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Il regime sanzionatorio per omissioni ed evasioni contributive

L’INPS, con la circolare n. 90 del 4 ottobre 2024 ha fornito delle indicazioni a proposito delle modifiche apportate dal d.l. n. 19/2024 convertito dalla Legge n. 56/2024 al regime delle sanzioni applicabili in caso di omissione o di evasione contributiva definito dall’art. 116 della Legge n.388/2000.

Normativa di riferimento: novità

Prima di addentrarci nelle indicazioni fornite dalla circolare, è opportuno considerare preliminarmente le innovazioni introdotte dal d.l. n. 19/2024 all’art. 116 della l. n.388/2000 che, con le modifiche apportate, resta la fonte del regime sanzionatorio a carico di chi non versa i contributi previdenziali dovuti:

  1. l’art. 116, comma 8/lett.a, nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi (omissione contributiva), il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, prevede una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti. A tale previsione il d.l. n. 19/2024 ha aggiunto la seguente disposizione: “se il pagamento dei contributi o premi è effettuato entro centoventi giorni, in unica soluzione, spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, la maggiorazione non trova applicazione”. Non modificata e, quindi, confermata è la regola secondo cui la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;
  2. per quanto riguarda l’evasione contributiva (art.116. comma 8/lett.b), sono diverse le innovazioni introdotte:
    • è stato precisato che l’evasione ricorre quando sono omesse o definite in modi non conformi al vero registrazioni, denunce o dichiarazioni con l’intenzione specifica di non versare i contributi o i premi occultando rapporti di lavoro, retribuzioni erogate o redditi prodotti “ovvero … fatti o notizie rilevanti per la determinazione dell’obbligo contributivo”;
    • è stato precisato che, in caso di evasione, le sanzioni civili, in ragione d’anno, sono pari al 30% dei contributi evasi e comunque non possono superare il 60% dell’importo dei contributi; inoltre, con alcune modifiche trova applicazione l’ipotesi del “ravvedimento operoso” anche in caso di evasione:
      “Se la denuncia della situazione debitoria è effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile pari, in ragione d’anno, al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti, se il versamento in unica soluzione dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia. Il tasso ufficiale di riferimento è maggiorato di 7,5 punti, se il versamento in unica soluzione dei contributi o premi è effettuato entro novanta giorni dalla denuncia”. Anche in tal caso di ravvedimento, come nl caso di omissione contributiva, le sanzioni civili non possono superare il 40% dell’importo dei contributi o premi.
      Il ravvedimento operoso può essere attuato anche con pagamenti in forma rateale;
  3. all’art. 116, comma 8, viene aggiunta una nuova lett. b-bis. Questa lettera riguarda ipotesi in cui gli enti impositori effettuano accertamenti della irregolarità contributiva prima che ci sia un ravvedimento. Sia in caso di omissione che di evasione, si può fruire di una riduzione del 50 % delle sanzioni civili ordinarie qualora, accertata la situazione debitoria dall’ente impositore d’ufficio o a seguito di verifiche ispettive, il contribuente provveda al pagamento dei contributi e premi in unica soluzione entro trenta giorni dalla notifica della contestazione ovvero vi provveda in modalità rateale, presentando la relativa domanda entro lo stesso termine di trenta giorni e subordinatamente al versamento della prima rata (ugualmente con il passaggio alle sanzioni ordinarie qualora non sia pagata una rata successiva).

Rispetto alla normativa sopra citata, l’Inps, con la citata circolare n. 90 del 2024 ha fornito indicazioni in merito alle attività di compliance e di accertamento d’ufficio.

Circolare Inps 4.10.2024 n. 90: chiarimenti

A partire dal mese di settembre 2024 il ravvedimento operoso dei debiti INPS consente al datore di lavoro di risparmiare sulle sanzioni calcolate dall’Istituto.

Dal 1° settembre 2024 sono in vigore le nuove disposizioni introdotte dal decreto PNRR 4 (D.L. n. 19/2024, convertito in Legge n. 56/2024), in materia di accertamenti e sanzioni contributive, che prevedono misure premiali per la regolarizzazione volontaria dei contributi da parte delle aziende, la semplificazione della comunicazione con l’INPS e il rafforzamento del sistema sanzionatorio applicato per il mancato rispetto degli obblighi contributivi (art. 30 del D.L. n. 19/2024).

