Il 25 ottobre è scaduto il termine di presentazione del modello 730 integrativo 2024, da utilizzare per integrare i dati inseriti nella dichiarazione 730 originariamente inviata per l’anno di imposta 2023.
Il Modello non può essere utilizzato per variazioni che determinano un maggior debito o un minor credito e, a partire dal 2024, anche per variare una dichiarazione contenente il Quadro W, il Rigo C16 del Quadro C ed il Rigo L8 del Quadro L, indipendentemente dalla circostanza che la modifica riguardi i dati in questi indicati.
Disposizioni generali
Il 25 ottobre è scaduto il termine di presentazione del modello 730 integrativo 2024, da utilizzare per integrare i dati inseriti nella dichiarazione 730 originariamente inviata per l’anno di imposta 2023.
Il modello può essere utilizzato esclusivamente per sanare omissioni che comportano un maggior credito o un minor debito, oppure per modificare i dati del sostituto di imposta che effettuerà il conguaglio. Al contrario l’integrazione di una dichiarazione 730 con nuovi dati che comportano una differenza di imposta in termini di maggior debito o minor credito, può essere effettuata esclusivamente con un Modello Redditi correttivo o integrativo, mentre le variazioni da apportare alla dichiarazione 730 in presenza di errori commessi dal soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale, devono essere effettuate utilizzando un Modello 730 rettificativo.
Più nello specifico la compilazione del Modello 730 integrativo comporta l’indicazione nell’apposito campo presente nel frontespizio del medesimo Modello dei seguenti codici:
- 1: in caso di integrazione che comporta un maggior credito, un minor debito o un’imposta uguale rispetto alla dichiarazione originaria;
- 2: In caso di integrazione che comporta la modifica dei dati del sostituto di imposta che effettuerà il conguaglio;
- 3: In caso di integrazione che comporta sia la modifica dei dati del sostituto di imposta che effettuerà il conguaglio, sia una nuova liquidazione della dichiarazione con esito di maggior credito, minor debito o imposta uguale rispetto alla dichiarazione originaria.
Inoltre, in caso di 730 integrativo di tipo “1”, occorre compilare anche la sezione otto del Quadro F del modello integrativo, indicando gli importi rimborsati ed i crediti utilizzati in compensazione con Modello F24 scaturiti a seguito di presentazione del Modello originario. In particolare, si tratta dei crediti IRPEF, addizionali e cedolare secca già rimborsati e risultanti dal prospetto di liquidazione del Modello 730-3/2024, nonché dei medesimi crediti utilizzati in compensazione con Modello F24 per il versamento di altri tributi.
Novità
Oltre alle cause innanzi indicate che non consentono per il contribuente che vuole integrare i dati della dichiarazione originaria l’utilizzo del Modello 730 integrativo, a partire dal 730/2024 non è possibile utilizzare il Modello 730 integrativo anche nel caso in cui nel Modello originario da integrare risulti compilato uno dei seguenti Quadri/Righi, indipendentemente dalla circostanza che la modifica riguardi i dati in questi indicati:
- Il Quadro W relativo agli investimenti e alle attività estere di natura finanziaria e patrimoniale. Questo quadro è stato inserito per la prima volta nel Modello 730/2024 ai fini dell’assolvimento degli adempimenti per il monitoraggio fiscale e per il calcolo, nei casi in cui la normativa lo prevede, dell’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE), dell’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE) e dell’imposta sostitutiva sul valore delle cripto-attività;
- Il rigo C16 del Quadro C relativo alla disciplina della tassazione agevolata delle mance, che trova applicazione per il personale dipendente delle strutture ricettive e delle imprese di somministrazione di cibi e bevande del settore privato, con redditi di lavoro dipendente nell’anno 2022 inferiori ad € 50.000 e con importi percepiti nel 2023 a titolo di liberalità (mance);
- Il Rigo L8 del Quadro L relativo ai redditi di capitale di fonte estera soggetti a imposizione sostitutiva che il contribuente ha percepito direttamente senza intermediari residenti, su cui si applica l’imposta sostitutiva nella stessa misura della ritenuta alla fonte a titolo di imposta di cui all’art. 18 TUIR applicata in Italia sui redditi della stessa natura.
Dott.ssa Francesca Sparano