sfavore).
Nell’ipotesi di variazioni a favore, il contribuente può ricorrere, per integrare il modello originariamente inviato, all’utilizzo dei seguenti modelli dichiarativi:
- Modello 730 integrativo da inviare entro il 25 di ottobre 2023 e da presentare tramite CAF o professionista abilitato;
- Modello Redditi Persone Fisiche da presentare:
- Entro il 30 novembre 2023 (Dichiarazione correttiva nei termini);
- Entro il termine di presentazione della dichiarazione 2024 ovvero dell’anno successivo (Dichiarazione integrativa);
- Entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (dichiarazione integrativa – art. 2, comma 8, del D.P.R. n. 322 del 1998).
Rispetto all’ultima ipotesi relativa all’integrazione del modello entro il quinto anno successivo all’invio del primo, occorre ricordare che il credito che scaturisce dalla nuova dichiarazione può essere utilizzato in compensazione di importi a debito scaturiti dalla dichiarazione del periodo di imposta successivo a quello di presentazione del modello integrativo stesso.
Nel caso invece di variazioni che comportino un risultato a sfavore del contribuente, ovvero un maggior debito o un minor credito, la variazione può essere apportata utilizzando esclusivamente il Modello Redditi Persone Fisiche, nelle tre modalità innanzi indicate, ovvero:
- Modello Redditi Persone Fisiche da presentare:
- Entro il 30 novembre 2023 (Dichiarazione correttiva nei termini);
- Entro il termine di presentazione della dichiarazione 2024 ovvero dell’anno successivo (Dichiarazione integrativa);
- Entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (dichiarazione integrativa – art. 2, comma 8, del D.P.R. n. 322 del 1998).
In tutti i casi innanzi indicati, comunque, nel caso in cui a seguito dell’integrazione scaturisca un maggior debito, sarà necessario versare la differenza d’imposta applicando sanzioni ed interessi in base a quanto disposto dalla disciplina in materia di ravvedimento operoso (art. 13 del D. Lgs. n. 472 del 1997).
Il 730 integrativo
Come indicato, il termine di presentazione del Modello 730 integrativo è il 25 di ottobre dell’anno della dichiarazione che si vuole integrare ed il modello può essere utilizzato solo nell’ipotesi di una nuova liquidazione dell’imposta che comporti una variazione a favore del contribuente, oppure nel caso in cui si vogliano modificare i dati del sostituto di imposta che effettuerà il conguaglio.
Ai fini della compilazione del modello per presentare la dichiarazione integrativa, occorre indicare i seguenti codici nel campo “730 integrativo” presente nel frontespizio:
- Codice 1 – Nel caso in cui l’integrazione comporti un maggior credito oppure un minor debito;
- Codice 2 – Se si vuole rettificare solo le informazioni relative al sostituto di imposta che effettuerà il conguaglio;
- Codice 3 – Nel caso di integrazione che riguarda sia i dati del sostituto di imposta che un ricalcolo delle imposte dovute che comporti un maggior credito o minor credito.
Inoltre, in caso di presentazione di modello 730 integrativo indicando il codice “1” nell’apposito campo del frontespizio, occorre compilare la “Sezione VIII” del Quadro F del modello, denominata “Dati da indicare nel Mod. 730 integrativo”.
Nello specifico la compilazione si distingue per i due righi del modello come di seguito indicato:
- RIGO F9 – Indicare l’importo del credito rimborsato relativo a:
- IRPEF;
- Addizionale regionale all’IRPEF;
- Addizionale comunale all’IRPEF;
- Cedolare secca.
Riportati negli appositi righi del modello 730 – 3 della dichiarazione originaria.
- RIGO F10 – Indicare l’importo del credito relativo a:
- IRPEF;
- Addizionale regionale all’IRPEF;
- Addizionale comunale all’IRPEF;
- Cedolare secca.
Scaturito dalla dichiarazione originaria e portato in compensazione con modello F24 entro la data di presentazione del Modello 730 integrativo.
Dott.ssa Francesca Sparano
TAG 730730 / 2023730 integrativo730 integrativo 2023