Anche per l’esercizio 2022, gli Enti del Terzo Settore devono predisporre il Bilancio con schemi rigidi e presentarlo entro il 30 giugno dell’anno successivo al RUNTS (30/06/2023).
I soggetti interessati (o stakeholder) sono i volontari, associati e dipendenti dell’Ente oltre alla Pubblica Amministrazione, banche, fornitori o semplici sostenitori: cioè tutti gli interessati alla funzione sociale e alla trasparenza dell’ETS per sostenerlo o collaborare con esso.
Normativa
Gli Enti del Terzo Settore, a ETS, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore o CTS) dall’esercizio 2021 devono presentare un:
- Bilancio per competenza (o ordinario) oppure possono adottare un
- Rendiconto per cassa se i ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate (nell’anno precedente) sono inferiori a 220.000,00 euro.
Gli schemi sono previsti dal D.M. Lavoro e Politiche Sociali del 05/03/2020 e prevedono una rappresentazione a sezioni contrapposte.
Il bilancio e gli allegati devono essere presentati al Registro Unico del Terzo settore (registro telematico attivo dal 23.11.2021).
Per l’esercizio 2022, non varranno più le proroghe che consentivano (per il bilancio 2021) un più ampio termine di 90 giorni dalla comunicazione di avvenuta iscrizione al RUNTS (R.M. Lavoro n.5941 del 05/04/2022).
Per gli iscritti, il bilancio ETS 2022 andrà presentato tassativamente entro il 30/06/2023.
Struttura
Il Bilancio per Competenza, prevede sia Stato Patrimoniale che Rendiconto Gestionale (Conto Economico). Quest’ultimo come detto è a sezioni contrapposte con oneri e proventi di interesse generale (l’attività c.d. nobile) distinta da quella diversa (commerciale) e dalla raccolta fondi, dall’attività finanziaria e dall’attività di supporto generale (cioè al servizio di tutte le altre attività).
La divisione del rendiconto gestionale in attività è funzionale:
- alla verifica della secondarietà e strumentalità dell’attività diversa rispetto a quella di interesse generale (per evitare abusi da parte di enti che svolgono eccessivamente attività commerciali rispetto a quanto svolgano quella di interesse generale);
- alla verifica della non commercialità dell’attività di interesse generale (sostanzialmente riconducibile a ricarichi nelle prestazioni/fatturazioni nulli o in un range del 6% tollerato solo per un triennio).
Gli enti di più piccole dimensioni (che non superano 220.000 euro di entrate) troveranno uno schema semplificato nel Rendiconto per cassa in cui non figura S/P e C/E ma solo Entrate ed Uscite da riconciliare con i movimenti delle disponibilità liquide (una sorta di estratto conto bancario ragionato):
In entrambi gli schemi, figura una sezione di oneri e proventi figurativi, utile per rispettare meglio i limiti della commercialità o delle attività diverse, che accoglie valori economici di competenza dell’esercizio, che non rilevano ai fini della tenuta della contabilità, pur originando egualmente dalla gestione dell’ente e che non sono già stati inseriti in bilancio (ad esempio il costo del lavoro riferibile al volontariato, ‘al valore’ che avrebbe se la prestazione fosse resa da un dipendente).
Relazione di Missione
La Relazione di missione costituisce la nota integrativa a commento del bilancio per competenza dell’ETS con le tabelle richieste dalla normativa, i testi base aggiornati al CTS e le varie attestazioni sugli aspetti non commerciali dell’Ente o sulla raccolta fondi occasionale.
Completano le richieste anche una sezione di indici di bilancio per gli enti più strutturati.
Nel Rendiconto per cassa, invece, analogamente al Bilancio microimprese delle società soggette alla presentazione ad Infocamere, sono previste delle Informazioni in calce per documentare gli aspetti finanziari o commerciali. È comunque importante fornire tutte le informazioni richieste dal DM anche per gli enti più piccoli.
Formato
Attualmente il formato obbligatorio è il Pdf/A. L’Allegato A del D.M. 106/2020 che prevede la predisposizione in formato elettronico e la pubblicazione della bozza della tassonomia Xbrl (ETS 2022-05-31) da parte di XBRL ITALIA, fanno prevedere che si arriverà ad uno standard analogo a quello del bilancio europeo e a validatori simili a Tebeni.
Altri documenti
In sede di presentazione al RUNTS deve essere allegato anche il verbale assemblea degli associati, sempre in formato pdf/a e grazie ai recenti chiarimenti del Ministero del lavoro (Nota n.17146 del 15/11/2022) occorre allegare anche la relazione dell’Organo di controllo e del Revisore contabile ove nominati.
Bilancio Sociale
Tra gli altri documenti c’è una novità di notevole impatto, rappresentata dal Bilancio Sociale o bilancio di sostenibilità) uno strumento di rendicontazione delle responsabilità, dei comportamenti e dei risultati sociali, ambientali ed economici delle attività svolte dall’ETS (compliance) destinato agli stakeholder in un’ottica di trasparenza, informazione e controllo, tenendo conto della natura dell’attività esercitata e delle dimensioni dell’ente.
Esso raccoglie anche dati non prettamente finanziari cioè informazioni espresse mediante l’utilizzo di indicatori sia qualitativi che quantitativi, che riportino i risultati raggiunti nel corso del tempo, aumentando il coinvolgimento dei terzi ed il numero di quelli potenzialmente interessati ad associarsi o sostenerlo finanziariamente.
Nel Bilancio sociale occorre documentare la valutazione dei rischi/opportunità, analogamente alla relazione sulla gestione delle società commerciali (che ad esempio può essere effettuata con il modello SWOT).
Principi Contabili
Tutta la riforma introdotta con il CTS (Codice del Terzo Settore o D.Lgs.117/2017) allinea il bilancio degli enti del Terzo settore alle prassi societarie, tranne che per alcuni aspetti specifici ben disciplinati dal principio contabile OIC 35:
– composizione degli schemi di bilancio;
– transazioni non sinallagmatiche;
– quote associative e apporti dei soci fondatori;
– svalutazione delle immobilizzazioni materiali ed immateriali;
– prospettive di continuità degli ETS (da valutare per i dodici mesi successivi).
Per tutto il resto si applicano le norme del Codice civile (premessa al D.M. 5/3/2020) revisione inclusa.
Dott. Matteo M.
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