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La Legge n. 213 del 30 dicembre 2023, Legge di bilancio 2024, apporta alcune modifiche alle norme che regolano la cessazione della partita IVA, in particolare i limiti alla facoltà di avvalersi della compensazione dei crediti e gli obblighi da rispettare per l’eventuale nuova apertura della partita IVA.

Buon ascolto.

Podcast GBsoftware a cura del Dott.ssa Barreca

Ascolta “Ep.100 La cessazione della partita iva e le relative novità nella legge di bilancio 2024” su Spreaker.

Cessazione partita IVA e limiti alla compensazione dei crediti

Il comma 97 dell’articolo 1 della Legge di bilancio 2024 genera alcune variazioni all’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, il quale regola le compensazioni di crediti e debiti tributari e contributivi. Il comma in oggetto è composto dalla lettera a) e dalla lettera b); specialmente la lettera a) del comma 97 inserisce nel suddetto articolo 17, dopo il comma 1, i commi 1-bis e 1-ter. Il nuovo comma 1-bis delibera che: “La compensazione dei crediti di qualsiasi importo maturati a titolo di contributi nei confronti dell’INPS, può essere effettuata:

  • a) dai datori di lavoro non agricoli a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge o dal quindicesimo giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva, ovvero dalla data di notifica delle note di rettifica passive;
  • b) dai datori di lavoro che versano la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge;
  • c) dai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani ed esercenti attività commerciali e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata Inps di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge. Resta impregiudicata la verifica sulla correttezza sostanziale del credito compensato. Sono escluse dalle compensazioni le aziende committenti per i compensi assoggettati a contribuzione alla Gestione separata presso l’Inps”.

Il comma 1-ter stabilisce che: “La compensazione dei crediti di qualsiasi importo per premi ed accessori maturati nei confronti dell’INAIL può essere effettuata a condizione che il credito certo, liquido ed esigibile sia registrato negli archivi del predetto Istituto”.

Il Governo specifica che, nella relazione illustrativa, questa azione consente di effettuare controlli preventivi automatizzati sui crediti utilizzati in compensazione nel modello F24 con il fine di contrastare l’impiego di crediti inesistenti.

La lettera b) del comma 97 cambia i riferimenti al comma 15-bis, inclusi nel comma 2-quater, inserendo anche i riferimenti al comma 15-bis.1. In particolare, la possibilità di ricorrere alla compensazione dei crediti è scartata per i contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di cessazione della partita IVA e anche per i contribuenti per i quali è prevista la cessazione d’ufficio della partita IVA collegata a profili di rischio attinenti al continuo inadempimento delle obbligazioni tributarie.

Cessazione partita IVA e vincoli per l’eventuale nuova apertura di partita IVA

Il comma 99 dell’articolo della Legge di bilancio 2024 aggiunge il comma 15-bis.3, dopo il comma 15-bis.2 all’articolo 35, recante disposizione regolamentare concernente le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività, del D.P.R. n. 633 del 1972. Il comma 99 emette, anch’esso, esclusioni per i contribuenti già destinatari del provvedimento di cessazione di altra partita IVA imponendo la presentazione di fideiussione, eventualmente parametrata alle violazioni fiscali riscontrate, anche nei casi in cui tale soggetto abbia spontaneamente inviato, nei 12 mesi precedenti, la cessazione dell’attività.

In altre parole, in questo nuovo comma 15-bis.3, si stabilisce che la partita IVA può essere richiesta, successivamente alla cessazione ai sensi dei commi 15-bis e 15-bis.1) dal medesimo soggetto, come imprenditore individuale, lavoratore autonomo o rappresentante legale di società, associazione o ente, con o senza personalità giuridica, formati successivamente al provvedimento di cessazione della partita IVA, solo dopo il rilascio di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria avente durata pari a tre anni dalla data del rilascio e un importo non inferiore a 50.000 euro, presupposto stabilito dal precedente comma 15-bis.2, anche in conseguenza della notifica da parte dell’ufficio di un provvedimento che rileva la sussistenza delle cause di cessazione della partita IVA, in relazione al periodo di attività, ai sensi dei commi 15-bis e 15-bis.1, nei confronti dei contribuenti che nei 12 mesi precedenti abbiano comunicato la cessazione dell’attività ai sensi del comma 3.

L’eventuale sanzione è prevista dall’articolo 11, comma 7-quater, del decreto legislativo n. 241 del 1997.

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