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Indicazione nel modello Redditi 2024 solo dei beni 4.0 per il Bonus investimenti

In relazione ai beni “ordinari” soggetti al Bonus investimenti è stato semplificato il Modello Redditi 2024 rispetto a quello previsto dai precedenti modelli dichiarativi nel quadro RU anche se è necessario ancora dare indicazione del credito di imposta per investimenti ex art 1 co 1051-1063 previsti dalla Legge 178/2020.

Il credito di imposta per i beni 4.0 dovrà essere tipicamente indicato nel quadro RU del Modello Redditi mentre non sarà più necessario per le altre tipologie di beni non rientranti in questa categoria.

Normativa

Il credito di imposta trova indicazione nella sezione I indicando nel rigo RU1 lo specifico codice credito in relazione ai beni agevolabili:

2L è il codice per gli investimenti in beni strumentali nuovi previsti dall’Allegato A della Legge 232/2016(art 1 co 1057 bis della L. 178/2020). Il relativo credito d’imposta è utilizzabile dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni oggetto.

Quadro RU

Il nuovo quadro RU è costituito da sole tre sezioni, in luogo delle sei presenti nei precedenti modelli:

  • la sezione I, sostanzialmente analoga a quella dei precedenti modelli dichiarativi, è destinata all’indicazione di tutti i crediti d’imposta da riportare nella dichiarazione (multi-modulo);
  • la sezione II, ora riservata all’indicazione dei dati relativi ai crediti d’imposta per attività di ricerca, sviluppo e innovazione, per gli investimenti in beni strumentali nel territorio dello Stato, nonché per il bonus bonifica ambientale;
  • la sezione III, suddivisa in tre sottosezioni riguardanti i crediti d’imposta ricevuti (III-A), i crediti trasferiti (III-B) e i crediti eccedenti il limite annuale di utilizzo (III-C).

Sono state quindi eliminate le sezioni del credito “Caro Petrolio” (vecchia sezione II), credito “Finanziamento agevolato sisma Abruzzo/Banche” (vecchia sezione III), i crediti riferiti agli “Altri crediti d’imposta” (vecchia sezione V).

I relativi crediti sono comunque gestiti nell’ambito della Sezione I (è infatti stata introdotta la nuova casella 2 nel rigo RU1 per indicare il codice credito “23” Caro Petrolio e “76” Finanziamento agevolato sisma Abruzzo/Banche”).

Compilazione del modello

In tutti i modelli Redditi a partire da quelli approvati nel 2024, in applicazione dell’art. 15 del DLgs. 1/2024 non è più richiesta l’indicazione nella sezione I di alcuni crediti non automatici, ossia concessi da amministrazioni pubbliche, diverse dall’Agenzia delle Entrate, che trasmettono alla medesima Agenzia i dati relativi ai beneficiari e all’importo riconosciuto, e per i quali sia prevista quale unica modalità di fruizione la compensazione esterna ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97.

Le stesse istruzioni precisano che con riferimento ai crediti non automatici continua, tuttavia, a sussistere l’obbligo di indicazione nella sezione I del quadro RU degli importi relativi alle seguenti tipologie di agevolazioni:

  • crediti d’imposta soggetti al limite di compensabilità previsto dall’art. 1 comma 53 della L. 244/2007;
  • crediti d’imposta qualificati aiuti di stato o aiuti “de minimis”, per i quali sia necessaria la compilazione della sezione “Aiuti di stato” del quadro RS (elencati nella tabella degli aiuti di Stato);
  • crediti d’imposta per i quali è prevista la possibilità di chiederne il rimborso in dichiarazione;
  • crediti d’imposta cedibili ai sensi dell’art. 43-ter del DPR 602/73;
  • crediti d’imposta la cui indicazione nei modelli di dichiarazione dei redditi è richiesta al fine di acquisire specifiche informazioni aggiuntive, che dovrebbero altrimenti essere fornite con apposite comunicazioni;
  • crediti d’imposta per i quali è attribuita all’Agenzia delle Entrate la funzione di controllo.

I crediti d’imposta per i quali è esclusa l’indicazione nella sezione I sono riportati nella “Tabella crediti esclusi sezione I”, posta in calce alle istruzioni al modello REDDITI SC 2024 (pag. 273). Tra questi, si segnalano, ad esempio, il credito d’imposta per la quotazione delle PMI (art. 1 comma 89 della L. 205/2017), il credito d’imposta in favore delle imprese esercenti servizio di trasporto di merci in conto proprio (art. 14 comma 1 lett. a) del DL 144/2022) o quello per le imprese esercenti servizio di trasporto di merci per conto di terzi (art. 1 comma 503 della L. 197/2022), nonché il credito d’imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive (art. 1 del DL 152/2021).

Con riferimento alle medesime agevolazioni permane, tuttavia, l’obbligo di indicare l’informazione relativa a eventuali trasferimenti dei crediti al consolidato (da parte delle consolidate) o ai soci (da parte delle società trasparenti), a cessioni ai sensi dell’art. 1260 c.c. o a seguito di trasferimenti d’azienda, compilando esclusivamente le sezioni III-A e III-B del quadro RU o i quadri TN/GN/PN.

Bonus investimenti 4.0 e R&S

Stando alle istruzioni, continuano a dover essere indicati nella sezione I:

  • il credito d’imposta relativo agli investimenti in beni strumentali 4.0 ex L. 178/2020, per il quale occorre compilare anche i righi RU130 e RU140 nella sezione II;
  • i crediti d’imposta riguardanti le attività di ricerca, sviluppo e innovazione, per cui occorre compilare anche i righi RU100-RU102 nella sezione II.

Rispetto ai precedenti modelli dichiarativi, nel quadro RU dei modelli REDDITI 2024 non è più previsto il discusso rigo RU150 relativo al titolare effettivo, né il rigo RU151 sul cumulo.

Applicazioni Software collegate all’articolo:

TAG Beni 4.0bonus investimentiBonus investimenti 2024Modello Redditi 2024

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