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L’Agenzia delle entrate, con la Circolare del 28 giugno 2023, n. 18 ha definito l’ambito applicativo e le modalità di determinazione della flat tax incrementale al 15%, introdotta dall’art. 1 commi 55-57 della L. 197/2022 (legge di bilancio 2023).

La Flat Tax incrementale è un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle inerenti addizionali che si applica sull’eccedenza del reddito d’impresa o di lavoro autonomo realizzato nel corso dell’esercizio 2023 rispetto al più elevato importo del reddito dichiarato nel triennio precedente (2020-2021-2022).

Buon ascolto.

Podcast GBsoftware a cura del Dott.ssa Paparusso

Ascolta “Ep.96 Flat Tax incrementale” su Spreaker.

Soggetti beneficiari

Possono avvalersi, in via generale, del regime della “flat tax incrementale”, per il solo anno 2023:

  • le persone fisiche che esercitano attività d’impresa, a prescindere dal regime contabile adottato, ferma restando l’esclusione prevista per i contribuenti persone fisiche che applicano, per il periodo d’imposta 2023, il regime forfetario. Rientrano nel beneficio fiscale in esame anche gli imprenditori agricoli individuali che accedono al regime di cui agli articoli 56, comma 51, e 56-bis del TUIR, limitatamente ai redditi d’impresa prodotti. In forza della natura di impresa individuale, rientrano nel regime della “flat tax incrementale” sia l’impresa familiare sia l’azienda coniugale non gestita in forma societaria (in entrambi i casi, limitatamente al titolare dell’impresa stessa);
  • le persone fisiche che esercitano arti o professioni.

Soggetti esclusi

Sono inoltre esclusi dalla flat tax i redditi delle società di persone e di capitali imputati ai soci per trasparenza e i redditi derivanti dall’esercizio di arti e professioni in forma associata imputati ai singoli associati.

Le persone fisiche che applicano, nel 2023, il regime forfetario sono escluse dall’agevolazione, fatta salva l’ipotesi in cui si verifichi la fuoriuscita immediata dal regime per superamento del limite di 100.000 euro in corso d’anno. In questo caso, infatti, il reddito dovrebbe essere determinato con le modalità ordinarie per l’intero anno d’imposta 2023

Agevolazione

La norma prevede l’applicazione di un’imposta ad aliquota fissa del 15%, sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali regionale e comunale.

Il calcolo viene effettuato sull’incremento di reddito dell’anno oggetto di dichiarazione (anno 2023) rispetto a quello più elevato nell’ambito del triennio precedente (anni 2020, 2021 e 2022).

La base imponibile così calcolata non può essere di importo superiore a 40.000 euro. Per il calcolo della base imponibile occorre:

  1. effettuare la differenza tra il reddito del 2023 e quello più alto del triennio precedente;
  2. applicare la franchigia del 5% calcolata sul reddito più alto del triennio 2020-2022.

Sul reddito così determinato, nel limite massimo di 40.000 euro, si applica l’aliquota del 15%.

I redditi da considerare per l’applicazione della disposizione agevolativa sono quelli riportati in dichiarazione, al netto delle perdite pregresse, nei quadri RE, RF, RG e RD.

La “flat tax incrementale” non trova applicazione nei confronti dei contribuenti che hanno iniziato l’attività dal 2023, in quanto per essi non è possibile determinare l’incremento reddituale in assenza dei dati relativi al triennio precedente.

Non possono fruire del presente regime i contribuenti che hanno iniziato l’attività nel 2023, ma è necessario che essi abbiano svolto l’attività e conseguito reddito per almeno un intero anno nell’ambito del triennio precedente. Infatti, vi è l’impossibilità di determinare l’incremento reddituale richiesto dalla norma stessa in assenza dei dati relativi al triennio precedente. Secondo la circolare n. 18/E del 28.06.2023, non è necessario che il contribuente abbia conseguito redditi per l’intero triennio precedente di osservazione, bensì è sufficiente lo svolgimento di un’attività d’impresa e/o di lavoro autonomo per almeno un’intera annualità tra il 2020 e il 2022. Partendo dal presupposto che si considera intera annualità, l’intero periodo d’imposta (quindi dal 01/01 al 31/12), qualora il contribuente avesse aperto la partita iva nel corso del 2022, quindi in mancanza di svolgimento di attività nei periodi 2020 e 2021, non potrebbe applicare la tassa piatta incrementale. Nel caso in cui, invece, il contribuente avesse aperto partita iva nel corso del periodo 2021, lo stesso disporrebbe di almeno un intero periodo d’imposta in cui è stata svolta attività d’impresa o di lavoro autonomo, usufruendo pertanto della possibilità di applicare la flat tax.

