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Il contribuente ha la facoltà di compensare i crediti e i debiti nei confronti dei diversi enti impositori (Stato, INPS, Enti Locali, INAIL, ENPALS) risultanti dalla dichiarazione e dalle denunce periodiche contributive.

La compensazione orizzontale richiede un’attenta effettuazione dell’operazione, tenendo presente, in particolare, che il credito che si vuole utilizzare sia maturato prima del sorgere del debito erariale. Vediamo le regole che guidano la compensazione orizzontale per le imposte dirette.

Buon ascolto.

Podcast GBsoftware a cura del Dott.ssa Paparusso

Ascolta “Ep.55 La compensazione delle imposte” su Spreaker.

Cos’è la compensazione

Le compensazioni orizzontali delle imposte sul reddito attengono alle compensazioni tra dette imposte ed i debiti tributari erariali e non, le stesse assumono due tipologie:

  • compensazioni sino ad € 5.000: non richiedono alcuna propedeutica autorizzazione e sono lasciate all’iniziativa del contribuente;
  • compensazioni superiori ad € 5.000, richiedono:
    • L’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione fiscale dalla quale il credito si rileva [Art. 35, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241].

Detto visto comporta:

      1. la verifica della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA;
      2. la verifica della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione;
    • in alternativa, con riguardo alle società di capitali soggette al controllo contabile previsto dall’art. 2409-bis codice civile, la sottoscrizione, sia da parte del rappresentante legale che ad opera di coloro che effettuano il controllo contabile, di una dichiarazione che certifica l’effettuazione dei controlli, stabiliti dall’art. 2, comma 2, del D.M. 31 maggio 1999, n. 164.

In quanto al tetto dell’importo compensabile, in base all’art. 17, del D.Lgs. n. 241/1997, lo stesso è previsto in 2 milioni di euro.

La compensazione verticale consiste nell’utilizzare il credito emergente da una dichiarazione fiscale con il debito risultante da quella successiva, ovvero nel riportare un credito fiscale, dalla dichiarazione da cui si evidenzia, a quella successiva.

Questa compensazione verticale non è soggetta ad alcun tetto di importo, né è vincolata, ai fini del suo utilizzo, al visto di conformità.

Secondo l’ordinanza della Corte di Cassazione, sez. V, del 15 marzo 2022, n. 8291, il contribuente può modificare l’originaria richiesta di rimborso, scegliendo la compensazione del credito, soltanto entro l’anno successivo alla maturazione dello stesso credito (Art. 17, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241), in quanto il principio di alternatività tra rimborso e detrazione impedisce la possibilità di revoca sine die della scelta del rimborso, effettuata inizialmente.

Come si effettua

Si usa il modello di pagamento unificato F24 che permette di scrivere in apposite sezioni sia gli importi a credito utilizzati sia gli importi a debito dovuti. Il pagamento si esegue per la differenza tra debiti e crediti. Il modello F24 deve essere presentato in ogni caso da chi opera la compensazione, anche se il saldo finale indicato risulti uguale a zero per effetto della compensazione stessa. Il modello F24 permette, infatti, a tutti gli enti di venire a conoscenza delle compensazioni operate in modo da poter regolare le reciproche partite di debito e credito.

Chi può avvalersi della compensazione

Possono avvalersi della compensazione tutti i contribuenti, compresi quelli che non devono presentare la dichiarazione in forma unificata, a favore dei quali risulti un credito d’imposta dalla dichiarazione e dalle denunce periodiche contributive.

L’art. 17, comma 1, primo periodo, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, stabilisce che i contribuenti possono effettuare versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all’INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, compensandoli con i crediti, dello stesso periodo, nei confronti degli stessi soggetti, che derivano dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche prodotte.

In seguito, l’art. 2-quater, del D.L. 16 febbraio 2023, n. 11, convertito nella L. 11 aprile 2023, n. 38, con un’interpretazione autentica del predetto art. 17, del D.Lgs. n. 241/1997, chiarisce che la compensazione ivi prevista può essere effettuata, anche tra debiti e crediti, compresi quelli di cui all’art. 121, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito nella L. 17 luglio 2020, n. 77 (Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali), nei confronti di differenti enti impositori.

Detta interpretazione autentica si è resa necessaria in quanto, secondo alcune sentenze di merito, non sarebbe stato possibile estinguere i debiti previdenziali attraverso la compensazione con i crediti erariali.

Assonime, con nota del 14 aprile 2023, commenta la conferma della possibilità di compensazione dei debiti previdenziali con i crediti erariali.

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