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Il principio contabile OIC n. 4 contempla la fusione e dichiara che essa rientra nell’ampio fenomeno della concentrazione e integrazione fra più aziende, costituendo la forma di accorpamento aziendale più completa con l’unificazione sia giuridica sia economica dei soggetti che vi aderiscono.

Revisione della normativa della fusione

La normativa relativa alla fusione delle società è stata oggetto di revisione mediante la riforma del diritto societario realizzata con il Dlgs n. 6/2003. Tale disciplina mira a regolare numerosi punti indicati di seguito:

  • “La fusione di più società può eseguirsi mediante la costituzione di una nuova società, o mediante l’incorporazione in una società di una o più altre. La fusione per incorporazione di società realizza una successione a titolo universale corrispondente alla successione mortis causa e produce gli effetti dell’estinzione della società incorporata e della contestuale sostituzione a questa della società incorporante. La partecipazione alla fusione non è consentita alle società in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell’attivo” (nuovo articolo 2501 del codice civile).
  • La possibilità di fusione dopo l’acquisizione con indebitamento (articolo 2501-bis);
  • I requisiti del progetto di fusione, per esempio, esso deve indicare le risorse finanziarie previste per il soddisfacimento delle obbligazioni della società risultante dalla fusione (art. 2501-ter);
  • Il vincolo di redazione della situazione patrimoniale, da parte dell’organo amministrativo, delle società partecipanti alla fusione (articolo 2501-quater);
  • “L’organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione deve predisporre una relazione che illustri e giustifichi, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto di fusione e in particolare il rapporto di cambio delle azioni o delle quote” (articolo 2501-quinquies);
  • La relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio effettuata dagli iscritti nel registro dei revisori contabili o da società di revisione (articolo 2501-sexies);
  • Il deposito degli atti relativi alla fusione al fine di pubblicità della stessa (articolo 2501-septies);
  • La fusione è decisa da ciascuna delle società che vi partecipano mediante approvazione del relativo progetto (articolo 2502);
  • La procedura del deposito e dell’iscrizione nel registro delle imprese della decisione di fusione;
  • La possibilità per i creditori di avanzare opposizione con modalità innovative in base all’art. 2445;
  • La possibilità per gli obbligazionisti di esercitare alcuni diritti: opposizione, facoltà di conversione delle obbligazioni convertibili, mantenimento dei diritti successivamente alla fusione (articolo 2503-bis)
  • “La fusione deve risultare da atto pubblico” (articolo 2504);
  • Gli effetti della fusione, con novità in merito all’eventuale disavanzo emergente, da attribuire, nei casi in cui sia possibile, agli elementi attivi e passivi delle società fuse, e all’avviamento (articolo 2504-bis);
  • “La società che risulta dalla fusione non può assegnare azioni o quote in sostituzione di quelle delle società partecipanti alla fusione possedute, anche per il tramite di società fiduciarie o d’interposta persona, dalle società medesime” (articolo 2504-ter);
  • “Eseguite le iscrizioni dell’atto di fusione a norma del secondo comma dell’articolo 2504, l’invalidità dell’atto di fusione non può essere pronunciata” (articolo 2504-quater);
  • La normativa “semplificata” per l’incorporazione delle società interamente possedute (articolo 2505);
  • L’esonero dalla relazione degli esperti (articolo 2501-sexies) nel caso in cui si effettui l’incorporazione delle società possedute almeno al novanta per cento (articolo 2505-bis);
  • Gli effetti della pubblicazione degli atti relativi del procedimento di fusione nel registro delle imprese (articolo 2505-ter);
  • Ulteriori semplificazioni della procedura per le fusioni cui non partecipano società con capitale rappresentato da azioni (articolo 2505-quater).

La recente approvazione della legge delega n. 80/2003, di riforma del sistema fiscale statale, si riflette anche sulla disciplina tributaria delle fusioni; in relazione allo “schema” di nuovo Testo unico delle imposte sui redditi, pubblicato sui siti del ministero dell’Economia e delle Finanze, si potrà quindi effettuare un raffronto tra l’attuale articolo 123 del Tuir e l’articolo 174 del testo proposto, evidenziando i punti cruciali della futura normativa.

La normativa fiscale delle fusioni

L’OIC 4 chiarisce che “L’art. 172 del Testo Unico delle imposte sui redditi (T.U.I.R.) regolamenta l’operazione di fusione nei suoi aspetti fiscali. Ai fini delle imposte dirette le operazioni di fusione sono neutrali, così come disposto dai commi 1, 2 e 3 di tale articolo 3.

Dalla data di efficacia reale la società risultante dalla fusione o incorporante subentra a tutti gli obblighi e diritti delle società fuse o incorporate, inclusi quelli relativi alle imposte sui redditi (comma 4), fatte salve le specifiche disposizioni relative alle riserve in sospensione di imposta (comma 5) e all’utilizzo delle perdite (comma 7).

Inoltre, il comma 9 illustra il concetto di retrodatazione degli effetti della fusione mentre il comma 10 del medesimo articolo regola gli obblighi di versamento, inclusi quelli relativi ad acconti di imposta e ritenute delle società che partecipano alla fusione.

  • In particolare l’art. 172 disciplina i seguenti aspetti:
  • neutralità in capo alle società partecipanti e ai soci (commi 1 e 3);
  • modalità di ricostituzione delle riserve in sospensione d’imposta (comma 5);
  • modalità di riporto delle perdite fiscali in capo alla società risultante dalla fusione o incorporante (comma 7);
  • modalità di determinazione del reddito dei periodi infrannuali (comma 8).”

