Il Decreto Legislativo del 18 settembre 2024, n. 139 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 ottobre 2024, n. 231, con tale decreto sono state introdotte nuove disposizioni per la razionalizzazione dell’imposta di registro, dell’imposta sulle successioni e donazioni, dell’imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall’IVA, in attuazione della legge delega per la riforma fiscale.
Le disposizioni contenute nel decreto attuativo avranno effetto a partire dal 1° gennaio 2025.
Buon ascolto.
Podcast GBsoftware a cura del Dott.ssa Paparusso
Imposta sulle successioni e donazione – D.lgs. n. 346/1990 (“TUS”)
Oggetto dell’imposta (articolo 1)
L’articolo 1 viene modificato prevedendo, al comma 1, che l’imposta sulle successioni e donazioni si applica ai trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte, per donazione o a titolo gratuito, compresi i trasferimenti derivanti da trust e da altri vincoli di destinazione.
Trust e altri vincoli di destinazione (art. 2, co. 2-bis e art. 4-bis)
La novella normativa stabilisce espressamente l’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni anche ai “trasferimenti derivanti da trust e da altri vincoli di destinazione”, ove determinino arricchimenti gratuiti in favore dei beneficiari.
Nello specifico, si dispone che per i trust e gli altri vincoli di destinazione l’imposta è dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti ai beneficiari, qualora il disponente sia residente nello Stato al momento della separazione patrimoniale. In caso di disponente non residente, l’imposta è dovuta limitatamente ai beni esistenti nel territorio dello Stato trasferiti al beneficiario.
L’imposta, quindi, si applica al momento del trasferimento dei beni e dei diritti a favore dei beneficiari e le relative franchigie e aliquote trovano applicazione in base al rapporto tra disponente e beneficiario. La norma consente al disponente del trust o di altro vincolo di destinazione o, in caso di trust testamentario, al trustee, di assolvere anticipatamente l’imposta, in occasione di ciascun conferimento di beni e diritti ovvero dell’apertura della successione.
Qualora il disponente ovvero, in caso di trust testamentario, il trustee, opti per la corresponsione anticipata dell’imposta, i successivi trasferimenti a favore dei beneficiari appartenenti alla medesima categoria per cui è stata corrisposta l’imposta in via anticipata non sono soggetti all’imposta. Non si dà luogo al rimborso dell’imposta assolta dal disponente o dal trustee.
Le suddette disposizioni si applicano anche con riferimento ai trust già istituiti alla data di entrata in vigore della nuova disposizione (3 ottobre 2024). Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate saranno stabilite le relative modalità attuative.
Trasferimenti non soggetti ad imposta (art.3)
Si interviene sui trasferimenti agevolati di azienda e di partecipazioni societarie a favore dei discendenti e del coniuge, esclusi da tassazione, per favorire il mantenimento dell’integrità dell’impresa familiare.
Resta ferma l’esenzione da imposta per i trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia (di cui agli artt. 768-bis e ss. c.c.) a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni che proseguono l’esercizio dell’attività per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data del trasferimento. In caso di aziende o rami di esse, rimane fermo che il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l’esercizio dell’attività d’impresa per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data del trasferimento. Per le quote sociali e le azioni delle società di capitali, il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa detengano il controllo per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data del trasferimento. In caso di altre quote sociali, il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa detengano la titolarità del diritto per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data del trasferimento. Gli aventi causa rendono, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all’atto di donazione o al patto di famiglia, apposita dichiarazione di impegno alla continuazione dell’attività o alla detenzione del controllo o al mantenimento della titolarità del diritto. Il mancato rispetto delle suddette condizioni comporta la decadenza dal beneficio, il pagamento dell’imposta in misura ordinaria, della sanzione amministrativa di cui all’art. 13 del DLgs n. 471/1997 e degli interessi di mora, decorrenti dalla data in cui l’imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata. Viene, inoltre, previsto che l’imposta sulle successioni e donazioni non si applica anche ai trasferimenti di azioni e di quote sociali di società residenti in Paesi appartenenti all’UE o allo SEE che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, alle medesime condizioni previste per i trasferimenti di quote e azioni di soggetti residenti.
