Il passaggio generazionale è un processo che conduce al “passaggio di testimone” dal padre al figlio oppure dalla generazione presente a quella successiva attraverso il trasferimento del patrimonio, della responsabilità nella gestione di un’azienda, delle conoscenze e competenze aziendali accumulate negli anni, al fine di garantire la continuità aziendale. La continuità aziendale si realizza attraverso un’idonea pianificazione volta ad evitare che i cambiamenti possano minare lo sviluppo dell’attività e mettere a rischio l’esistenza dell’intera impresa.
Nel momento di una successione obbligata, la mancanza di una pianificazione strategica può portare alla paralisi dell’azienda, ecco perché è indispensabile pensare in anticipo a come realizzare la successione (passare il testimone alla generazione emergente).
La pianificazione
deve essere fatta:
- A livello familiare per identificare la persona più idonea che guiderà l’azienda in base alle proprie capacità; all’interno del nucleo familiare gli eredi spesso hanno caratteristiche e inclinazioni diverse: alcuni potrebbero essere interessati alla gestione dell’impresa, altri potrebbero invece preferire detenere solo quote e partecipazioni senza “partecipare” attivamente alla vita aziendale, altri potrebbero avere interesse a cedere interamente le proprie quote.
- A livello aziendale attraverso la creazione di organi di governance più moderni e la riorganizzazione aziendale.
Quindi per procedere alla pianificazione del ricambio generazionale, è indispensabile un’analisi preliminare dell’impresa e del contesto in cui opera considerando i punti di forza e le criticità nonché le opportunità di crescita per il futuro. L’obiettivo è quindi assicurare il successo dell’impresa familiare attraverso una visione condivisa del futuro.
La scelta dello strumento giuridico con cui gestire il passaggio generazionale, dipende dalle caratteristiche della famiglia, dalle dimensioni del patrimonio, dal numero di familiari e dalle dinamiche tra loro esistenti. È necessario un bilanciamento tra obiettivi aziendali e obiettivi familiari.
Fondamentale a tal fine diventa la formazione delle nuove generazioni e la convivenza fra le due generazioni all’interno dell’impresa; in questa fase va curata la capacità e la volontà di comunicazione la cui assenza potrebbe creare conflitti interni e quindi blocchi gestionali.
La successione imprenditoriale, non si attua solo con la successione ereditaria poiché sia sul fronte “proprietario”, che sul fronte “gestionale” si può prevedere l’entrata di soggetti terzi non familiari sia per scelta discrezionale dell’imprenditore, sia per necessità finanziarie, sia per la mancanza di eredi dotati delle capacità necessarie per portare avanti un’azienda.
Strumenti per attuare il passaggio generazionale:
Tratterò con brevi cenni, di due strumenti giuridici che mirano a garantire la continuità aziendale favorendo il passaggio generazionale di imprese a gestione familiare: la holding di famiglia, il trust
Holding di famiglia
La Holding di famiglia è una società:
- i cui soci sono membri della stessa famiglia e che possiede partecipazioni nel capitale di altre società
- vengono rappresentati gli interessi della proprietà, mentre la gestione operativa è affidata alle società partecipate.
- Il controllo societario si concentra nelle mani del fondatore o fondatori.
Risulta pertanto un valido strumento di pianificazione del passaggio generazionale e di neutralizzazione dei conflitti familiari questo perché la holding consente di dividere l’impresa di famiglia in specifiche attività compatibili con le inclinazioni personali degli eredi. Per esempio, si può destinare ad un figlio la gestione di un’attività produttiva, ad un altro la gestione di una società commerciale, si possono coinvolgere nella gestione operativa solo alcuni figli, ed altri possono essere compensati solamente con le quote sociali.
La Holding può essere costituita attraverso
il conferimento di partecipazioni ovvero la costituzione di una nuova società nella quale vengono poi conferite le partecipazioni della società operativa da parte dei soci persone fisiche oppure attraverso il conferimento d’azienda o ramo d’azienda.
La holding potrà avere la seguente veste giuridica s.s., snc, sas, srl, spa, sapa.
Vantaggi fiscali
La Holding usufruisce di uno speciale regime di tassazione:
- possibilità di usufruire della Partecipation Exemption (PEX)
-
- Le eventuali plusvalenze generate dalla cessione di quote da parte di un soggetto ires sono tassate nella misura del 5% a condizione che il soggetto cedente rispetti una serie di requisiti
- l’utilizzo del consolidato fiscale e dell’iva di gruppo:
-
- Consente alle società del gruppo di optare per una tassazione di gruppo calcolando l’ires su un’unica base imponibile, quindi permette il versamento di un unico importo per l’intero gruppo; le società aderenti al gruppo possono compensare tra loro i rispettivi crediti e debiti di imposta.
