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La domanda di indennità ISCRO

L’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa.

L’art. 1, commi 386-400, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021), ha istituito in via sperimentale l’indennità straordinaria di continuità reddituale ISCRO per il triennio 2021 – 2023. Più di recente la legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di Bilancio 2024) ha riconosciuto la misura a regime.

Disposizioni generali

L’art. 1, commi 386-400, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021), ha istituito in via sperimentale l’indennità straordinaria di continuità reddituale ISCRO per il triennio 2021 – 2023. Più di recente la legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di Bilancio 2024) ha riconosciuto a regime la misura disponendo quanto segue all’art. 1 comma 142:

“Dal 1° gennaio 2024 è riconosciuta l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), introdotta in via sperimentale dall’articolo 1, comma 386, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in favore dei soggetti di cui al comma 143 del presente articolo. L’ISCRO è erogata dall’INPS.”.

A tal riguardo e con lo scopo di fornire chiarimenti ed istruzioni rispetto all’agevolazione, è intervenuta l’Inps con la Circolare 23 luglio 2024, n. 84 di cui si analizzano di seguito le principali disposizioni.

Soggetti interessati

Possono presentare domanda di ISCRO i soggetti iscritti alla Gestione separata che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo, come indicato dal comma 143 dell’art. 1 della legge di Bilancio 2024:

“L’ISCRO è riconosciuta, previa domanda, ai soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell’articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”.

Requisiti

Per accedere al beneficio il contribuente deve rispettare i seguenti requisiti:

  • Non deve essere titolare di trattamento pensionistico diretto o essere assicurato presso altre forme previdenziali obbligatorie alla data di presentazione della domanda;
  • Non deve essere beneficiario di Assegno di Inclusione per tutto il periodo di percezione dell’indennità;
  • Deve essere in regola con la contribuzione obbligatoria;
  • Deve essere titolare di partita IVA per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla gestione previdenziale da almeno 3 anni alla data di presentazione della domanda;
  • Deve avere prodotto reddito di lavoro autonomo nell’anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 70% della media dei redditi da lavoro autonomo dei due anni precedenti all’anno di riferimento;
  • Deve avere un reddito inferiore ad € 12.000,00 nell’anno precedente alla presentazione della domanda.

A tal riguardo è opportuno specificare che, con riferimento ai requisiti reddituali, i redditi prodotti per ogni anno devono essere autocertificati in sede di presentazione della domanda se non sono già a disposizione dell’Inps.

Verifiche

Per la verifica del rispetto dei requisiti richiesti, i dati dei soggetti che hanno presentato domanda vengono comunicati dall’Inps all’Agenzia delle Entrate, la quale, a sua volta, comunica all’Inps l’esito del controllo della sussistenza dei requisiti reddituali.

Incompatibilità

Come precisato anche dalla recente Circolare Inps del 23 luglio 2024, n. 84, l’indennità ISCRO è incompatibile con:

  • Pensioni dirette;
  • NASpI, DIS-COLL, ALAS e con la fruizione dell’indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo;
  • Cariche elettive e/o politiche che «prevedono, come compensi, indennità di funzione e/o altri emolumenti diversi dal solo gettone di presenza».

Obbligo di formazione professionale

Come disposto dall’art.1 comma 155 della legge di Bilancio 2024:

 «L’erogazione dell’ISCRO è accompagnata dalla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale».

Pertanto, come specificato dall’Inps nella già menzionata Circolare del 23 luglio 2024, in sede di presentazione della domanda il richiedente deve autorizzare l’Istituto a trasmettere i propri dati alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano, nell’ambito del Sistema Informativo di Inclusione Sociale e Lavorativa e del «sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, anche ai fini della sottoscrizione del patto di attivazione digitale sulla piattaforma digitale per l’inclusione sociale e lavorativa».

Importo erogato

Come disposto dall’art.1 comma 147 della legge 213/2023 (legge di Bilancio 2024), l’importo erogato è pari al 25% della media dei redditi di lavoro autonomo dichiarati nei due anni precedenti a quello di presentazione della domanda, per un massimo di € 800,00 ed un minimo di € 250,00 mensili.

La durata dell’erogazione, che non comporta l’accredito di contribuzione figurativa, è pari a sei mensilità con decorrenza dal primo giorno successivo a quello di presentazione della domanda.

Presentazione della domanda

La domanda va presentata telematicamente entro il 31 ottobre di ogni anno di fruizione tramite i canali messi a disposizione sul sito dell’Inps direttamente o tramite gli istituti di Patronato. A partire dal 15 giugno di ogni anno la domanda sarà disponibile accedendo alla sezione del sito “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”.

Sempre tramite accesso online, sarà possibile monitorare lo stato di avanzamento della domanda ed accedere alle ricevute.

In caso di presentazione telematica l’accesso al sito dell’Inps è possibile tramite:

  • SPID di livello 2 o superiore;
  • Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
  • Carta nazionale dei servizi (CNS).

In alternativa alla presentazione online è possibile richiedere l’indennità tramite il servizio Contact Center multicanale, telefonando al numero verde gratuito 803 164 da rete fissa o al numero a pagamento 06 164164 da rete mobile.

Per l’anno 2024 è possibile presentare la domanda di indennità ISCRO dal 1° agosto 2024 al 31 ottobre 2024.

Dott.ssa Francesca Sparano

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