Base imponibile degli attivi ereditari dei diritti di usufrutto, uso e abitazione e di rendite e pensioni (art. 17)
La base imponibile dei diritti di usufrutto, uso e abitazione è determinata sulla base di annualità pari all’importo ottenuto moltiplicando il valore della piena proprietà per il saggio legale d’interesse.
La base imponibile di rendite e pensioni comprese nell’attivo ereditario deve essere determinata come segue:
- in caso di rendita perpetua o a tempo indeterminato da 40 volte l’annualità;
- in caso di rendita o pensione a tempo determinato dal valore attuale dell’annualità calcolato al saggio legale d’interesse (senza più il limite superiore delle 40 volte l’annualità);
- in caso di rendita o pensione vitalizia, dal valore annuale moltiplicato per i coefficienti indicati nel Prospetto allegato al Decreto in commento.
Limiti alla deducibilità dei debiti del defunto (art.22)
Si dispone che i debiti contratti dal defunto negli ultimi sei mesi sono deducibili nei limiti in cui il relativo importo è stato impiegato nei seguenti modi:
- nell’acquisto di beni soggetti a imposta indicati nella dichiarazione della successione o di beni che, anteriormente all’apertura della successione, sono stati distrutti o perduti per causa non imputabile al defunto;
- nell’estinzione di debiti tributari e di debiti risultanti da atti aventi data certa anteriore di almeno sei mesi all’apertura della successione;
- in spese di mantenimento e spese mediche e chirurgiche, comprese quelle per ricoveri, medicinali e protesi, sostenute dal defunto per sé e per i familiari a carico. Le spese di mantenimento sono deducibili per un ammontare mensile di euro 516 per il defunto e di euro 258 per ogni familiare a carico, computando soltanto i mesi interi. Negli stessi limiti sono computati, per la determinazione del saldo dei conti correnti bancari, gli addebitamenti dipendenti da assegni emessi e da operazioni fatte negli ultimi sei mesi. Le suddette disposizioni non si applicano per i debiti contratti, le operazioni fatte e gli assegni emessi nell’esercizio di imprese o di arti e professioni.
Liquidazione dell’imposta e dichiarazione di successione (artt. 27 – 28)
Si introduce il principio di autoliquidazione dell’imposta sulle successioni, superando l’attuale sistema che prevede la liquidazione della stessa da parte dell’Ufficio. A seguito della presentazione della dichiarazione di successione, l’imposta viene, pertanto, autoliquidata dal contribuente e versata entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione di successione. L’Ufficio, successivamente, anche avvalendosi di procedure automatizzate, controlla la regolarità dell’autoliquidazione delle imposte e tasse effettuata dal contribuente, nonché dei versamenti e la loro corrispondenza con i dati indicati nella dichiarazione. Resta ferma la natura complementare dell’imposta o della maggiore imposta liquidata in sede di accertamento d’ufficio o di rettifica. Si prevede che la presentazione della dichiarazione debba avvenire per via telematica, con modalità stabilite mediante provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, mentre la spedizione tramite raccomandata viene riservata ai non residenti. Inoltre, non è più necessario allegare alla dichiarazione gli estratti catastali relativi agli immobili indicati in successione. In ordine alla dichiarazione dell’imposta sulle successioni si conferma che la stessa deve essere presentata entro 12 mesi dalla data di apertura della successione e si specifica che tale termine decorre anche per i trustee dalla data, successiva a quella di apertura della successione, in cui hanno avuto notizia legale della loro nomina, analogamente a quanto previsto per i rappresentanti legali degli eredi o legatari, per i curatori di eredità giacenti e per gli esecutori testamentari. Viene modificata la disciplina sui controlli sulle dichiarazioni.
