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Gli ETS godono di particolari regimi Iva in relazione alle attività che svolgono. Oltre ai corrispettivi specifici, che sono regolati dall’art. 4, c. 4 del D.P.R. 633/1972, recentemente modificato dal D.L. 146/2021, anche se con decorrenza rinviata al 2024, abbiamo i vari regimi di esenzione Iva per i servizi sociosanitari e per le attività formative, delineate dall’art. 10 del D.P.R. 633/1972.

Inoltre, con riferimento alle sole attività commerciali svolte da APS e ODV, vale la pena sottolineare il regime speciale dettato dall’art. 86 del D. Lgs. 117/2017, che contiene consistenti semplificazioni in merito agli adempimenti Iva.

Buon ascolto.

Podcast GBsoftware a cura del Dott.ssa Paparusso

Ascolta “Ep.89 La fiscalità IVA negli ETS” su Spreaker.

Le modifiche all’art 4, comma 4 del DPR 633/1972

Il D.L.146/2021 all’art. 5, commi 15 quater, quinquies e sexies, ha introdotto delle novità dirette a cambiare la disciplina dell’IVA negli ETS. Le disposizioni di modifica sarebbero dovute entrare in vigore a partire dal 1° gennaio 2024, poi prorogate al 1° luglio 2024 e da ultimo, ai sensi de DL 215/2023(c.d. “Milleproroghe”), l’entrata in vigore slitta al 1 gennaio 2025.

Modifiche al decreto IVA

Il comma 4 dell’art 4del DPR 633/1972 qualifica come non commerciali le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in conformità alle finalità istituzionali da parte di associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di formazione sociale e di formazione extrascolastica della persona nei confronti di soci, associati o partecipanti, di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali.

Al comma 5, dove sono enumerate le attività in ogni caso commerciali, sono previste due deroghe, una riferita alla cessione di proprie pubblicazioni da parte degli enti associativi sopra menzionati e l’altra riferita alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dai partiti politici rappresentati nelle assemblee nazionali e regionali.

Il comma 6 del citato art. 4 prevede invece che per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all’art 3 c 6 lettera e) L 287/1991, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell’Interno, non si considera commerciale, anche se effettuata verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata presso le sedi in cui viene svolta l’attività istituzionale da bar ed esercizi similari, sempre ché tale attività sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata nei confronti di soci, associati o partecipanti.

Le modifiche introdotte con la nuova disciplina e l’impatto sugli enti associativi

Il decreto legge n. 146 del 2021, all’art. 5, comma 15-quater, ha modificato l’art. 4 del Decreto Iva, riscrivendone integralmente il testo e prevedendo che le disposizioni ivi contenute fossero integralmente da ricomprendersi nel novero delle prestazioni oggettivamente in Iva, alcune nel regime di esenzione (art.10 dello stesso decreto) mentre altre confluite direttamente nel regime di imponibilità, con un effetto dirompente in termini di operatività e ricadute fiscali per gli enti.

Sono  considerate commerciali, in regime di esenzione ai sensi dell’art. 10,  le prestazioni di servizi e le cessioni di beni ad esse strettamente connesse effettuate in conformità alle finalità istituzionali a soci, associati o partecipanti, anche se rese nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali  verso pagamento di corrispettivi specifici da parte di  associazione politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali,  di promozione sociale e di formazione extra scolastica della persona.

Nel passaggio dal regime di esclusione a quello di esenzione la formulazione è stata modificata poiché è stato introdotto il requisito che le cessioni di beni siano “strettamente connesse” alle prestazioni di servizi e dal novero delle associazioni agevolate sono “sparite” le associazioni sportive dilettantistiche.

Le associazioni sportive dilettantistiche sono state oggetto di un ulteriore e separato comma dell’articolo 10 dove la previsione di esclusione di cui all’art. 4 portata nel regime di esenzione ha trovato una formulazione più ampia. Da notare che rispetto alla formulazione in ordine all’esclusione prima prevista all’articolo 4, nella formulazione esentativa sono ricomprese solo le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport e dell’educazione fisica, mentre le cessioni di beni sono confluite nel normale regime di imponibilità.

Sempre nel quarto comma dell’articolo 10 ha trovato riformulazione una previsione già contenuta nell’articolo 4 per i soli partiti politici rappresentati nelle assemblee regionali o nazionali, che vede oggi l’ambito di applicazione ampliato ai medesimi soggetti di cui al comma 1, vale a dire associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona. L’attività oggetto di questa previsione esentativa è la cessione di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche organizzate dagli enti sopra menzionati a loro esclusivo profitto.

E infine l’aspetto forse più dirompente delle novellata formulazione normativa riguarda le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate da associazioni di promozione sociale le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell’Interno ai sensi dell’art. 3, comma 6, lett. e) della legge 25 agosto 1991, n. 287.

Nel testo recato dall’articolo 10 la somministrazione di alimenti e bevande da parte delle associazioni di promozione sociale, come sopra definite, per godere del regime di esenzione deve essere effettuata nei confronti di indigenti.

Il venire meno del requisito di “socio” a favore del requisito di “indigente” porta, a pieno titolo, l’attività di somministrazione di alimenti e bevande nei confronti di soci e non soci nel regime di imponibilità ai fini dell’Iva (mentre, ai fini dei redditi, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata nei confronti dei soci rimane considerata attività non commerciale ai sensi dell’art.148, c.3 del DPR 917 del 1986 e dell’art.85 del codice del Terzo settore).

Attività commerciali per aps e odv

Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario sono esonerati dal versamento dell’imposta sul valore aggiunto e da tutti gli altri obblighi previsti dal D.P.R. 633/1972, ad eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, di certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti.

Resta fermo l’esonero dall’obbligo di certificazione di cui all’art. 2 del regolamento di cui al D.P.R. 21.12.1996, n. 696 e successive modificazioni.

Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario, per le operazioni per le quali risultano debitori dell’imposta, emettono la fattura o la integrano con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta e versano l’imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.

Il passaggio dalle regole ordinarie di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto al regime forfetario comporta la rettifica della detrazione di cui all’art. 19bis-2 D.P.R. 633/1972, da operarsi nella dichiarazione dell’ultimo periodo d’imposta di applicazione delle regole ordinarie. In caso di passaggio, anche per opzione, dal regime forfetario alle regole ordinarie è operata un’analoga rettifica della detrazione nella dichiarazione del primo periodo d’imposta di applicazione delle regole ordinarie

Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario possono optare per l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari di cui al decreto del D.P.R. 633/1972 e delle imposte sul reddito nei modi ordinari.

L’opzione, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime ordinario, l’opzione resta valida per ciascun periodo d’imposta successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.

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