Lo status di start up innovativa comporta molteplici vantaggi e benefici fiscali, non solo per l’impresa e per quanti investono in queste attività:
- alle persone fisiche è riconosciuta una detrazione IRPEF pari al 30% delle somme investite nel capitale sociale di una start up innovativa, fino a un investimento massimo annuo di 1 milione di euro;
- alle persone giuridiche, invece, una deduzione IRES pari al 30% delle somme investite nel capitale sociale di una start up innovativa, fino ad un investimento massimo annuo di 1,8 milioni di euro.
Il contribuente (persona fisica o giuridica) potrà usufruire della detrazione IRPEF o della deduzione IRES in sede di dichiarazione annuale dei redditi.
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Start up innovativa
Una società acquisisce lo status di start up innovativa mediante l’iscrizione in una sezione speciale del Registro Imprese così come disposto dall’art. 25, comma 8, del D.L. n. 179/2012, presentando assieme alla domanda di iscrizione un’apposita dichiarazione attestante il possesso dei requisiti previsti dalla normativa.
La start up è tenuta annualmente ad aggiornare o confermare il possesso dei requisiti avvalendosi di una dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa.
In caso di perdita dei requisiti o a causa del mancato deposito della dichiarazione attestante il possesso degli stessi, l’impresa sarà cancellata dalla sezione speciale e manterrà la sola iscrizione nella sezione ordinaria: ciò comporta la perdita dello status di start up innovativa, oltre alla perdita delle agevolazioni previste dalla normativa di riferimento.
Requisiti start up innovativa
I requisiti per essere start up innovativa sono
- essere costituita da non più di 60 mesi60 mesi;
- essere residente in Italia o in un altro paese dello Spazio Economico Europeo ma con sede produttiva o filiale in Italia;
- non realizzare un totale della produzione annua superiore a 5 milioni di euro a partire dal secondo anno di attività della start up;
- non essere quotata in un mercato regolamentato o in una piattaforma multilaterale di negoziazione;
- non distribuire utili e non averne distribuiti;
- avere come oggetto sociale esclusivo o prevalente: lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di un prodotto o servizio ad alto valore tecnologico;
- non essere stata il risultato di fusione, scissione o cessione di ramo d’azienda.
La società potrà essere considerata innovativa se rispetta almeno uno dei seguenti tre requisiti soggettivi:
- sostiene spese in R&S e innovazione pari ad almeno il 15% del maggiore valore tra fatturato e costo della produzione;
- impiega personale altamente qualificato (almeno 1/3 dottori di ricerca, dottorandi o ricercatori, oppure almeno 2/3 con laurea magistrale);
- è titolare, depositaria o licenziataria di almeno un brevetto o titolare di un software registrato.
Benefici
I benefici previsti per le società che abbiano i requisiti di start up innovativa sono:
- esonero dal versamento dei diritti annuali dovuti alla CCIAA, dei diritti di segreteria e delle imposte di bollo dovute per le iscrizioni al Registro delle
imprese - esonero dall’applicazione della disciplina delle società di comodo;
- la soglia di compensazione è elevata a 50.000 euro per le compensazioni dei crediti IVA;
- deroga della disciplina relativa alla riduzione del capitale per perdite.
I benefici previsti per le persone fisiche e giuridiche che investono in queste attività sono:
- per le persone fisiche persone è prevista una detrazione IRPEF pari al 30% delle somme investite nel capitale sociale di una start up innovativa, fino ad un investimento massimo annuo di 1 milione di euro;
- per le persone giuridiche, invece, una deduzione IRES pari al 30% delle somme investite nel capitale sociale di una start up innovativa, fino ad un investimento massimo annuo di 1,8 milioni di euro.
Il contribuente (persona fisica o giuridica) potrà usufruire della detrazione IRPEF o della deduzione IRES in sede di dichiarazione annuale dei redditi.
Benefici temporanei per le persone fisiche
A questo beneficio, si aggiungono le agevolazioni di carattere temporaneo agevolazioni di carattere temporaneo.
Il decreto Rilancio (art. 38, comma 7, D.L. n. 34/2020) ha introdotto un’agevolazione di carattere temporaneo, per le sole persone fisiche che investono nel capitale sociale di una o più start up innovativa:
- una detrazione IRPEF pari al 50% della somma investita, in alternativa alla ordinaria detrazione IRPEF del 30%;
- il limite massimo di 100.000 euro in termini di investimento agevolabile;
- il mantenimento dell’investimento per almeno tre anni.
L’eventuale cessione da parte del contribuente della somma investita, antecedentemente allo scadere dei tre anni, comporterà la decadenza dal beneficio e l’obbligo di restituire l’importo detratto, unitamente agli interessi.
Tale agevolazione è applicabile agli investimenti effettuati successivamente al 1° gennaio successivamente al 1° gennaio 2020 e a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 2019;
- il beneficio fiscale spetta fino a un ammontare massimo di aiuti, concessi a titolo di de minimis a una medesima start up innovativa, non superiore a 200.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari ai sensi del regolamento UE n. 1407/2013.
Se la detrazione non trova capienza nell’imposta lorda, l’eccedenza sarà riportabile in avanti e potrà essere scomputata dall’IRPEF dovuta nei periodi d’imposta successivi, non oltre il terzo.
Come accedere alle agevolazioni fiscali previste per le persone fisiche
Per poter usufruire della detrazione IRPEF del 50%, la start up innovativa beneficiaria degli investimenti dovrà inviare al MiSE un’apposita istanza, le istanze devono essere inviate prima dell’effettuazione dell’investimento.
Il Mise verifica preventivamente, il rispetto da parte della start up del massimale de minimis, notificando l’esito dell’accertamento sia alla start up sia all’investitore.
Il MiSE invia periodicamente all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle imprese beneficiarie che hanno presentato l’istanza e degli investitori che intendono fruire della detrazione con il relativo importo.
Inoltre, il decreto Sostegni bis (art. 41, D.L. n. 73/2021) ha introdotto un’altra agevolazione di carattere temporaneo, prevedendo l’esenzione delle plusvalenze realizzate da persone fisiche, derivanti dalla cessione di:
- Partecipazioni al capitale di start up innovative, acquisite mediante sottoscrizione di capitale sociale dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2025 e possedute per almeno tre anni;- partecipazioni al capitale in società di persone (ad esclusione delle società semplici) e di capitali, anche non residenti qualora e nella misura in cui, entro un anno dal loro conseguimento, siano reinvestite in imprese start up innovative o in piccole e medie imprese innovative mediante la sottoscrizione del capitale sociale entro il 31 dicembre 2025.
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