Gli Uffici sono tenuti a controllare la regolarità dell’autoliquidazione delle imposte e tasse, anche avvalendosi di procedure automatizzate, effettuata dal contribuente nonché dei versamenti e la loro rispondenza con i dati indicati nella dichiarazione, procedendo alla liquidazione dell’imposta e del rimborso eventualmente spettante in base alle dichiarazioni presentate. Ove risulti dovuta una maggiore imposta, l’Ufficio notifica apposito avviso di liquidazione nel termine di decadenza di 2 anni dalla data di presentazione della dichiarazione della successione, dal quale risultano le correzioni e le esclusioni effettuate, con l’invito a effettuare, entro il termine di 60 giorni, il pagamento per l’integrazione dell’imposta versata, nonché della sanzione amministrativa pari al 25% dell’importo non versato (di cui all’art. 13 del DLgs n. 471/1997) e degli interessi decorrenti dalla data in cui l’imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata. Se il pagamento è effettuato entro il termine indicato, l’ammontare della sanzione amministrativa dovuta è ridotto a un terzo. Viene stabilito, inoltre, un tasso d’interesse del 4,5% per le somme dovute dal contribuente a seguito di rettifiche e liquidazioni di maggior imposta.
Sblocco anticipato delle giacenze per gli eredi under 26 (art. 48)
Viene introdotto il nuovo comma 4-bis all’art. 48 del TUS al fine di prevedere che le banche e gli altri intermediari finanziari debbano consentire, anche prima della presentazione della dichiarazione di successione del de cuius, agli eredi, purché di età anagrafica non superiore ai 26 anni, lo svincolo delle attività cadute in successione quando nell’asse ereditario vi sono beni immobili. Tale svincolo deve essere effettuato dai soggetti sopra citati per le sole somme sufficienti all’erede per versare le imposte catastali, ipotecarie e di bollo dovute in ragione del trasferimento a suo favore dei beni immobili che erano di proprietà del de cuius. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate verranno definite le modalità attuative delle disposizioni in parola.
Liberalità d’uso e donazioni indirette (art. 56-bis)
Viene previsto che le liberalità d’uso, non costituendo donazioni, vengano escluse dal TUS analogamente a quanto già avviene per le spese di mantenimento, di educazione e a quelle sostenute per malattia. Le “donazioni indirette”, pur non rivestendo la forma delle donazioni attuano, comunque, un arricchimento del beneficiario, sono soggette a imposta solo se dichiarate volontariamente e sempre che superino le franchigie in termini di valore o se accertate nel corso di un procedimento, con conseguente applicazione dell’aliquota dell’8% per le somme oltre franchigia.
Imposta di registro – DLgs n. 131/1986 (“TUR”)
Registrazione degli atti scritti (artt. 11,17 e 18)
Viene prevista una procedura informatica per la registrazione degli atti pubblici e delle scritture private autenticate, superando le modalità previste precedentemente e rispondendo alle esigenze di digitalizzazione. Inoltre, per facilitare il versamento dell’imposta, viene introdotta l’autoliquidazione della medesima da parte dei contribuenti. L’Agenzia delle Entrate conserva, anche con modalità telematiche e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, gli atti registrati e i modelli, trascorsi dieci anni, li trasmette all’archivio notarile, ad eccezione delle denunce di contratti verbali e dei modelli che sono distrutti.
Cessione di azienda (art. 23, co. 4)
Viene introdotta:
- la possibilità, nei casi di cessioni riguardanti l’azienda o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell’impresa, di applicare le aliquote previste per i trasferimenti a titolo oneroso aventi a oggetto le diverse tipologie di beni che compongono l’azienda o il ramo di azienda, sulla base dell’imputazione a tali beni di una quota parte del corrispettivo da individuare secondo una ripartizione indicata nell’atto o nei suoi allegati. Per i crediti aziendali si applica sulla quota parte di corrispettivo a essi imputata l’aliquota prevista per le cessioni di crediti. Ai fini dell’applicazione delle diverse aliquote, le passività si imputano ai diversi beni sia mobili che immobili in proporzione del loro rispettivo valore. In assenza della suddetta ripartizione, si applica l’aliquota più elevata;
- la previsione, che la base imponibile dell’imposta di registro, dovuta per i trasferimenti di aziende o diritti reali su di esse, è determinata assumendo il valore venale complessivo dei beni che compongono l’azienda, compreso l’avviamento e sottraendo le passività, così come indicato nel nuovo articolo 51 del Tur.