La misura invece può essere applicata dai soggetti che hanno svolto la propria attività per almeno un’intera annualità tra quelle del triennio di riferimento; è quindi sufficiente verificare l’esistenza dell’incremento reddituale rispetto ad almeno un periodo d’imposta relativo alle annualità 2020, 2021 e 2022, non essendo richiesto che il contribuente abbia conseguito redditi per l’intero triennio di osservazione.

Per i soggetti che abbiano iniziato l’attività successivamente al 1° gennaio 2020 (purché, come sopra precisato, abbiano svolto l’attività per almeno un’intera annualità), il raffronto per l’individuazione del maggior reddito del triennio di riferimento deve essere fatto:

  • ragguagliando all’intera annualità il reddito eventualmente derivante dallo svolgimento dell’attività per una frazione dell’anno;
  • confrontando tale dato con il reddito dei restanti altri anni del triennio considerato.

Successivamente, la verifica dell’incremento di reddito deve essere effettuata tenendo conto del reddito del 2023 rispetto al maggior reddito del triennio, così come sopra individuato.

Calcolo imposta

L’imposta sostitutiva è determinata indicando il reddito agevolabile nella nuova Sezione II del quadro LM. le istruzioni chiariscono che la compilazione di tale sezione è alternativa rispetto alla
compilazione delle altre due sezioni, destinate a regime dei contribuenti minimi e dei contribuenti forfettari, considerata l’incompatibilità di detti regimi con l’agevolazione flat tax.

Compilazione dei righi Rigo LM12: va indicato:

  • a col. da 1 a 3: l’importo del reddito d’impresa e di lavoro autonomo conseguito nei rispettivi anni d’imposta 2020, 2021 e 2022 (in caso di impresa familiare va indicato l’intero reddito prodotto dall’impresa, non la sola quota imputata al titolare)
  • a col. 4: il maggiore tra gli importi indicati nelle colonne precedenti, incrementato della franchigia del 5% Rigo LM13, “Redditi d’impresa e di lavoro autonomo 2023”: in col. 1 va indicato l’importo dei redditi d’impresa/lavoro autonomo conseguiti nell’anno d’imposta 2023 già indicati nei quadri RE, RF, RG e/o RD

Per l’impresa familiare l’agevolazione spetta esclusivamente sulla quota di reddito attribuita al titolare (anche se l’incremento reddituale è calcolato sull’intero reddito dell’impresa). Pertanto, il titolare, dovrà indicare nella propria dichiarazione dei redditi:

  • in col. 1: indica il reddito dell’intera impresa (rilevante per determinare l’incremento reddituale agevolabile)
  • in col. 2: indica la quota percentuale dell’impresa (non inferiore al 50,1%): agevolata con l’imposta sostitutiva del 15%.

La col. 3 assume un valore diverso da col. 1 nel solo caso in cui il titolare svolga anche un ulteriore attività di impresa individuale. I collaboratori sono tassati ordinariamente con l’IRPEF per la quota loro imputata.

Versamenti

La flat tax segue le scadenze di versamento dell’IRPEF (FAQ 14/06/2024); dunque va versata nei seguenti termini (ai sensi della proroga di cui all’art. 37, DLgs. 13/2024):

  • se soggetto “non ISA”: entro il 1/07/2024 (in quanto il 30 giugno 2024 cade di domenica), senza maggiorazione oppure entro il 31/07/2024 applicando la maggiorazione dello 0,40%
  • se “soggetto ISA”: entro il 31/07/2024, senza maggiorazione, oppure entro il 30/08/2024 applicando la maggiorazione dello 0,40%

È possibile avvalersi della rateazione, nei termini previsti dall’art. 20 del DLgs. 241/97; il codice tributo da utilizzare nel mod. F24 è “1731” (RM 21/2024).

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