Il comma 1 dell’art. 172 stabilisce la neutralità fiscale delle operazioni di fusione, precisando che  esse non rappresentano né guadagno né assegnazione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni delle società fuse o incorporate, comprese quelle pertinenti a rimanenze e avviamento. Tale norma entrò in vigore dal 1° gennaio 2004 rendendo le operazioni di fusione fiscalmente neutrali e i maggiori valori derivanti dall’imputazione del disavanzo di fusione non sono, pertanto, né importanti, né ammortizzabili da un punto di vista fiscale. Questo comporta la gestione di valori civilistici e fiscali che devono essere indicati in un opportuno prospetto della dichiarazione dei redditi Modello Unico.

Riporto delle perdite fiscali per la società risultante dalla fusione o per l’incorporante

Il comma 7 dell’art. 172 permette, alla società risultante dalla fusione, compresa la società incorporante, il riporto delle perdite di tutte le società che aderiscono alla fusione, inclusa l’incorporante, solo nel caso in cui tali società siano operative. La condizione affinché vi sia l’operatività è che i ricavi e proventi dell’attività caratteristica e le spese per lavoro subordinato – provenienti dal conto economico delle società le cui perdite riportabili sono attinenti all’esercizio precedente a quello nel quale la fusione è stata disposta –  sono superiori al quaranta per cento della media dei due esercizi anteriori. Inoltre, le perdite sono riportabili per la parte non eccedente il totale del relativo patrimonio netto derivante dall’ultimo bilancio d’esercizio, oppure, se minore, dalla situazione patrimoniale di cui all’art. 2501 quater del Codice Civile, evitando di considerare i conferimenti ed i versamenti effettuati negli ultimi ventiquattro mesi precedenti alla data cui si riferisce la situazione stessa.

L’articolo 35 del decreto legge n. 223/064  ha allargato tali regole anche alle fusioni con effetto retroattivo, rimuovendo il privilegio proveniente da potenziali compensazioni. Pertanto, in caso di retrodatazione degli effetti fiscali della fusione, i limiti al riporto delle perdite si applicano anche al risultato negativo, ottenuto mediante le regole ordinarie, che si sarebbe originato autonomamente per le società che aderiscono alla fusione in rapporto all’intervallo tra l’inizio del periodo di imposta e la data precedente a quella di efficacia giuridica della fusione. La norma si applica a partire dalle fusioni deliberate dalle assemblee delle società aderenti a partire dalla data di entrata in vigore del decreto legge, ovvero dal 4 luglio 2006. Comunque, l’Amministrazione Finanziariasi riserva la possibile verifica delle operazioni deliberate precedentemente, applicando la norma antielusiva, stabilita dall’art. 37-bis del Dpr n. 600/73.

Modalità di determinazione del reddito dei periodi infrannuali

Il comma 8 dell’art.172 del T.U.I.R. stabilisce che occorre determinare il reddito del periodo compreso tra l’inizio del periodo di imposta e la data in cui ha effetto reale la fusione, trattandosi di un periodo di imposta indipendente. Per determinare Il reddito di tale periodo si utilizza un appropriato conto economico e tale reddito va indicato in una  specifica dichiarazione dei redditi.

Comunque, nella fusione per incorporazione, nel caso in cui nell’atto di fusione gli effetti contabili e fiscali della medesima retroagiscono ad una data precedente a quella della stipulazione dell’atto di fusione, non si dovrà compilare la dichiarazione per la porzione di esercizio della società incorporata compresa tra l’inizio del periodo di imposta e la data degli effetti reali della fusione: da tale possibilità concessa dalla norma nasce l’abitudine di far retroagire la fusione alla data del 1° gennaio o di inizio dell’esercizio dell’incorporante differente dall’anno solare.

Le differenze di fusione, avanzi e dei disavanzi di fusione

Le differenze di fusione derivano dalle differenze da concambio e dalle differenze da annullamento.

  1. Le differenze da concambio si creano nella fusione fra soggetti indipendenti, non collegati da rapporti di partecipazione, esse sono rappresentate dalla differenza fra l’aumento di capitale sociale della società incorporante e la quota di patrimonio netto contabile della incorporata di competenza dei soci terzi. In particolare, si determina un disavanzo da concambio nel caso in cui il primo valore sia maggiore rispetto al secondo e viceversa per un avanzo da concambio.
  2. Le differenze da annullamento si generano nella fusione fra soggetti legati fra loro da legami di partecipazione, e sono originate dalla differenza fra il valore della partecipazione nella società incorporata inserito nel bilancio della società incorporante e la quota di patrimonio netto contabile dell’incorporata di competenza dell’incorporante. Nel caso in cui il valore contabile della partecipazione annullata è superiore alla quota di pertinenza nel patrimonio netto contabile dell’incorporata, la differenza costituisce il disavanzo da annullamento; nel caso opposto in cui tale differenza sia negativa, esiste un avanzo da annullamento.

Il trattamento contabile del disavanzo di fusione è stabilito dal comma 4 dell’art. 2504 bis del Codice Civile secondo il quale “esso deve esser imputato, nel caso in cui sia possibile, agli elementi dell’attivo e del passivo delle società aderenti alla fusione e per il resto, rispettando le condizioni previste dal n. 6 dell’art. 2426, ad avviamento”. Nel caso in cui dalla fusione scaturisce un avanzo, esso deve essere assegnato ad opportuna voce del patrimonio netto, oppure, quando l’avanzo sia riconducibile alla supposizione di risultati economici sfavorevoli, ad un’adeguata voce del passivo dei fondi per rischi e oneri.

 

Dott.ssa Milena Barreca – Dottore Commercialista

TAG fusione aziendale

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