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Per i contribuenti è prevista una detrazione dall’imposta lorda calcolata nella misura del 50%, per l’acquisto degli arredi degli immobili oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio, di cui all’art. 16-bis del Testo Unico delle imposte sui redditi (d.P.R. del 22 dicembre 1986, n. 917).

L’agevolazione, denominata Bonus mobili, è stata introdotta con il decreto-legge 4 giugno 2013 n. 63 e più di recente prorogata dalla Legge di Bilancio 2022 (Legge 30 dicembre 2021, n. 234) fino all’anno di imposta 2024.

Percentuale di detrazione e limite massimo di spesa

L’art. 16, comma 2, del decreto-legge 4 giugno 2013 n. 63, ha introdotto la detrazione per l’acquisto degli arredi degli immobili oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio, di cui all’art. 16-bis del Testo Unico delle imposte sui redditi (d.P.R. del 22 dicembre 1986, n. 917), c.d. Bonus mobili, disponendo come segue:

Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1 è altresì riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 50 per cento delle ulteriori spese documentate per l’acquisto di mobili finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro”.

L’agevolazione, calcolata nella misura del 50% ed inizialmente prevista per gli acquisti effettuati nel periodo tra il 6 giugno 2013 ed il 31 dicembre 2013, è stata nel tempo prorogata dalla normativa e successivamente dall’art. 1 comma 37 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022), per le spese sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024 con diversi limiti di spesa per anno di imposta, come di seguito indicato:

  • Anno 2022: € 10.000;
  • Anno 2023 e 2024: € 5.000.

A tal riguardo occorre ricordare che, prima dei più recenti aggiornamenti normativi sopra indicati, la soglia di spesa, inizialmente fissata nella misura di € 10.000, era stata successivamente portata ad € 16.000 per l’anno di imposta 2021, pertanto, per il riporto delle spese sostenute nell’anno 2021 nei successivi periodi di imposta, sarà necessario fare riferimento a tale soglia.

La detrazione, nei limiti indicati, viene suddivisa in dieci quote annuali di pari importo e calcolata in sede di dichiarazione dei redditi inserendo il valore delle spese sostenute al Rigo E57 nella “Sezione – IIIC” del Quadro E del modello 730 ed al Rigo RP 57 nella “Sezione – IIIC” del Quadro RP del Modello Redditi Persone Fisiche.

Condizioni della detrazione

La detrazione per l’acquisto degli arredi degli immobili è riconosciuta esclusivamente in presenza di interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto dei beni. Il riferimento, per valutare tale condizione, è dato da quanto indicato nei titoli abilitativi rilasciati dal comune di competenza in sede di inizio interventi, oppure nella comunicazione alla ASL se prevista come obbligatoria. Nel caso in cui gli interventi non rientrino tra quelli per cui è previsto il rilascio di titoli abilitativi, occorre fare riferimento alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti la data di inizio lavori.

Inoltre, per beneficiare della detrazione, non è necessario che il pagamento delle spese di ristrutturazione sia precedente all’acquisto degli arredi, purché la data di inizio lavori sia quella innanzi indicata e gli interventi siano già iniziati.

Beneficiari

La detrazione spetta al contribuente che ha sostenuto le spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio, nonché al contribuente che le abbia sostenute anche solo in parte. Per quanto riguarda invece l’ipotesi di pagamento delle spese di ristrutturazione da parte di un contribuente e dell’acquisto degli arredi da parte del coniuge del primo, occorre richiamare la risposta 2.5 della Circolare 23.04.2010 n. 21/E dell’Agenzia delle Entrate, che ha specificato quanto segue:

Nell’ipotesi in cui le spese per la ristrutturazione edilizia siano state sostenute da uno dei coniugi e le spese per l’arredo della medesima abitazione dall’altro, si ritiene che quest’ultima detrazione non possa essere riconosciuta al contribuente che non si avvale della detrazione per le spese di ristrutturazione edilizia”.

Inoltre, possono usufruire della detrazione sia i contribuenti che abbiano effettuato acquisti sulla base di interventi su singole unità immobiliari, sia i condòmini in presenza di interventi condominiali per gli acquisti effettuati per l’arredo di parti comuni.

Spese agevolabili

La detrazione è riconosciuta per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici nuovi.

Gli elettrodomestici devono essere di classe energetica non inferiore alla A per i forni, E per le lavatrici, lavasciugatrici e lavastoviglie ed F per frigoriferi e congelatori. Nella detrazione sono incluse anche le spese di trasporto e montaggio dei beni acquistati. Al contrario sono escluse dall’agevolazione le spese per l’acquisto di pavimenti, tendaggi e complementi d’arredo.

Adempimenti

La detrazione è riconosciuta nel rispetto dei seguenti adempimenti:

  • Pagamento delle spese sostenute: Il pagamento deve essere effettuato mediante bonifico, carta di debito o di credito, mentre è escluso l’acquisto tramite assegni o contanti. Al contrario dell’agevolazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio, non occorre che il pagamento sia effettuato nella forma del “bonifico dedicato”;
  • Invio dei dati all’ENEA: A partire dal 1° gennaio 2018 per alcuni elettrodomestici è prevista la trasmissione dei dati all’ENEA. Tuttavia, a tal riguardo, la nota prot. n. 3797/2019 del Ministero dello Sviluppo Economico, ha chiarito che la mancata comunicazione non comporta il venir meno del diritto alla detrazione.

Infine, per quanto riguarda la documentazione necessaria al riconoscimento della detrazione, oltre alle ricevute dei pagamenti effettuati, occorre conservare le fatture con l’indicazione della tipologia di bene acquistato, la dichiarazione che attesti che gli acquisti sono stati effettuati per l’utilizzo nell’immobile oggetto degli interventi, la documentazione che riporti la classe energetica dei beni e gli eventuali titoli abilitativi ai fini dell’individuazione della data di inizio lavori.

Dott.ssa Francesca Sparano

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