Riscossione dell’imposta di registro sugli atti giudiziari (artt. 41 e 57)
Sono apportate modifiche in merito alle modalità di riscossione dell’imposta di registro dovuta per gli atti giudiziari, recanti condanna al pagamento di somme e valori e ad altre prestazioni, o alla consegna di beni di qualsiasi natura, compresi i decreti ingiuntivi. Nello specifico, la novella normativa prevede che l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate registri il provvedimento a prescindere dal pagamento dell’imposta. L’Agenzia procede, quindi, alla preventiva escussione nei confronti della parte condannata al pagamento delle spese ovvero del debitore nei cui confronti il decreto ingiuntivo è divenuto esecutivo e, solo in un secondo momento, in via sussidiaria, nei confronti delle altre parti in causa o del creditore, qualora il tentativo di riscossione nei confronti del debitore sia risultato infruttuoso.
Contratti preliminari (Tariffa, parte I, art. 10)
In ordine alla registrazione dei contratti preliminari di compravendita immobiliare si prevede l’applicazione dell’aliquota unica dell’imposta di registro nella misura dello 0,5%, invece di quella differenziata a seconda che si tratti di caparra o di acconto. Imposta di bollo – D.lgs. n. 642/1972 Si prevede che:
- per gli atti da registrare in termine fisso ai sensi del TUR, l’imposta di bollo sia assolta nel termine previsto per la registrazione dell’atto;
- per i documenti analogici presentati per la registrazione in originale all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate, sia possibile assolvere l’imposta di bollo anche mediante contrassegno telematico.
La dichiarazione dell’imposta di bollo può essere integrata per correggere errori od omissioni mediante successiva dichiarazione da presentare, tramite modelli conformi, non oltre i termini di decadenza dal potere di accertamento.
Accesso telematico alle banche dati ipotecaria e catastale.
Viene modificata l’attuale disciplina prevista all’art. 1, co. 5, del DL n. 2/2006, prevedendo l’accesso ai servizi di consultazione telematica ipotecaria e catastale non solo alle pubbliche amministrazioni, ma anche agli enti e ai gestori di servizi pubblici, ivi comprese le società quotate, le società a controllo pubblico per lo svolgimento di servizi di pubblico interesse, nonché ai soggetti incaricati di funzioni ausiliarie nell’ambito dell’attività giurisdizionale, per l’acquisizione dei dati immobiliari necessari all’espletamento dei compiti loro affidati; tali soggetti possono accedere con modalità telematiche, in esenzione da tributi e oneri, ai servizi di consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale gestite dall’Agenzia del Territorio. Con apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate saranno definite le modalità per rendere disponibili, a titolo gratuito e con modalità esclusivamente telematiche, i fogli di mappa catastale.
Aggiornamento delle intestazioni catastali
Sono introdotte novità in materia di aggiornamento delle intestazioni catastali, semplificando i relativi adempimenti tributari. In particolare, nel caso di decesso di persone fisiche iscritte in catasto in qualità di titolari di diritti reali di usufrutto, uso e abitazione, il relativo aggiornamento delle intestazioni catastali non richiede più la presentazione di una domanda di voltura da parte dei soggetti ai quali il diritto si ricongiunge, ma è effettuato d’ufficio dall’Agenzia delle Entrate, senza applicazione di tributi e oneri, in base alle comunicazioni effettuate all’Anagrafe Tributaria.
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