- La disciplina dell’iva di gruppo concentra sulla controllante tutti gli obblighi relativi alle liquidazioni iva in modo da compensare eventuali posizioni debitorie e creditorie.
Il Trust
È uno strumento utilizzato per tutelare e proteggere il patrimonio aziendale. Si tratta di un istituto riconosciuto come istituto di diritto privato ma non regolamentato dalla legge italiana (convenzione dell’Aja del 1.7.1985 entrata in vigore il 1.1.1992).
Ha per oggetto immobili, beni mobili registrati, titoli di credito o partecipazioni societarie in società di capitali. Viene utilizzato talvolta per tutelare gli interessi degli “inabili -incapaci”. Attraverso il trust, un soggetto “il disponente” per atto tra vivi, separa il suo patrimonio destinando alcuni beni al perseguimento di specifici interessi, a favore di determinati beneficiari o per il raggiungimento di uno scopo determinato, e trasferisce la titolarità (formale) e la gestione di questi beni a un altro soggetto, definito “gestore” o “trustee”. I beni trasferiti sono destinati ai bisogni e all’assistenza di un beneficiario per tutta la durata della sua vita o vincolati ad un programma ben definito che deve essere, anch’esso, ben esplicitato nell’atto. Il trustee ha il compito di gestire il patrimonio sulla base di ciò che ha stabilito il disponente (proprietario dei beni) nell’atto istitutivo e affidarlo al beneficiario identificato dal disponente.
Il disponente perde la titolarità del bene. In realtà la perdita del possesso del bene è soltanto eventuale poiché il disponente potrebbe mantenere – come spesso accade – diritti sul bene. È ciò che si verifica frequentemente quando viene conferita nel fondo Trust la nuda proprietà del bene, venendo mantenuto l’usufrutto o il diritto di abitazione in capo al disponente.
I beni conferiti vanno a formare un patrimonio separato rispetto al patrimonio personale del disponente, ma anche del trustee, cosicché i beni vincolati non possano essere aggrediti dai creditori del disponente o del gestore e neppure da quelli del beneficiario.
Si tratta di un rapporto fiduciario nel quale avviene uno sdoppiamento del diritto di proprietà, in proprietà formale e proprietà sostanziale. Il bene di cui è titolare il trustee in realtà è vincolato al trust, quindi sottoposto ad un vincolo di destinazione e di separazione. Di conseguenza, i terzi creditori del trustee e del disponente non possono rivalersi sui beni oggetto del trust, a differenza dei creditori del beneficiario.
ll trustee, diventa proprietario “formale” dei beni a lui affidati per il periodo stabilito nell’atto istitutivo, in relazione ai quali ha poteri di amministrazione e disposizione, secondo le istruzioni impartite dal disponente; ha, inoltre, l’obbligo di rendere conto della gestione al disponente, al beneficiario e all’eventuale guardiano (cioè di colui che viene preposto dal disponente) al controllo dell’operato del trustee.
Fiscalità del Trust
Da un punto di vista fiscale, il trust è considerato un soggetto passivo Ires, alla stregua di un ente. Più precisamente, viene classificato nelle lettere b), c) o d) dell’articolo 73, comma 1, del Tuir, a seconda dell’attività svolta (commerciale o non commerciale) e della residenza.
Con riferimento al reddito prodotto, il comma 74 della Finanziaria 2007, modificando il comma 2 dell’articolo 73 del Tuir, prevede che, nel caso in cui i beneficiari del contratto siano individuati, il reddito del trust è loro imputato per trasparenza, in proporzione alla quota di partecipazione stabilita nell’atto costitutivo o in altri documenti successivi, ovvero, in mancanza, in parti uguali.
Con riferimento, infine, alla classificazione dei redditi conseguiti dai beneficiari del Trust, il, D.P.R. 917/1986, dispone che i redditi imputati al beneficiario del Trust assumono la qualificazione di redditi di capitale. Ciò vale qualora il beneficiario sia una persona fisica o un ente non commerciale. È previsto, inoltre, l’obbligo per il trust di predisporre le scritture contabili ai fini fiscali; il comma 76 della Finanziaria 2007, infatti, ha inserito tra i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili anche il trust.
Un ulteriore strumento per pianificare il passaggio generazionale è rappresentato dai patti di famiglia il cui argomento è stato affrontato in un mio precedente articolo pubblicato nel mese di novembre 2022.
Dott.ssa Elena Mancini
TAG famigliapassaggio generazionalepianificazionetrust