L’INPS con la circolare n. 89/2024 è intervenuta nel delineare i tassi di dilazione, le sanzioni civili e il calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali alla luce delle previsioni del D.L. n. 19/2024, con la minore somma costituita, dal 1° settembre 2024, dai soli interessi legali di cui all’art. 1284 c.c., sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori.

Come si applicano le nuove regole per favorire l’adempimento spontaneo

Tra le novità introdotte merita attenzione l’introduzione di un nuovo meccanismo, assimilabile al ravvedimento operoso, per chi, nella ipotesi di omissione contributiva (ossia mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie) provveda spontaneamente, prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, a versare, in un’unica soluzione, i contributi entro i 120 giorni successivi alla scadenza originaria del termine di pagamento.

In questi casi, la sanzione ordinaria (ossia una sanzione civile), che in genere si calcola annualmente applicando il tasso ufficiale di riferimento (TUR) – attualmente pari al 4,25% – maggiorato di 5,5 punti, verrà ridotta. In particolare, per favorire chi regolarizza tempestivamente e volontariamente la propria posizione, la sanzione avrà ad oggetto esclusivamente il tasso ufficiale di riferimento, senza dunque la citata maggiorazione del 5,5%.

La sanzione civile in ogni caso non può essere superiore al 40% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

Rimane invece invariato il sistema sanzionatorio per l’ipotesi di evasione contributiva (ossia registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero, poste in essere con l’intenzione specifica di non versare i contributi o premi mediante l’occultamento di rapporti di lavoro in essere, retribuzioni erogate o redditi prodotti, ovvero di fatti o notizie rilevanti per la determinazione dell’obbligo contributivo), rispetto al quale si applica:

  • la sanzione civile, in ragione d’anno, pari al 30%, fermo restando che la sanzione civile non può essere superiore al 60% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;
  • se la denuncia della situazione debitoria è effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi, la sanzione civile pari, in ragione d’anno, al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti, se il versamento in unica soluzione dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia.

La sanzione civile non può, in ogni caso, essere superiore al 40% dell’importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge.

È possibile accedere alla riduzione del 50% delle sanzioni civili nei casi in cui, accertata la situazione debitoria dall’ente impositore d’ufficio o a seguito di verifiche ispettive, il contribuente provveda al pagamento dei contributi e premi in unica soluzione entro 30 giorni dalla notifica della contestazione ovvero vi provveda in modalità rateale, presentando la relativa domanda entro lo stesso termine di 30 giorni e subordinatamente al versamento della prima rata.

La circolare precisa che le sanzioni civili saranno rideterminate nella misura ordinaria laddove il contribuente non provveda al versamento o vi provveda in misura insufficiente o tardiva.

In caso di evasione contributiva è introdotta la previsione per cui il tasso ufficiale di riferimento è maggiorato di 7,5 punti, se il versamento in unica soluzione dei contributi o premi è effettuato entro 90 giorni dalla denuncia e il fatto che, in caso di pagamento in forma rateale, l’applicazione della sanzione agevolata è subordinata al versamento della prima rata.

Sanzioni per inadempienti

È rimasto invariato il regime sanzionatorio attuale per i soggetti inadempienti. In particolare:

  • in caso di omissione contributiva, la sanzione sarà pari al TUR maggiorato di 5,5 punti;
  • in caso di evasione contributiva, la sanzione sarà pari al 30% dei contributi o premi dovuti in ragione d’anno per i primi due anni, con un massimo del 60%.

Resta ferma la applicazione sul debito contributivo, dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili nelle misure sopra previste senza che si sia provveduto all’integrale pagamento del dovuto, degli interessi nella misura degli interessi di mora di cui all’art. 30 del D.P.R., n. 602/1973, come sostituito all’art. 14 del D.Lgs. n. 46/1999.

Dott.ssa Mariangela Paparusso

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