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Il Regolamento (CE) n. 1606 del 2002, relativo all’applicazione di principi contabili internazionali, impone a tutte le società dell’Unione europea, i cui titoli sono negoziati in un mercato regolamentato dall’Unione, come le società quotate in borsa, di redigere i propri bilanci consolidati in conformità con un unico insieme di principi internazionali dell’informativa finanziaria (IFRS), anteriormente conosciuti come principi contabili internazionali (IAS), a partire dal 2005.

L’applicazione di principi contabili comunitari ha lo scopo di incrementare la trasparenza e la comparabilità delle dichiarazioni finanziarie, ampliando l’efficienza del mercato dei capitali dell’Unione e diminuendo il costo della raccolta di capitali per le società.

Buon ascolto.

Podcast GBsoftware a cura del Dott.ssa Barreca

Ascolta “Ep.104 Il principio contabile internazionale Ias n. 1” su Spreaker.

Ias

Il principio contabile internazionale Ias n. 1 del 03/11/2008, emanato dall’IASB, stabilisce i criteri per la presentazione del bilancio redatto con scopi di carattere generale, al fine di garantirne la comparabilità sia con riferimento ai bilanci dell’entità di esercizi precedenti, sia con i bilanci di altre entità. Tale principio esibisce la disciplina di carattere generale per la presentazione dei bilanci, le linee guida per la loro struttura e le disposizioni minime per il loro contenuto. Un’entità deve utilizzare il suddetto principio nella compilazione e nella presentazione del bilancio redatto per raggiungere scopi di carattere generale in base a quanto stabilito dagli International Financial Reporting Standard (IFRS). Tale Principio non si applica al bilancio intermedio sintetico per la redazione del quale occorre utilizzare lo IAS 34 relativo ai Bilanci intermedi.

Il principio contabile internazionale Ias n. 1 è articolato in 139 paragrafi all’interno dei quali sono definiti, principalmente: i regolamenti e le finalità, l’ambito di applicazione, lo scopo del bilancio, l’informativa completa di bilancio, gli aspetti generali, la struttura ed il contenuto, il prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria, il prospetto dell’utile o della perdita d’esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo, il prospetto delle variazioni di patrimonio netto, il rendiconto finanziario, le disposizioni transitorie e la data di entrata in vigore. In particolare, il paragrafo n. 9, Bilancio – scopo del bilancio, stabilisce che: “Il bilancio è una rappresentazione strutturata della situazione patrimoniale-finanziaria e del risultato economico di un’entità. La finalità del bilancio è quella di fornire informazioni sulla situazione patrimoniale-finanziaria, sul risultato economico e sui flussi finanziari di un’entità che siano di utilità per una vasta gamma di utilizzatori nell’assumere decisioni di carattere economico. Il bilancio, inoltre, espone i risultati della gestione da parte della direzione aziendale delle risorse ad essa affidate. Per raggiungere tale finalità, il bilancio fornisce le informazioni sui seguenti elementi dell’entità:

  • (a) attività;
  • (b) passività;
  • (c) patrimonio netto;
  • (d) ricavi e costi, inclusi utili e perdite;
  • (e) contribuzioni da parte dei soci e distribuzioni a questi in qualità di soci; e
  • (f) flussi finanziari.”

Il paragrafo n. 10 del presente principio internazionale definito “Informativa completa di bilancio” stabilisce che: “Un’informativa di bilancio completa include:

  • (a) un prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria alla fine dell’esercizio;
  • (b) un prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo dell’esercizio;
  • (c) un prospetto delle variazioni di patrimonio netto dell’esercizio;
  • (d) un rendiconto finanziario dell’esercizio;
  • (e) le note, che contengano un elenco dei principi contabili rilevanti e altre informazioni esplicative;
  • (ea) le informazioni comparative rispetto all’esercizio precedente, come specificato nei paragrafi 38 e 38A; e
  • (f) un prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria all’inizio dell’esercizio precedente se un’entità applica un principio contabile retroattivamente o ridetermina retroattivamente le voci nel proprio bilancio, oppure se riclassifica le voci nel proprio bilancio in conformità ai paragrafi 40A-40D.

Un’entità può utilizzare per i prospetti titoli diversi da quelli usati nel presente Principio. Per esempio, un’entità può utilizzare il titolo “prospetto di conto economico complessivo” piuttosto che “prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo“.

I paragrafi dal n. 15 al n. 46 evidenziano gli Aspetti generali indicati sinteticamente di seguito:

  • Attendibilità della presentazione e conformità agli IFRS: i bilanci devono illustrare attendibilmente la situazione patrimoniale-finanziaria, il risultato economico e i flussi finanziari di un’entità.
  • Continuità aziendale: un’entità deve redigere il bilancio nella prospettiva della continuazione dell’attività eccetto il caso in cui la direzione aziendale intenda liquidare l’entità o chiudere l’attività. Nella fase di preparazione del bilancio, la direzione aziendale deve eseguire una stima della capacità dell’entità di continuare a funzionare.
  • Contabilizzazione per competenza: un’entità deve preparare il proprio bilancio, ad eccezione dell’informativa sui flussi finanziari, utilizzando il principio della contabilizzazione per competenza.
  • Rilevanza e aggregazione: il bilancio è il risultato di un vasto numero di operazioni che sono raggruppati in classi, conformemente alla loro natura o destinazione. Nel caso in cui una voce non è singolarmente rilevante, essa deve essere aggregata ad altre voci nei prospetti o nelle note.
  • Compensazione: un’entità non deve compensare le attività e le passività o i ricavi ed i costi se non sia richiesto o non sia consentito da un IFRS.
  • Periodicità dell’informativa: un’entità è obbligata a presentare un’informativa di bilancio completa, comprese le informazioni comparative, almeno annualmente.
  • Uniformità di presentazione del bilancio: un’entità deve conservare l’uniformità nella presentazione e nella classificazione delle voci nel bilancio da un esercizio all’altro, eccetto i casi in cui:
    • sia evidente, a seguito di un cambiamento rilevante nella natura delle operazioni dell’entità o di un riesame del bilancio, un’altra presentazione o classificazione;
    • un IFRS conduce a richiedere un cambiamento nella presentazione.

Dott.ssa Milena Barreca

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